- Mobbing
- Insieme di condotte vessatorie reiterate e sistematiche contro un lavoratore, lesive della sua dignita e della sua salute psicofisica.
Il mobbing indica una serie di comportamenti ostili, reiterati e protratti nel tempo, diretti contro un lavoratore con l'effetto di emarginarlo, screditarlo o costringerlo a lasciare il posto di lavoro. Si tratta di condotte sistematiche, non di episodi isolati, che possono provenire da superiori, in forma verticale, oppure da colleghi, in forma orizzontale.
Le manifestazioni tipiche comprendono l'isolamento del lavoratore, la sottrazione o lo svuotamento delle mansioni, le critiche pretestuose, la diffusione di voci e l'attribuzione di compiti dequalificanti o eccessivi. L'elemento qualificante e la sistematicita del disegno persecutorio, che distingue il mobbing da un conflitto occasionale o da una legittima esigenza organizzativa.
Nell'ordinamento italiano non esiste una legge specifica che definisca il mobbing, ma la tutela si fonda sull'articolo 2087 del Codice civile e sull'obbligo del datore di lavoro di garantire l'integrita fisica e la personalita morale del lavoratore. Sotto il profilo prevenzionistico, gli effetti del mobbing sulla salute rientrano nei rischi di natura psicosociale collegati alla valutazione dello stress lavoro-correlato.
La prevenzione passa attraverso politiche organizzative chiare, codici di comportamento, canali di segnalazione e formazione dei dirigenti e dei preposti alla gestione dei conflitti. Quando le condotte si manifestano, e essenziale intervenire tempestivamente, anche con il coinvolgimento del medico competente e delle figure della prevenzione, per tutelare la salute della persona coinvolta.
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