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16 oreAntincendio📜 Attestato valido in tutta Italia

Corso Antincendio Rischio Alto (Livello 3)

Corso Antincendio Livello 3 (ex rischio alto) da 16 ore secondo il D.M. 02/09/2021: attestato riconosciuto ai sensi di legge, valido su tutto il territorio nazionale.

In breve

Corso Antincendio Livello 3 (ex rischio alto) da 16 ore secondo il D.M. 02/09/2021: attestato riconosciuto ai sensi di legge, valido su tutto il territorio nazionale.

Durata
16 ore
Aggiornamento
Aggiornamento ogni 5 anni (5 ore)
Normativa
D.Lgs 81/08 — D.M. 02/09/2021 (Allegato III)
Modalità
In aula, Videoconferenza (parte teorica)
Attestato
Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
Categoria
Antincendio

Durata

16 ore

Aggiornamento

Aggiornamento ogni 5 anni (5 ore)

Normativa

D.Lgs 81/08 — D.M. 02/09/2021 (Allegato III)

Il corso Antincendio Livello 3, già noto come rischio alto, ha una durata di 16 ore ed è destinato agli addetti antincendio designati nelle attività con elevato carico d’incendio o caratterizzate dalla presenza di particolari pericoli: industrie chimiche e petrolchimiche, depositi di esplosivi, gas tossici o infiammabili, centrali termoelettriche, ospedali oltre 100 posti letto, attività con oltre 1.000 presenze e strutture analoghe individuate dall’Allegato III del D.M. 02/09/2021. Il decreto, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, ha sostituito integralmente il previgente D.M. 10/03/1998 in attuazione degli articoli 37 e 46 del D.Lgs 81/08.

Il percorso formativo è articolato in una parte teorica di 12 ore e una parte pratica di 4 ore, con esercitazioni obbligatorie su fuochi reali con estintori portatili e carrellati, manovra di lance UNI 45, vestizione dei DPI antincendio e simulazione delle procedure di evacuazione. 123Formazione eroga la parte teorica in aula o in videoconferenza sincrona con tracciamento delle presenze, mentre la parte pratica si svolge sempre in presenza presso aree attrezzate, condotta da docenti formatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. 06/03/2013 e con esperienza operativa nel settore antincendio.

Per le attività di Livello 3 elencate nell’Allegato IV del D.M. 02/09/2021 — tipicamente quelle soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 — è richiesto, in aggiunta al corso, il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco previa apposita prova d’esame (Legge 609/1996). 123Formazione fornisce assistenza nella predisposizione della domanda al Comando VVF competente e organizza sessioni di preparazione mirata alla prova.

Il programma copre la chimica della combustione, la classificazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione attive e passive previste dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015), la gestione delle sostanze estinguenti, le procedure operative di emergenza, la comunicazione con i Vigili del Fuoco e la gestione di scenari complessi quali atmosfere esplosive (ATEX), trasporto di merci pericolose e impianti tecnologici critici. Particolare attenzione è dedicata al ruolo dell’addetto come parte della squadra di emergenza e alla corretta applicazione del piano di emergenza ed evacuazione (PEE).

Al termine del corso, superata la verifica teorica e pratica, viene rilasciato un attestato nominativo riconosciuto ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021, valido su tutto il territorio nazionale. La formazione deve essere mantenuta efficace attraverso l’aggiornamento quinquennale di 5 ore previsto dall’Allegato III del decreto, articolato in 2 ore teoriche e 3 ore di esercitazioni pratiche. La mancata formazione o il mancato aggiornamento espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 del D.Lgs 81/08.

A chi è rivolto

  • Addetti antincendio designati in attività classificate a Livello 3 di rischio incendio ai sensi del D.M. 02/09/2021
  • Lavoratori di industrie chimiche, raffinerie, depositi di esplosivi, gas tossici, infiammabili o sostanze pericolose in quantità rilevanti
  • Personale di attività con oltre 1.000 persone presenti, ospedali con oltre 100 posti letto, alberghi con oltre 200 posti letto e strutture analoghe
  • Addetti di centrali termoelettriche, impianti di trattamento rifiuti pericolosi e attività con elevato carico d’incendio specifico (> 1.200 MJ/m²)
  • Datori di lavoro che organizzano la squadra di emergenza in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con esame di idoneità tecnica
  • Lavoratori di porti, aeroporti, gallerie ferroviarie e metropolitane di lunghezza superiore a 2.000 metri

Obiettivi del corso

  • Comprendere i principi della combustione, le sostanze estinguenti e le dinamiche evolutive di un incendio in ambienti complessi
  • Identificare i rischi specifici delle attività a Livello 3 e applicare le misure di prevenzione e protezione previste dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.)
  • Saper utilizzare in sicurezza estintori portatili e carrellati, idranti, naspi, monitor, DPI specifici e impianti fissi di spegnimento
  • Gestire procedure di allarme, evacuazione assistita e coordinamento della squadra di emergenza secondo il piano di emergenza interno
  • Riconoscere i compiti dell’addetto antincendio nella catena del soccorso e nelle comunicazioni con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
  • Acquisire le competenze pratiche per superare la prova di idoneità tecnica VVF (D.M. 02/09/2021, Allegato IV) dove richiesta
  • Saper effettuare la prima valutazione del rischio residuo e decidere l’intervento o l’abbandono in sicurezza
  • Conoscere la gestione delle emergenze in presenza di sostanze pericolose, atmosfere esplosive (ATEX) e impianti tecnologici critici

Programma

  • 1.Quadro normativo: D.Lgs 81/08, D.M. 02/09/2021 (Allegati I-II-III-IV), Codice di Prevenzione Incendi e D.P.R. 151/2011 sulle attività soggette
  • 2.Chimica e fisica dell’incendio: triangolo del fuoco, combustione, flash-over, back-draft, prodotti tossici della combustione ed effetti fisiopatologici
  • 3.Classificazione del rischio incendio Livello 1-2-3: criteri di valutazione, carico d’incendio specifico e attività di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011
  • 4.Misure di prevenzione: gestione delle sorgenti d’innesco, controllo dei materiali combustibili, manutenzione degli impianti tecnologici e permessi di lavoro a caldo
  • 5.Misure di protezione passiva: compartimentazione, resistenza al fuoco REI, vie di esodo, luoghi sicuri, segnaletica UNI EN ISO 7010
  • 6.Misure di protezione attiva: rivelazione automatica, EVAC, impianti sprinkler, schiuma, gas inerti, idranti UNI 45/70 e impianti speciali
  • 7.Sostanze estinguenti: acqua, schiume AFFF/AR-AFFF, polveri ABC/BC/D, CO₂, agenti puliti HFC e gas inerti — compatibilità e controindicazioni
  • 8.Procedure operative di emergenza: piano di emergenza ed evacuazione (PEE), gestione dell’allarme, ruolo del coordinatore e modulistica
  • 9.Comunicazione con i VVF e gli enti esterni: chiamata al 115, briefing operativo, consegna delle planimetrie e delle schede di sicurezza
  • 10.Gestione delle emergenze con sostanze pericolose: ADR, schede SDS, atmosfere esplosive (Dir. ATEX 2014/34/UE e D.Lgs 81/08 Titolo XI)
  • 11.Esercitazioni pratiche: uso di estintori portatili e carrellati su fuochi reali, lancia UNI 45, manovra in coppia, vestizione DPI antincendio
  • 12.Simulazione di evacuazione, conta del personale, gestione di persone con limitazioni motorie/sensoriali e procedure di esodo orizzontale progressivo
  • 13.Esame finale teorico (questionario) e prova pratica conclusiva; preparazione alla prova di idoneità tecnica presso il Comando provinciale VVF
  • 14.Rilascio dell’attestato e indicazioni per l’aggiornamento quinquennale di 5 ore previsto dall’Allegato III del D.M. 02/09/2021

Modalità di erogazione

In aulaVideoconferenza (parte teorica)

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il corso antincendio Livello 3 (ex rischio alto)?

È obbligatorio per gli addetti antincendio designati nelle attività classificate a Livello 3 ai sensi dell’Allegato I del D.M. 02/09/2021. Rientrano in questa categoria, ad esempio, industrie chimiche e petrolchimiche, depositi di esplosivi o gas tossici, centrali termoelettriche, ospedali oltre 100 posti letto, attività con oltre 1.000 presenze e tutte le attività soggette al controllo VVF di cui all’Allegato IV del decreto.

Qual è la differenza tra rischio alto e Livello 3?

Dal 4 ottobre 2022, con l’entrata in vigore del D.M. 02/09/2021, la classificazione "rischio alto" del precedente D.M. 10/03/1998 è stata sostituita dal "Livello 3". I contenuti e la durata del corso (16 ore) restano sostanzialmente equivalenti, ma sono stati aggiornati i criteri di classificazione del rischio e i requisiti dei docenti formatori.

La parte pratica si può svolgere in videoconferenza?

No. L’Allegato III del D.M. 02/09/2021 stabilisce che le esercitazioni pratiche su fuochi reali devono svolgersi obbligatoriamente in presenza presso aree attrezzate. Solo la parte teorica (12 ore) può essere erogata in videoconferenza sincrona con sistemi che garantiscano il tracciamento delle presenze e l’interazione bidirezionale con il docente.

Serve sempre l’attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco?

Sì per le attività elencate nell’Allegato IV del D.M. 02/09/2021, che coincidono in larga parte con le attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011. Il conseguimento avviene tramite una prova d’esame davanti a una commissione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi della Legge 609/1996, e si aggiunge alla frequenza del corso di 16 ore.

Ogni quanto va aggiornato il corso antincendio Livello 3?

L’Allegato III del D.M. 02/09/2021 prevede un aggiornamento ogni 5 anni della durata di 5 ore, articolato in 2 ore teoriche e 3 ore di esercitazioni pratiche. L’aggiornamento è obbligatorio per mantenere efficaci le competenze e per non incorrere nelle sanzioni dell’art. 55 del D.Lgs 81/08.

Quali sono i requisiti dei docenti del corso antincendio?

I docenti devono possedere i requisiti previsti dal D.M. 02/09/2021 e dal D.M. 05/08/2011 (per i tecnici abilitati) o dal D.M. 06/03/2013. Per la parte pratica sono richiesti formatori con specifica esperienza operativa nel settore antincendio o appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il corso Livello 3 è valido anche per attività a Livello 1 o 2?

Sì. La formazione di Livello 3 assorbe i contenuti dei livelli inferiori: un addetto antincendio formato per il Livello 3 è abilitato a operare anche in attività classificate a Livello 1 (4 ore) o Livello 2 (8 ore), salvo la necessità di mantenere l’aggiornamento quinquennale.

Cosa rischia il datore di lavoro che non forma gli addetti antincendio?

L’art. 55 del D.Lgs 81/08 prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la mancata formazione degli addetti alla gestione delle emergenze. In caso di incendio con danni a persone, alle sanzioni amministrative si aggiungono profili di responsabilità penale per omissione delle misure di sicurezza.

L’attestato è valido in tutta Italia e in tutta l’UE?

L’attestato rilasciato al termine del corso è riconosciuto ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021 ed è valido su tutto il territorio nazionale. Per l’estero la validità dipende dagli accordi di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali; in ambito UE è generalmente riconosciuto previa eventuale integrazione formativa.

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In base al D.Lgs. 81/08 e ai relativi accordi di settore, Corso Antincendio Rischio Alto (Livello 3) è formazione obbligatoria per le imprese che operano nei seguenti codici ATECO. Apri la scheda per consultare l’elenco completo degli adempimenti del settore.

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