- Categoria
- Antincendio e primo soccorso
- Pubblicato
- 10 maggio 2025
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (938 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 2 settembre 2021 art. 6
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Dal D.M. 02/09/2021 all’Accordo Stato-Regioni 2025
Il D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA) ha riformato la formazione degli addetti antincendio, demandando però alla Conferenza Stato-Regioni la disciplina delle specifiche modalità di erogazione — con particolare riguardo alla formazione a distanza (FAD) e ai requisiti dei soggetti formatori. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 colma tale spazio normativo, offrendo una cornice operativa uniforme su tutto il territorio nazionale e superando le difformità applicative accumulate nei primi anni di vigenza del decreto.
L’accordo si inserisce nel solco della progressiva armonizzazione della formazione sulla sicurezza, analogamente a quanto avvenuto con l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per i corsi ex D.Lgs. 81/08. Il testo del 2025 introduce standard minimi che gli enti di formazione devono rispettare per il rilascio di attestati validi in tutta Italia, indipendentemente dalla regione in cui il corso viene erogato.
E-learning per il livello 1: cosa consente l’Accordo Rep. 78/CSR
L’Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 consente l’erogazione in modalità e-learning (FAD asincrona) della parte teorica del corso antincendio di livello 1, pari a 3 delle 4 ore complessive previste dall’Allegato III del D.M. 02/09/2021. La parte pratica (1 ora, con esercitazione sull’uso dell’estintore portatile) resta obbligatoriamente svolta in presenza, con accesso a dispositivi reali e supervisione diretta di un istruttore qualificato.
Per la parte in e-learning l’accordo fissa requisiti tecnici minimi: la piattaforma deve garantire l’identificazione certa del discente, il tracciamento del progresso (SCORM o standard equivalente), l’impossibilità di avanzare senza aver fruito di ciascun modulo e la registrazione del tempo effettivo di connessione. I corsi di livello 2 e livello 3 restano integralmente in presenza (o in videoconferenza sincrona per la parte teorica, ove consentito dal singolo ente erogatore), data la maggiore complessità dei contenuti e l’estensione della prova pratica richiesta.
Requisiti dei docenti antincendio ex art. 6 D.M. 02/09/2021
L’art. 6 del D.M. 02/09/2021 individua le categorie di soggetti abilitati a svolgere attività didattica nei corsi antincendio per addetti. L’Accordo Rep. 78/CSR del 2025 ha chiarito e armonizzato la lettura di tale articolo, stabilendo che i docenti della parte teorica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: appartenenza ai ruoli tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in servizio o in quiescenza); laurea in ingegneria o architettura con documentata esperienza professionale in prevenzione incendi; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 (professionisti antincendio abilitati).
Per la parte pratica — esercitazioni su estintori e, per il livello 3, su manichette UNI 45/70 — è richiesto che l’istruttore abbia specificamente svolto attività operative in ambito antincendio o abbia frequentato un corso di abilitazione per istruttori pratici riconosciuto. L’accordo vieta espressamente l’affidamento della parte pratica a personale privo di tali requisiti: la verifica della qualifica del docente è uno degli elementi controllati in sede di audit degli enti di formazione da parte delle Regioni e delle ASL. Gli attestati rilasciati da corsi condotti da docenti non conformi all’art. 6 D.M. 02/09/2021 possono essere dichiarati non validi in sede ispettiva.
Obblighi documentali per gli enti di formazione
L’Accordo Rep. 78/CSR del 2025 introduce obblighi documentali specifici per i soggetti erogatori dei corsi antincendio. Ogni ente deve tenere un registro dei corsi erogati con indicazione di: data e luogo (o piattaforma per la parte FAD), elenco dei partecipanti con firma o tracciatura elettronica, nome e qualifica del docente per ciascun modulo, resoconto della prova pratica con valutazione individuale. Tali registri devono essere conservati per almeno 10 anni e resi disponibili alle autorità di vigilanza entro 24 ore dalla richiesta.
Gli enti che erogano la parte in e-learning sono inoltre tenuti a comunicare annualmente alle Regioni i dati aggregati sui corsi svolti in FAD, per consentire il monitoraggio della qualità dell’offerta formativa a distanza. La mancata conformità agli standard dell’accordo determina, in caso di verifica regionale, la sospensione dell’accreditamento per i corsi antincendio.
Impatto pratico per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro l’Accordo Rep. 78/CSR del 2025 ha un impatto pratico positivo: la possibilità di far fruire la parte teorica del livello 1 in e-learning riduce i tempi di assenza dal lavoro e abbassa i costi logistici, mantenendo invariata la qualità della formazione e la validità dell’attestato. È tuttavia fondamentale verificare che l’ente scelto eroghi il corso nel rispetto dei requisiti tecnici della piattaforma e garantisca la parte pratica in presenza, con istruttore qualificato ex art. 6 D.M. 02/09/2021.
Sul piano della documentazione aziendale nulla cambia: l’attestato di frequenza del corso di livello 1 erogato in parte in FAD ha la stessa valenza giuridica di quello conseguito integralmente in aula, a condizione che l’ente formatore sia accreditato e il corso rispetti i contenuti minimi dell’Allegato I del D.M. 02/09/2021 e le disposizioni dell’Accordo del 2025. Il datore di lavoro deve conservare copia dell’attestato negli atti aziendali e allegarlo alla documentazione della squadra di emergenza.
Domande frequenti
Chi deve fare il corso antincendio?
Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.
Quali sono i livelli del corso antincendio?
Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.
Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.
Il corso antincendio può essere fatto online?
La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.
Come si calcola il livello di rischio incendio di un’attività: basso, medio o alto?
Il D.M. 02/09/2021 stabilisce i criteri di classificazione del rischio incendio in funzione di tre variabili principali: la tipologia dell’attività (es. uffici, depositi, attività produttive), il numero di lavoratori e di persone presenti, e la presenza e quantità di materiali combustibili o infiammabili. A titolo esemplificativo, un ufficio con meno di 10 persone e carico d’incendio ridotto ricade tipicamente nel rischio basso (Livello 1, 4 ore); un’attività commerciale di medie dimensioni o un’officina con quantità moderate di sostanze infiammabili rientra nel rischio medio (Livello 2, 8 ore); depositi di materiale combustibile, attività con sostanze infiammabili in grandi quantità o strutture con elevato affollamento sono classificate a rischio elevato (Livello 3, 16 ore). Per le attività soggette al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011), la classificazione emerge dall’allegato al decreto.
Il certificato del corso antincendio da 8 ore (ex rischio medio) scade?
L’attestato del corso antincendio di Livello 2 (8 ore, attività a rischio medio ai sensi del D.M. 02/09/2021) non scade di per sé, ma l’addetto alla prevenzione incendi è obbligato a seguire l’aggiornamento periodico ogni 5 anni (art. 5 D.M. 02/09/2021), della durata di 5 ore per il Livello 2. La mancata effettuazione dell’aggiornamento entro la scadenza rende la posizione formativa non regolare, anche se l’attestato originale non porta una data di scadenza stampata. In caso di cambio di attività o variazione del livello di rischio dell’impresa, è necessario frequentare il corso del livello adeguato alla nuova classificazione.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.M. 2 settembre 2021 art. 6 (normattiva.it)
Fonti
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