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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Preposto vs Dirigente per la sicurezza: ruoli e obblighi a confronto

Preposto e Dirigente sono entrambi soggetti garanti della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08, ma con sfere di responsabilità diverse: il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa, il preposto sovrintende e vigila sull’esecuzione operativa.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026

Definizioni di partenza

Preposto

Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.

Riferimenti: Art. 2 c.1 lett. e), art. 19 D.Lgs 81/08; Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (come integrato dal DL 146/2021 conv. L. 215/2021)

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Riferimenti: Art. 2 c.1 lett. d), art. 18 D.Lgs 81/08; Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011

Tabella comparativa

CriterioPrepostoDirigente
Funzione principaleSovrintende e vigila sull’esecuzione operativa del lavoroOrganizza, gestisce e attua le direttive del datore di lavoro
Posizione gerarchicaCapo squadra, capo reparto, capo cantiere — supervisione diretta sui lavoratoriQuadro/manager con potere decisionale e di spesa nei limiti delegati
Riferimento normativo principaleArt. 19 D.Lgs 81/08 (obblighi specifici)Art. 18 D.Lgs 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
Formazione iniziale8 ore (Accordo SR 21/12/2011, sezione preposti — riforma DL 146/2021)16 ore (Accordo SR 21/12/2011, sezione dirigenti)
AggiornamentoAlmeno biennale e in occasione di mutamenti organizzativi (durata da definire da Accordo SR di prossima emanazione; fino al nuovo accordo si applicano 6 h/5 anni)6 ore ogni 5 anni
E-learning consentitoA seguito della riforma DL 146/2021 la formazione iniziale del preposto deve svolgersi in presenza (aula) — l’e-learning non è ammessoAmmesso interamente in e-learning o videoconferenza sincrona
Obblighi tipiciVigilare sul rispetto delle procedure, intervenire in caso di inosservanza, segnalare carenze al datore di lavoro o al dirigenteFornire DPI, organizzare la formazione, attuare le misure del DVR, richiedere il rispetto delle disposizioni aziendali
ResponsabilitàRisponde per omessa vigilanza e per non aver interrotto attività in caso di pericolo grave e immediatoRisponde, in solido con il datore di lavoro, dell’organizzazione e attuazione delle misure di prevenzione nell’area di competenza
IndividuazionePuò essere individuato anche di fatto (preposto di fatto), oltre che per nomina formaleSolitamente per ruolo organizzativo formale o per delega di funzioni (art. 16)

Quando scegliere quale

Contesto

Capo cantiere o capo reparto che coordina una squadra

Raccomandazione: Formazione da preposto (8 h in aula) oltre alla formazione lavoratori; va nominato formalmente per chiarire i poteri di intervento.

Contesto

Responsabile di stabilimento o direttore di funzione

Raccomandazione: Formazione da dirigente (16 h) e, se delegato ex art. 16, formalizzazione della delega di funzioni con poteri e budget adeguati.

Contesto

PMI in cui lo stesso soggetto coordina più squadre e ha autonomia di spesa

Raccomandazione: Spesso conviene formarlo sia come preposto sia come dirigente per coprire entrambi i piani di responsabilità.

Contesto

Aggiornamento formativo annuale

Raccomandazione: Per i preposti pianificare l’aggiornamento con cadenza biennale, scegliendo aula o videoconferenza sincrona; per i dirigenti basta un modulo da 6 h ogni 5 anni anche in e-learning.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra preposto e dirigente?

Il dirigente organizza l’attività e attua le direttive del datore di lavoro con potere gestionale e di spesa; il preposto sovrintende sul campo all’esecuzione operativa e vigila sui comportamenti dei lavoratori. La differenza è funzionale, non gerarchica in senso stretto: in molte PMI lo stesso soggetto cumula entrambi i ruoli.

Il preposto può sostituire il dirigente?

No. I due ruoli rispondono a obblighi distinti (artt. 18 e 19 D.Lgs 81/08): il preposto non ha poteri di spesa né di organizzazione, mentre il dirigente sì. La stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli ma deve essere formata e nominata per ciascuno.

Il corso da preposto si può fare in e-learning?

Dopo la riforma del DL 146/2021 (convertito nella L. 215/2021) la formazione iniziale del preposto deve essere svolta in presenza, escludendo la modalità e-learning. L’aggiornamento può essere erogato con modalità diverse secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo Stato-Regioni di riferimento.

Quanto dura il corso dirigenti rispetto al corso preposti?

Il corso dirigenti dura 16 ore, il corso preposti 8 ore. L’aggiornamento dirigenti è di 6 h ogni 5 anni; l’aggiornamento preposti è almeno biennale.

Esiste la figura del “preposto di fatto”?

Sì. Chi esercita in concreto poteri di sovrintendenza e direzione su altri lavoratori è considerato preposto anche senza nomina formale, con i relativi obblighi e responsabilità. Per questo è prudente nominare e formare ufficialmente chi svolge tali funzioni.

Il datore di lavoro deve essere formato anche come dirigente?

Non automaticamente. Il datore di lavoro ha un percorso formativo proprio (e, se ricopre il ruolo di RSPP ex art. 34, segue il corso DL-SPP). Se delega funzioni a un dirigente, è quest’ultimo a dover seguire il corso da 16 ore.

Posso nominare un preposto senza formarlo?

No. L’art. 19 e l’art. 37 c.7 D.Lgs 81/08 impongono al datore di lavoro di formare e aggiornare i preposti prima dell’assunzione dell’incarico. Una nomina senza formazione espone l’azienda a sanzioni e all’inefficacia della vigilanza.

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