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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Aula, Videoconferenza, E-learning: differenze tra le modalità di formazione sicurezza

Le tre modalità di erogazione previste per la formazione sicurezza si distinguono per presenza fisica, sincronicità e tracciamento. La scelta dipende dal corso, dal livello di rischio e da quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026

Definizioni di partenza

Aula

Formazione in presenza fisica con docente e partecipanti nello stesso luogo, con interazione diretta, prove pratiche ed esercitazioni.

Riferimenti: Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 7/7/2016; D.Lgs 81/08 art. 37

Videoconferenza sincrona

Formazione a distanza in tempo reale, con docente e partecipanti collegati simultaneamente tramite piattaforma audio/video, equiparata all’aula se rispetta i requisiti di interazione, verifica della presenza e tracciamento.

Riferimenti: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR); precedenti note interpretative

E-learning (FAD asincrona)

Formazione a distanza fruita in modo asincrono attraverso una piattaforma LMS, con materiali multimediali, tracciamento del tempo di fruizione, test intermedi e tutoraggio.

Riferimenti: Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Allegato II (requisiti FAD asincrona)

Tabella comparativa

CriterioAulaVideoconferenza sincronaE-learning (FAD asincrona)
Presenza fisicaSì, in aula con docenteNo: collegamento da remoto in tempo realeNo: fruizione libera tramite LMS
SincroniaSincronaSincronaAsincrona
Interazione con il docenteDiretta, continuaDiretta in audio/video, tracciata dalla piattaformaTramite tutor/forum, non in tempo reale
Idoneità per corsi con prove praticheSì (es. primo soccorso, antincendio, attrezzature)Solo per la parte teorica; le prove pratiche restano in presenzaNon idonea per le prove pratiche obbligatorie
Corsi tipicamente ammessi in questa modalitàTutti i corsi previsti dal D.Lgs 81/08Formazione generale e specifica lavoratori, dirigenti, RSPP Modulo A e C, aggiornamenti vari (purché rispettati i requisiti tecnici)Formazione generale lavoratori (4 h), formazione specifica rischio basso, dirigenti, RSPP Modulo A, aggiornamenti — secondo Allegato II Accordo 7/7/2016
Corsi NON ammessi in questa modalitàNessunoProve pratiche (es. estintori, manovre attrezzature), formazione preposti iniziale (DL 146/2021)Formazione specifica rischio medio/alto, preposti, primo soccorso, antincendio (parte pratica), patentini attrezzature, RLS, Modulo C RSPP
Verifica della presenzaFoglio firma cartaceo o digitaleTracciamento piattaforma (accesso, telecamera attiva, momenti di interazione)Log LMS: tempo minimo di permanenza per modulo, test intermedi, blocco se non interagisce
Test finale di verificaIn aula, scritto/oraleA distanza in tempo reale con identificazione del partecipanteTest finale obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona con identificazione
Flessibilità temporale per il discenteBassa (orari rigidi)Media (sessioni programmate)Alta (fruizione 24/7 entro la scadenza)
Costo medio per partecipantePiù elevato (logistica, aule, trasferte)Medio (no logistica fisica)Più basso a parità di durata

Quando scegliere quale

Contesto

Corso con prove pratiche obbligatorie (antincendio, primo soccorso, attrezzature)

Raccomandazione: Scegli l’aula in presenza per la parte pratica; la teoria può essere svolta in videoconferenza o e-learning quando ammesso.

Contesto

Esigenza di rapidità e flessibilità per i lavoratori a rischio basso

Raccomandazione: L’e-learning è la scelta più rapida per la formazione generale (4 h) e la specifica a rischio basso (4 h), purché il fornitore garantisca i requisiti dell’Allegato II.

Contesto

Azienda multi-sede che vuole formare tutti contemporaneamente

Raccomandazione: Videoconferenza sincrona: assicura interazione e copertura geografica senza spostamenti, equivalente all’aula per i corsi consentiti.

Contesto

Formazione iniziale preposti dopo la riforma DL 146/2021

Raccomandazione: Solo aula in presenza: e-learning e videoconferenza non sono ammessi per la formazione iniziale.

Contesto

Aggiornamenti periodici (lavoratori, dirigenti, RSPP, RLS)

Raccomandazione: L’e-learning è generalmente ammesso per gli aggiornamenti e consente di distribuire le ore nell’arco del quinquennio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra videoconferenza ed e-learning?

La videoconferenza è sincrona: docente e partecipanti si collegano in tempo reale e interagiscono come in aula. L’e-learning è asincrono: il partecipante fruisce dei contenuti quando vuole tramite LMS, con tracciamento del tempo e test intermedi. La videoconferenza, se rispetta i requisiti, è equiparata all’aula; l’e-learning è ammesso solo per i corsi indicati dagli Accordi Stato-Regioni.

Posso fare tutto in e-learning?

No. L’e-learning è ammesso solo per i corsi e i moduli indicati dall’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 7/7/2016 (formazione generale, parte teorica rischio basso, dirigenti, Modulo A RSPP, aggiornamenti). Restano in presenza prove pratiche, formazione preposti iniziale, RLS, primo soccorso e antincendio (parte pratica).

La videoconferenza vale come l’aula?

Sì, a condizione che garantisca interazione effettiva in tempo reale, identificazione del partecipante, tracciamento delle presenze e qualità tecnica adeguata. L’Accordo Stato-Regioni 17/4/2025 (Rep. 78/CSR) ha confermato questa equiparazione, in continuità con le note interpretative pubblicate durante l’emergenza pandemica.

Quali corsi sono ammessi in e-learning per i lavoratori?

La formazione generale di 4 ore è sempre ammessa in e-learning; la formazione specifica è ammessa interamente in e-learning solo per i lavoratori a rischio basso (4 ore). Per rischio medio (8 ore) e alto (12 ore) la parte specifica deve essere svolta in aula o videoconferenza sincrona.

Quanto costa la formazione in aula rispetto all’e-learning?

L’aula ha costi più elevati per la logistica e il vincolo di orario; l’e-learning ha costi inferiori e maggiore flessibilità. La videoconferenza si colloca in mezzo: niente trasferte, ma serve la programmazione di sessioni live con docente.

Posso fare il corso preposti in e-learning?

No. Dopo la riforma del DL 146/2021 (convertito nella L. 215/2021) la formazione iniziale dei preposti deve essere svolta esclusivamente in presenza, esclusi l’e-learning e la videoconferenza.

Come si verifica chi partecipa in videoconferenza?

Tramite identificazione iniziale (documento o credenziali nominative), webcam attiva, momenti di interazione tracciati dalla piattaforma e firma digitale o registro elettronico delle presenze.

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