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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
12 ore (modulo giuridico-normativo e tecnico + modulo pratico)Attrezzature📜 Attestato valido in tutta Italia

Corso per Addetti alla Conduzione di Carroponti e Gru a Ponte

Corso Carroponte 12 ore (teoria + pratica) secondo Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 e art. 73 D.Lgs 81/08. Attestato valido in tutta Italia.

In breve

Corso Carroponte 12 ore (teoria + pratica) secondo Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 e art. 73 D.Lgs 81/08. Attestato valido in tutta Italia.

Durata
12 ore (modulo giuridico-normativo e tecnico + modulo pratico)
Aggiornamento
Aggiornamento ogni 5 anni (4 ore, di cui almeno 3 di pratica)
Normativa
D.Lgs 81/08 art. 37 e art. 73 — Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (rep. 53/CSR)
Modalità
In aula, Videoconferenza sincrona (modulo teorico), Modulo pratico presso azienda o centro convenzionato
Attestato
Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
Categoria
Attrezzature

Durata

12 ore (modulo giuridico-normativo e tecnico + modulo pratico)

Aggiornamento

Aggiornamento ogni 5 anni (4 ore, di cui almeno 3 di pratica)

Normativa

D.Lgs 81/08 art. 37 e art. 73 — Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (rep. 53/CSR)

Il Corso per addetti alla conduzione di carroponti e gru a ponte è la formazione specifica prevista dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 per i lavoratori che utilizzano apparecchi di sollevamento a ponte scorrevole in officine, stabilimenti industriali, magazzini, cantieri navali e impianti siderurgici. Pur non rientrando tra le attrezzature elencate nell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (che impongono l’abilitazione specifica per PLE, gru su autocarro, gru a torre, carrelli elevatori, trattori agricoli, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo), il carroponte richiede comunque una formazione strutturata che la prassi e gli orientamenti delle ASL allineano allo schema dell’Accordo: 12 ore complessive suddivise tra modulo giuridico-normativo, modulo tecnico e modulo pratico.

Il datore di lavoro è obbligato ex artt. 36, 37 e 71 c. 7 del D.Lgs 81/08 a fornire una formazione adeguata, specifica e documentata, ad assicurare l’uso esclusivo dell’attrezzatura ai lavoratori incaricati e ad effettuare le verifiche periodiche di cui all’art. 71 c. 11 e Allegato VII (prima verifica entro 60 giorni dalla messa in servizio, poi annuale o biennale a seconda della portata e della tipologia). L’operatore non formato espone il datore di lavoro a sanzioni penali (arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 7.014,40 euro ex art. 87 c. 2 lett. c).

Il programma copre il quadro normativo, l’analisi tecnica dei componenti (vie di corsa, argani, freni, finecorsa, limitatori di carico e di momento), la conoscenza degli accessori di sollevamento (funi, catene grado 80/100, brache tessili, ganci con dispositivo di chiusura, bilancini) con i relativi coefficienti di utilizzo e marcatura WLL/SWL, le tecniche di imbracatura con calcolo dell’angolo al vertice e del baricentro, la segnaletica gestuale ex Allegato XXXII e i controlli pre-operativi giornalieri. Particolare attenzione è dedicata ai rischi di contatto con linee elettriche aeree (distanze minime ex Allegato IX) e all’effetto pendolo durante la traslazione.

Il modulo pratico si svolge sull’attrezzatura aziendale o su impianto equivalente e prevede prove di conduzione con pulsantiera pensile o radiocomando, esercitazioni di imbracatura su carichi di forma e baricentro differenti, posizionamento millimetrico e gestione della segnaletica gestuale fra operatore e imbracatore. La verifica finale comprende un test scritto a risposta multipla e una prova pratica con valutazione del docente abilitato.

Il corso si eroga in aula presso la sede del cliente o nelle aule 123formazione, oppure in videoconferenza sincrona per il solo modulo teorico (con tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale e verifica intermedia, secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni). Al superamento della verifica finale viene rilasciato un attestato nominale, numerato e riconosciuto in tutta Italia, da custodire nel libretto formativo del cittadino e nel registro formazione aziendale. L’aggiornamento quinquennale è di 4 ore, di cui almeno 3 di esercitazione pratica.

A chi è rivolto

  • Operatori addetti alla conduzione di carroponti, gru a ponte scorrevoli, gru a bandiera e paranchi elettrici a comando manuale o radiocomando
  • Manutentori industriali e meccanici che movimentano stampi, motori, lamiere o componenti pesanti in officine e reparti produttivi
  • Magazzinieri e operatori della logistica industriale del settore metalmeccanico, siderurgico, navalmeccanico e degli stabilimenti di carpenteria
  • Imbracatori, rigger e personale addetto al fissaggio dei carichi con funi, catene, brache e bilancini
  • Capi reparto e preposti che coordinano operazioni di sollevamento in stabilimento o cantiere
  • Datori di lavoro e RSPP che devono adempiere all’obbligo di formazione specifica ex art. 73 D.Lgs 81/08

Obiettivi del corso

  • Conoscere il quadro normativo applicabile (D.Lgs 81/08 artt. 36, 37, 71, 73 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) e le responsabilità dell’operatore
  • Identificare componenti, organi di sicurezza e dispositivi di comando di carroponte e gru a ponte (finecorsa, limitatori di carico e di momento, pulsanti di emergenza)
  • Saper leggere targa, libretto d’uso e manutenzione e verbali di verifica periodica ex art. 71 c. 11 D.Lgs 81/08
  • Applicare correttamente le tecniche di imbracatura, calcolare l’angolo al vertice delle brache e valutare baricentro e stabilità del carico
  • Eseguire i controlli pre-operativi giornalieri e riconoscere anomalie meccaniche, elettriche e strutturali da segnalare al preposto
  • Adottare la segnaletica gestuale UNI ISO 7000 e le procedure di comunicazione operatore-imbracatore in sicurezza
  • Gestire le manovre in spazi ristretti, in interferenza con persone, mezzi e linee elettriche aeree (distanze di sicurezza ex Allegato IX D.Lgs 81/08)
  • Reagire correttamente alle emergenze: caduta del carico, blocco impianto, contatto accidentale, evacuazione cabina

Programma

  • 1.Modulo 1 — Quadro normativo: D.Lgs 81/08 artt. 36, 37, 71 e 73; Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (rep. 53/CSR); Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010
  • 2.Modulo 2 — Responsabilità dell’operatore, del preposto e del datore di lavoro nell’uso delle attrezzature di sollevamento
  • 3.Modulo 3 — Tipologie di apparecchi: carroponte monotrave e bitrave, gru a ponte scorrevole, gru a bandiera, paranchi elettrici a catena e a fune
  • 4.Modulo 4 — Componenti principali: vie di corsa, carrello, argano, motori di traslazione e sollevamento, freni, finecorsa meccanici ed elettrici
  • 5.Modulo 5 — Dispositivi di sicurezza: limitatore di carico, limitatore di momento, anti-collisione, fungo di emergenza, comando uomo presente
  • 6.Modulo 6 — Sistemi di comando: pulsantiera pensile, radiocomando con avviamento sicuro, postazione in cabina; ergonomia e prevenzione errori
  • 7.Modulo 7 — Accessori di sollevamento (CEN/Direttiva Macchine all. I): funi, catene grado 80/100, brache tessili, ganci con dispositivo di chiusura, golfari, bilancini; coefficienti di sicurezza e marcatura WLL/SWL
  • 8.Modulo 8 — Tecniche di imbracatura, scelta dell’accessorio, calcolo dell’angolo al vertice, valutazione del baricentro e del coefficiente di utilizzo
  • 9.Modulo 9 — Segnaletica gestuale UNI ISO 7000 / Allegato XXXII D.Lgs 81/08 e comunicazione operatore-imbracatore
  • 10.Modulo 10 — Controlli pre-operativi giornalieri, registro dei controlli, verifiche periodiche INAIL ex art. 71 c. 11 e Allegato VII
  • 11.Modulo 11 — Manutenzione di base, anomalie ricorrenti e criteri di messa fuori servizio degli accessori (UNI ISO 4309 per le funi)
  • 12.Modulo 12 — Rischi specifici: caduta del carico, urto, schiacciamento, contatto con linee elettriche aeree (distanze ex Allegato IX), oscillazione e effetto pendolo
  • 13.Modulo 13 — Procedure di emergenza, evacuazione cabina, blocco impianto e gestione del carico sospeso
  • 14.Modulo pratico — Prove di conduzione, imbracatura, sollevamento, posizionamento millimetrico e segnaletica gestuale su attrezzatura o impianto equivalente

Modalità di erogazione

In aulaVideoconferenza sincrona (modulo teorico)Modulo pratico presso azienda o centro convenzionato

Domande frequenti

Il corso carroponte è obbligatorio? Quale norma lo prevede?

Sì. La formazione è obbligatoria ai sensi degli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/08 per qualunque lavoratore che utilizzi un carroponte, una gru a ponte scorrevole, una gru a bandiera o un paranco elettrico. Il carroponte non rientra nell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 che impone l’abilitazione specifica (riservata a PLE, gru su autocarro, gru a torre, carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra e pompe calcestruzzo), ma la formazione specifica resta un obbligo penalmente sanzionato ex art. 87 c. 2 lett. c.

Quante ore dura il corso e come è strutturato?

Il percorso 123formazione ha una durata di 12 ore complessive, suddivise in un modulo giuridico-normativo e tecnico in aula o videoconferenza e in un modulo pratico sull’attrezzatura, in linea con lo schema delineato dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 per le attrezzature di sollevamento e con le indicazioni delle principali ASL.

Ogni quanto va aggiornata la formazione carroponte?

L’aggiornamento è quinquennale ed ha una durata di 4 ore, di cui almeno 3 dedicate alle esercitazioni pratiche. La scadenza decorre dalla data dell’attestato del corso precedente o del precedente aggiornamento.

Il modulo teorico si può seguire in videoconferenza?

Sì. La parte teorica è erogabile in videoconferenza sincrona con tracciamento delle presenze, interazione bidirezionale audio/video e verifiche intermedie, in conformità agli orientamenti interpretativi della Conferenza Stato-Regioni. Il modulo pratico deve sempre svolgersi in presenza, sull’attrezzatura aziendale o su impianto equivalente.

Quale differenza c’è tra formazione carroponte e abilitazione gru su autocarro?

L’abilitazione (patentino) prevista dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 riguarda solo le attrezzature elencate nel suo Allegato A: PLE, gru su autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo. Il carroponte richiede formazione specifica ex art. 73 D.Lgs 81/08, ma non rilascia un patentino in senso stretto: produce un attestato di formazione specifica per l’uso dell’attrezzatura.

L’attestato è valido in tutta Italia e si può portare in un nuovo datore di lavoro?

Sì. L’attestato è nominale, numerato, conforme al D.Lgs 81/08 e riconosciuto sull’intero territorio nazionale. Va custodito dal lavoratore nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs 13/2013) e può essere riconosciuto da un nuovo datore di lavoro, salvo l’obbligo di formazione integrativa sui rischi specifici della nuova mansione e dell’attrezzatura aziendale (art. 37 c. 4 D.Lgs 81/08).

Servono requisiti d’ingresso o visita medica?

Il corso non richiede titoli di studio particolari, ma il lavoratore deve aver compiuto 18 anni, comprendere la lingua italiana e disporre di idoneità sanitaria alla mansione rilasciata dal medico competente ex art. 41 D.Lgs 81/08 (con valutazione di vista, udito ed equilibrio).

Chi può tenere il corso e rilasciare l’attestato?

Il corso deve essere tenuto da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, con esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della sicurezza o della formazione sulle attrezzature di sollevamento. L’attestato è rilasciato dal soggetto formatore qualificato (organismo paritetico, ente bilaterale, soggetto formatore accreditato o azienda con sistema di gestione idoneo).

Il datore di lavoro deve fare anche verifiche periodiche sull’apparecchio?

Sì. Indipendentemente dalla formazione dell’operatore, il datore di lavoro deve far eseguire le verifiche periodiche obbligatorie ex art. 71 c. 11 e Allegato VII D.Lgs 81/08, con frequenza annuale per i carroponti di portata superiore a 200 kg, e la verifica di prima messa in servizio entro 60 giorni dall’installazione. Le verifiche sono effettuate da INAIL (prima verifica) e successivamente da ASL/ARPA o soggetti abilitati iscritti all’elenco del Ministero del Lavoro.

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