- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1099 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Art. 26 (contratti d’appalto o d’opera) · D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 — Codice degli Appalti
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
L’art. 26 D.Lgs 81/08: il perimetro normativo
L’art. 26 del D.Lgs 81/08, intitolato «Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione», si applica quando il datore di lavoro-committente affida a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi i lavori o i servizi da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva. Il presupposto fondamentale è che i lavori si svolgano nel medesimo luogo di lavoro del committente.
L’applicazione dell’art. 26 è indipendente dal fatto che si tratti di un contratto di appalto classico, di subappalto, di contratto d’opera o di somministrazione di servizi. Ciò che conta è la compresenza di più soggetti (l’organizzazione del committente e quella dell’appaltatore) nello stesso contesto lavorativo, con potenziale generazione di interferenze. Quando queste interferenze esistono, scattano gli obblighi di cooperazione, coordinamento e redazione del DUVRI.
Va sottolineato che nei cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 (edifici, infrastrutture, strade) le funzioni di coordinamento sono affidate al CSP e al CSE attraverso PSC e POS, e il DUVRI non viene redatto (art. 26 c.3-bis). Nei cantieri il regime è distinto, anche se i principi di cooperazione e coordinamento rimangono analoghi.
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale
Prima ancora del DUVRI, l’art. 26 c.1 lett. a impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al DPR 445/2000.
Il D.Lgs 81/08 rinvia poi a un decreto ministeriale (allegato XVII) per la disciplina di dettaglio dei criteri e delle modalità di verifica. L’allegato XVII elenca la documentazione che il committente deve richiedere alle imprese in funzione della tipologia di lavori: DURC regolare, DVR (o dichiarazione di non obbligo), specifiche abilitazioni e attestati formativi relativi alle lavorazioni da eseguire.
Questa verifica non è un passaggio formale da sbrigare con la raccolta di carte: il committente che affida lavori a imprese prive di idoneità risponde in via solidale degli eventuali danni, e la giurisprudenza ha più volte confermato la responsabilità del committente che non ha verificato concretamente la capacità dell’appaltatore di operare in sicurezza.
Il DUVRI: quando è obbligatorio e cosa contiene
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) è obbligatorio quando i lavori affidati in appalto, d’opera o di somministrazione comportano rischi da interferenza. Per interferenza si intende il contatto rischioso tra il personale di imprese diverse, tra i lavoratori e gli impianti del committente, o tra lavoratori autonomi e terzi presenti nello stesso luogo di lavoro.
L’art. 26 c.3-ter stabilisce alcune esenzioni: il DUVRI non è obbligatorio per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai due giorni purché non comportino rischi da interferenza. In questi casi il committente può sostituire il DUVRI con una dichiarazione motivata che attesta l’assenza di rischi interferenziali.
Il DUVRI deve essere elaborato dal committente prima dell’avvio dei lavori, anche avvalendosi di RSPP o consulenti, e deve individuare: i rischi specifici dell’ambiente del committente, i rischi dell’attività appaltata, le interferenze possibili tra le due attività, e le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre tali interferenze. Il DUVRI non è un documento statico: va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o subentra una nuova impresa appaltatrice.
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso
L’art. 26 c.5 D.Lgs 81/08 stabilisce un principio di grande rilevanza pratica: nei contratti di appalto, subappalto e cottimo, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con riferimento all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa appaltatrice devono essere specificatamente indicati nel contratto e non sono soggetti a ribasso.
Questo significa che le misure di sicurezza — DPI specifici per l’appalto, attrezzature di sicurezza aggiuntive richieste dal committente, oneri di coordinamento, presidi di emergenza, formazione integrativa richiesta per operare nel sito — devono essere valorizzate economicamente nel contratto e non possono essere abbattute nelle trattative sul prezzo. La ratio è chiara: evitare che la competizione al ribasso tra appaltatori si trasformi in un taglio delle misure di sicurezza.
Il divieto di ribasso si affianca, nei contratti pubblici, alle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023) che prevedono la separazione dei costi della sicurezza nelle offerte economiche. Nella pratica privata, l’indicazione dei costi della sicurezza nel contratto è spesso trascurata dalle PMI, ma in caso di ispezione o contenzioso diventa un elemento rilevante per valutare se il commitente ha rispettato i propri obblighi di coordinamento.
Differenza tra opere, forniture e sanzioni applicabili
Una distinzione pratica importante riguarda la differenza tra contratti d’opera o d’appalto e mere forniture di materiali o attrezzature. Le forniture che non comportano la presenza del fornitore nell’ambiente di lavoro del committente durante l’esecuzione dell’opera non rientrano nel perimetro dell’art. 26: la consegna di materiali edili in cantiere, o la fornitura di macchinari installati da personale del committente, non generano obblighi di cooperazione e coordinamento nei termini dell’art. 26.
La distinzione diventa però sottile quando la fornitura comprende anche servizi di installazione, collaudo o assistenza tecnica: in questi casi il fornitore/appaltatore opera fisicamente nell’ambiente del committente, e il regime dell’art. 26 torna pienamente applicabile. È una differenza su cui si concentrano frequenti contenziosi sia in ambito ispettivo che in sede civile.
Le sanzioni per le violazioni dell’art. 26 ricadono principalmente sul datore di lavoro-committente: la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale e l’omessa redazione del DUVRI (quando obbligatorio) sono contravvenzioni punite con arresto o ammenda secondo l’art. 55 D.Lgs 81/08. Per l’appaltatore che non coopera con le misure di coordinamento o che viola le prescrizioni del DUVRI, le responsabilità si inquadrano nella disciplina generale degli artt. 17-19 D.Lgs 81/08 in relazione alle proprie mansioni di datore, dirigente o preposto.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Art. 26 (contratti d’appalto o d’opera) (normattiva.it)
- D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 — Codice degli Appalti (normattiva.it)
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