- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1223 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza art. 21 · D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 — Art. 5 assicurazione facoltativa lavoratori autonomi · INAIL — Assicurazione facoltativa artigiani e altri autonomi
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il libero professionista e il D.Lgs 81/08: il quadro di partenza
Una convinzione diffusa — e spesso sbagliata — vuole che il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) riguardi esclusivamente il rapporto datore di lavoro-dipendente. In realtà il campo di applicazione è più ampio: l’art. 3 c.5 del D.Lgs 81/08 estende espressamente le disposizioni del decreto ai lavoratori autonomi, «tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività lavorative svolte in forma autonoma». Il libero professionista con partita IVA, in quanto lavoratore autonomo, rientra in questa categoria.
Ciò non significa che ogni norma del Testo Unico si applichi indiscriminatamente: alcune disposizioni (ad esempio quelle sul documento di valutazione dei rischi o sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria) presuppongono la presenza di lavoratori dipendenti e non si applicano a chi lavora da solo. Ma gli obblighi previsti dall’art. 21, pensati specificatamente per il lavoratore autonomo, sono pienamente applicabili al professionista che opera sul campo.
Il discrimine pratico più rilevante riguarda il luogo di lavoro: il professionista che lavora nel proprio studio affronta un contesto di rischio tipicamente basso (ufficio, VDT, ergonomia), mentre chi opera nei luoghi di lavoro del committente — svolgendo attività di consulenza in stabilimento, sopralluoghi tecnici, collaudi, assistenza su macchine, coordinamento in cantiere — incontra rischi diversi e normative più stringenti.
Art. 21 D.Lgs 81/08: cosa è obbligatorio per il professionista
L’art. 21 c.1 D.Lgs 81/08 stabilisce tre obblighi cogenti per i lavoratori autonomi, applicabili quindi anche ai liberi professionisti: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al Titolo III (sicurezza delle macchine, marcatura CE, verifiche periodiche); utilizzare DPI conformi quando l’attività lo richiede; portare la tessera di riconoscimento con fotografia e generalità quando si opera in luoghi dove si svolgono lavori in regime di appalto o subappalto.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede invece facoltà che il lavoratore autonomo può esercitare a propria discrezione: partecipare a corsi di formazione specificamente previsti per i lavoratori autonomi, con particolare attenzione ai rischi dell’attività svolta, e sottoporsi a visita medica periodica. La norma le qualifica come facoltà e non come obblighi, ma la partecipazione a percorsi formativi pertinenti ai rischi realmente incontrati nell’esercizio della professione è fortemente raccomandata.
Sul piano pratico, la formazione volontaria ai sensi dell’art. 21 c.2 assolve almeno tre funzioni. Prima: riduce concretamente il rischio di infortunio per il professionista stesso. Seconda: aumenta la credibilità professionale nei confronti dei committenti, soprattutto in settori come l’edilizia, l’industria e le infrastrutture, dove il rispetto degli standard di sicurezza è un requisito di qualificazione. Terza: in caso di infortunio o contenzioso, la documentazione della formazione seguita dimostra la diligenza professionale adottata, rilevante ai fini della valutazione della responsabilità civile.
Operare nei luoghi del committente: quando si applica la normativa del committente
Quando il libero professionista svolge la propria attività all’interno dei luoghi di lavoro del committente — uno studio tecnico in uno stabilimento produttivo, un’attività di collaudo in cantiere, una consulenza informatica che richiede accesso ai server room, un sopralluogo ambientale — la normativa del committente si sovrappone agli obblighi propri del professionista.
In questi casi, l’art. 26 D.Lgs 81/08 impone al committente-datore di lavoro di informare il professionista sui rischi specifici dell’ambiente (art. 26 c.1 lett. b) e di cooperare con lui per l’attuazione delle misure preventive (art. 26 c.2). Il professionista deve a sua volta rispettare le procedure di sicurezza interne del committente, indossare i DPI richiesti per quell’ambiente, partecipare alle misure di coordinamento previste. Non può invocare la propria autonomia lavorativa per derogare alle regole del luogo in cui opera.
Nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs 81/08) la disciplina è ancora più specifica: il professionista-lavoratore autonomo deve attenersi al Piano di Sicurezza e Coordinamento, interagire con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e rispettare le misure di coordinamento indicate. Se opera come consulente tecnico senza attività manuale, il regime applicabile dipende dall’effettiva natura della prestazione: un professionista che si limita a verifiche documentali in ufficio del committente ha un profilo di rischio e di obblighi diverso da chi scende nel cantiere per un’ispezione tecnica.
La formazione raccomandata per liberi professionisti e consulenti
L’art. 21 c.2 D.Lgs 81/08 apre la strada a percorsi formativi su misura per i lavoratori autonomi. In pratica, il professionista dovrebbe dimensionare la propria formazione in base ai rischi che incontra realmente nell’esercizio dell’attività.
Per il consulente che opera prevalentemente in ufficio o in ambienti a basso rischio, una formazione di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle corrette modalità d’uso delle attrezzature informatiche è sufficiente a coprire i rischi principali. Per chi invece opera in cantieri, stabilimenti industriali o ambienti con rischi specifici (spazi confinati, rischio chimico, lavori in quota), la formazione deve essere calibrata su quei rischi: corso lavori in quota, corso per spazi confinati, formazione sul rischio chimico sono percorsi che il professionista può seguire volontariamente e che i committenti più strutturati iniziano a richiedere come requisito di accesso al cantiere o all’impianto.
I professionisti che assumono anche il ruolo di RSPP per i propri clienti (possibilità prevista per i datori di lavoro con un certo numero di dipendenti, artt. 31 e 34 D.Lgs 81/08) devono invece seguire i percorsi formativi obbligatori previsti per questa figura: i moduli A, B e C del corso RSPP/ASPP, con aggiornamenti periodici. In questo caso non si tratta più di formazione facoltativa ex art. 21, ma di requisito per l’esercizio di un incarico specifico.
Copertura INAIL facoltativa: art. 5 D.Lgs 38/2000
Uno degli aspetti più trascurati per il libero professionista è la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori dipendenti l’assicurazione INAIL è obbligatoria e gestita dal datore. Per i lavoratori autonomi, inclusi i liberi professionisti, la situazione dipende dal tipo di attività.
Alcune categorie di lavoratori autonomi sono assicurate obbligatoriamente all’INAIL (artigiani con partita IVA che svolgono attività manuale, coltivatori diretti, pescatori). Per i liberi professionisti che svolgono attività intellettuale, l’art. 5 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 prevede invece la possibilità di assicurazione facoltativa (cd. "volontaria") all’INAIL. Questa copertura protegge il professionista in caso di infortunio connesso all’attività lavorativa, garantendo le prestazioni INAIL ordinarie (indennità per inabilità temporanea, rendita per inabilità permanente, tutele per i superstiti).
La scelta di aderire all’assicurazione facoltativa INAIL è una decisione che ogni professionista dovrebbe valutare concretamente, in funzione dei rischi effettivi dell’attività e dell’eventuale copertura già garantita da polizze professionali private. Le polizze di responsabilità civile professionale (RC professionale) coprono i danni causati a terzi, non gli infortuni subiti dal professionista stesso: sono quindi complementari, non sostitutive, rispetto alla copertura INAIL. Per chi svolge attività con esposizione a rischi fisici (sopralluoghi, collaudi in ambienti industriali, assistenza in cantiere), la valutazione della copertura INAIL facoltativa merita un’attenzione specifica.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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