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Per il datore di lavoro

Freelance in home office e sicurezza: regole e buone pratiche

Il freelance che lavora da casa non è esente da ogni norma di sicurezza. Ecco quando si applica la L. 81/2017, cosa prevede il Titolo VII D.Lgs 81/08 per i videoterminali e perché un DVR domestico e una polizza RC professionale sono strumenti utili.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1195 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
L. 22 maggio 2017 n. 81 — Disciplina del lavoro agile (smart working) · D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VII Videoterminali (artt. 172-179) · D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 — Art. 5 assicurazione facoltativa lavoratori autonomi · INAIL — Open Data infortuni e malattie professionali

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Il freelance in home office: quale normativa si applica

Il freelance che lavora da casa in forma autonoma con partita IVA non è soggetto alla L. 22 maggio 2017 n. 81 sul lavoro agile (smart working): quella legge disciplina una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, non il lavoro autonomo in senso stretto. Per il freelance titolare di partita IVA che svolge la propria attività dal proprio domicilio, la normativa di riferimento è quella del lavoratore autonomo ex art. 21 D.Lgs 81/08, già descritta nei capitoli precedenti di questo cluster.

Il quadro cambia se il freelance opera come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o in altre forme di lavoro parasubordinato. In questo caso, con la sottoscrizione di un accordo di lavoro agile ai sensi della L. 81/2017, il committente (che in questa veste assume obblighi da "datore di lavoro" allargato) deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore anche durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, consegnando un’informativa scritta ex art. 22 L. 81/2017 almeno una volta all’anno. L’informativa deve illustrare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, inclusi quelli ergonomici e da VDT.

Per i contratti tipici (dipendenti in smart working) la disciplina della L. 81/2017 si applica integralmente: il datore mantiene tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08 e li adempie con modalità adattate alla prestazione fuori sede. Se il dipendente lavora da casa con contratto di smart working, il datore deve valutare i rischi connessi, aggiornare il DVR di conseguenza e consegnare l’informativa annuale.

Il DVR domestico volontario: uno strumento utile

Il freelance con partita IVA che lavora esclusivamente da casa non ha l’obbligo di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): questo documento è richiesto ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori, non a chi opera da solo. Tuttavia, redigere una forma semplificata di analisi dei rischi del proprio spazio di lavoro domestico è una pratica che può rivelarsi utile sotto più profili.

Un’analisi volontaria dei rischi del home office consente al freelance di identificare e correggere situazioni potenzialmente pericolose: postura alla scrivania e configurazione della postazione VDT, illuminazione inadeguata, cavi non in ordine, apparecchi elettrici non verificati, assenza di un estintore in ambienti dove si usa molto materiale cartaceo o si lavora con apparecchiature in corrente. Sono rischi che chi lavora da casa tende a sottovalutare perché l’ambiente è familiare, ma che nel tempo producono effetti concreti sulla salute.

Per i freelance che ricevono clienti in casa o che dispongono di uno spazio lavorativo separato dall’abitazione (studio professionale, laboratorio artigianale), la situazione si avvicina a quella di un luogo di lavoro a tutti gli effetti, e la valutazione dei rischi diventa una necessità pratica indipendentemente dall’obbligo formale.

I rischi VDT e il Titolo VII del D.Lgs 81/08

Il Titolo VII del D.Lgs 81/08, dedicato all’uso dei videoterminali (VDT), si applica ai lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, deducendo dal computo le interruzioni. Questa disposizione è formalmente rivolta ai datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti in postazioni VDT.

Tuttavia, per il freelance che trascorre la maggior parte della giornata lavorativa davanti a uno schermo, i rischi che il Titolo VII mira a prevenire sono del tutto reali: affaticamento visivo, disturbi muscoloscheletrici da postura scorretta prolungata, cefalee, disturbi alla schiena, al collo e alle spalle. La sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori dipendenti esposti a VDT (visita medica periodica con esame della funzione visiva, art. 176 D.Lgs 81/08) non è obbligatoria per il freelance autonomo, ma è fortemente raccomandata come misura di tutela della propria salute professionale.

Le linee guida sull’ergonomia della postazione VDT — schermo posizionato all’altezza degli occhi o leggermente sotto, distanza di almeno 50-70 cm, illuminazione senza riflessi sullo schermo, sedia regolabile con supporto lombare, pause di almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT — sono il punto di partenza pratico per chi lavora molte ore al giorno al computer, indipendentemente dalla propria forma contrattuale.

Rischi ergonomici e di isolamento del home office

Oltre ai rischi fisici da VDT, il lavoro in home office presenta rischi specifici che la letteratura ergonomica e le scienze del lavoro hanno iniziato a documentare sistematicamente nel periodo successivo all’accelerazione dello smart working nel 2020. Tra questi: la difficoltà a separare i tempi di lavoro da quelli personali (rischio da "always on"), l’isolamento relazionale rispetto ai colleghi, la sedentarietà aumentata per l’assenza degli spostamenti abituali e la gestione autonoma delle pause.

Questi rischi non sono regolamentati in modo cogente per il lavoratore autonomo, ma sono reali e producono effetti documentabili sulla salute psicofisica nel medio e lungo periodo. Il freelance che struttura consapevolmente la propria giornata lavorativa — con orari definiti, pause programmate, momenti di attività fisica e spazi di relazione professionale — adotta misure di prevenzione informale che la normativa non impone ma che l’esperienza clinica e ergonomica raccomanda.

Per i co.co.co. in smart working, l’informativa annuale ex art. 22 L. 81/2017 che il committente deve consegnare dovrebbe includere anche indicazioni su questi rischi organizzativi e psicosociali, non limitandosi ai soli rischi fisici. È un’area in cui la normativa è ancora in evoluzione e la prassi è eterogenea.

Assicurazione professionale RC e tutele integrative

La polizza di responsabilità civile professionale (RC professionale) non è strettamente un tema di sicurezza sul lavoro in senso tecnico, ma è uno strumento di protezione economica che si affianca alla gestione dei rischi per il freelance. Copre i danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale: un errore di progettazione, un consiglio sbagliato, un dato non elaborato correttamente, un ritardo nella consegna che causa un danno al cliente.

Per alcune categorie professionali (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti, assicuratori) la RC professionale è obbligatoria per legge o per regolamento dell’ordine professionale di riferimento. Per i freelance privi di ordine professionale — grafici, sviluppatori, copywriter, consulenti di marketing, formatori — non esiste un obbligo normativo, ma la polizza è una tutela importante soprattutto quando si lavora con clienti strutturati o su progetti ad alto valore.

La RC professionale è distinta e complementare rispetto alla copertura INAIL facoltativa ex art. 5 D.Lgs 38/2000 (che tutela il professionista stesso in caso di infortunio) e rispetto a una polizza infortuni privata. Un piano di tutele adeguato per il freelance che lavora in autonomia considera almeno: copertura INAIL facoltativa se l’attività espone a rischi fisici; polizza RC professionale per i danni a terzi; eventuale polizza infortuni privata per le lacune non coperte dagli altri strumenti. La composizione ottimale dipende dall’attività concreta svolta e va valutata caso per caso con un consulente assicurativo.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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