- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 22 aprile 2026
- Ultimo aggiornamento
- 22 aprile 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (716 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2026
Stesse tutele a prescindere dal contratto
Uno dei principi cardine del D.Lgs 81/08 è che le tutele in materia di salute e sicurezza non dipendono dalla forma del contratto. L’art. 3 estende l’applicazione del Testo Unico a tutti i settori e a tutte le tipologie di rapporto, mentre la definizione di lavoratore dell’art. 2 ricomprende chiunque svolga un’attività nell’organizzazione di un datore di lavoro. Ne deriva che un lavoratore stagionale, interinale, somministrato o a chiamata ha gli stessi diritti formativi e di protezione di un dipendente a tempo indeterminato.
Questo è un punto spesso sottovalutato proprio nelle attività che fanno largo uso di contratti brevi, come turismo, agricoltura, ristorazione e grande distribuzione. La breve durata del rapporto non riduce gli obblighi: la formazione va comunque erogata prima che la persona inizi a operare, perché è nelle prime ore di lavoro che il rischio di infortunio è più alto.
Lavoratori stagionali e a tempo determinato
Il lavoratore stagionale assunto direttamente dall’azienda è un lavoratore a termine a tutti gli effetti: il datore di lavoro che lo assume deve garantirgli la formazione generale e specifica prevista dall’art. 37, calibrata sul livello di rischio dell’attività, oltre alla consegna dei DPI e all’eventuale sorveglianza sanitaria. La formazione va completata prima dell’inizio della mansione.
Per ridurre i tempi nelle aperture di stagione conviene programmare i corsi in anticipo, eventualmente sfruttando l’e-learning per la parte generale. È bene ricordare che un attestato di formazione generale già valido, conseguito in un precedente rapporto, può essere riconosciuto perché la parte generale non scade ai fini del cambio datore; va invece verificata e, se necessario, integrata la formazione specifica legata ai nuovi rischi.
Interinali e somministrati: chi forma chi
Nel lavoro in somministrazione (ex interinale) intervengono due soggetti: l’agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale, e l’impresa utilizzatrice, presso cui il lavoratore opera concretamente. La normativa ripartisce gli obblighi: l’agenzia provvede di norma alla formazione generale e all’informazione di base, mentre l’impresa utilizzatrice è responsabile della formazione specifica sui rischi della mansione, dell’informazione sui pericoli concreti del luogo di lavoro e della fornitura dei DPI.
Il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore può precisare diversamente alcuni aspetti, ma la responsabilità sostanziale sui rischi reali della postazione resta in capo a chi quei rischi li conosce e li governa, cioè l’impresa utilizzatrice. È quindi prudente, prima dell’ingresso del somministrato, verificare per iscritto quale formazione è già stata svolta dall’agenzia e completare la parte specifica.
Lavoro a chiamata, intermittente e occasionale
Anche il lavoratore a chiamata (intermittente) è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti durante i periodi di attività: deve quindi ricevere formazione, informazione e DPI prima di iniziare la prestazione. Il fatto che le chiamate siano discontinue non consente di saltare gli adempimenti; semmai impone di pianificare la formazione al primo utilizzo, così che la persona sia formata in tutte le successive chiamate.
Per le collaborazioni e le prestazioni occasionali la valutazione va fatta caso per caso in base all’inserimento nell’organizzazione aziendale, ma il principio guida resta lo stesso: dove c’è un rischio e una persona che opera nell’organizzazione, c’è un obbligo di tutela. Nei dubbi conviene formare, perché il costo di un corso è incomparabilmente inferiore a quello di un infortunio o di una sanzione.
Gestire i contratti brevi con 123Formazione
Il vero nodo, per le aziende con forte stagionalità, è la velocità: serve formare molte persone in poco tempo e senza errori sul chi-forma-chi. La soluzione è anticipare la parte generale in e-learning e organizzare sessioni di formazione specifica concentrate nei giorni che precedono l’apertura, con un registro chiaro degli attestati per ogni lavoratore.
123Formazione affianca le imprese stagionali e quelle che lavorano con la somministrazione nel pianificare la formazione di lavoratori a termine e somministrati, con percorsi base, medio e alto in aula, videoconferenza ed e-learning e attestati validi in tutta Italia. Contattaci per organizzare la formazione del tuo personale stagionale prima dell’avvio della stagione.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra formazione generale e specifica?
La formazione generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori e riguarda i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, in funzione del livello di rischio dell’azienda.
Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?
La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda secondo il codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Sommata alle 4 ore di formazione generale, la formazione complessiva è di 8, 12 o 16 ore.
Quale formazione scade e va aggiornata?
La formazione generale (4 ore) è considerata un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica è invece soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Quando deve essere svolta la formazione del lavoratore?
La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.
La formazione generale può essere fatta in e-learning?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette espressamente l’erogazione in modalità e-learning della formazione generale dei lavoratori e della formazione specifica per le aziende a rischio basso, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti. La formazione specifica per rischio medio e alto deve invece prevedere parti in aula o esercitazioni pratiche.
La formazione antincendio e primo soccorso sostituiscono quella di base?
No. I corsi per addetti antincendio e primo soccorso sono formazioni aggiuntive e specifiche per chi è designato a tali ruoli. Non sostituiscono la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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