- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 4 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 4 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (635 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2026
Cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi
Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intende ogni operazione di trasporto o sostegno di un carico effettuata da uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare. Sono comprese sia le azioni di sollevamento sia quelle di traino e spinta.
Il rischio si manifesta quando queste operazioni, per le loro caratteristiche o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano la possibilità di lesioni, in particolare dorso-lombari. I disturbi muscolo-scheletrici legati alla MMC sono tra le patologie professionali più diffuse in Italia.
Gli obblighi del Titolo VI del D.Lgs. 81/08
La movimentazione manuale dei carichi è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e dall’Allegato XXXIII. Il datore di lavoro deve innanzitutto adottare le misure organizzative necessarie o ricorrere a mezzi appropriati — in particolare attrezzature meccaniche — per evitare la movimentazione manuale.
Quando la movimentazione manuale non può essere evitata, il datore di lavoro deve valutare il rischio tenendo conto delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, delle condizioni dell’ambiente di lavoro e delle esigenze dell’attività. Sulla base della valutazione, deve adottare misure per ridurre il rischio e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria quando previsto.
La valutazione con il metodo NIOSH
L’Allegato XXXIII rimanda alle norme tecniche della serie ISO 11228 e ai metodi in esse richiamati. Per le azioni di sollevamento il riferimento più utilizzato è il metodo NIOSH, che consente di calcolare il peso limite raccomandato per una specifica operazione.
Il metodo parte da un valore di peso ideale e lo corregge attraverso una serie di fattori moltiplicativi che descrivono le condizioni reali del compito: la distanza orizzontale del carico dal corpo, l’altezza di presa e di deposito, la rotazione del busto, la frequenza dei sollevamenti e la qualità della presa.
Il rapporto tra il peso effettivamente sollevato e il peso limite raccomandato fornisce un indice di sollevamento, che orienta la valutazione del rischio. Per le azioni di traino e spinta e per la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza si utilizzano invece le altre parti della serie ISO 11228.
Buone pratiche e misure di prevenzione
La prima misura resta sempre quella di eliminare o ridurre la movimentazione manuale, ricorrendo ad ausili come carrelli, transpallet, sollevatori e nastri trasportatori. Dove la movimentazione manuale persiste, contano l’organizzazione del lavoro, l’alternanza dei compiti e l’introduzione di pause adeguate.
Sul piano della tecnica individuale, le buone pratiche comprendono l’avvicinare il carico al corpo, il piegare le ginocchia mantenendo la schiena in posizione corretta, l’evitare le torsioni del busto durante lo sforzo e il distribuire il peso in modo equilibrato. Anche la pianificazione del percorso e la sistemazione ordinata dei materiali riducono il rischio.
La formazione obbligatoria
Il Titolo VI prevede espressamente che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori informazione e formazione adeguate, comprese indicazioni sul peso dei carichi e sulle modalità corrette di movimentazione. La formazione include anche un addestramento pratico sulle tecniche di sollevamento e sull’uso degli ausili.
Questa formazione si integra con la formazione generale e specifica dei lavoratori prevista dall’Accordo Stato-Regioni: laddove la mansione comporta movimentazione di carichi, il rischio MMC va trattato nella parte specifica del percorso. Per le figure che dirigono e sorvegliano il lavoro, anche la formazione di preposti e dirigenti contribuisce a far rispettare le buone pratiche sul campo.
I corsi sulla movimentazione manuale dei carichi e la formazione dei lavoratori di 123Formazione sono disponibili in aula, in videoconferenza ed e-learning, con rilascio di attestato valido in tutta Italia.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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