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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro nelle imprese di pulizie e multiservizi

Detergenti aggressivi, ambienti di terzi e appalti continui: l’impresa di pulizie e multiservizi ha rischi specifici e un nodo cruciale sul coordinamento. Ecco cosa serve.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
21 maggio 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1209 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 26 (DUVRI) · Normattiva – D.Lgs. 36/2023 Codice contratti pubblici · INAIL – Imprese di pulizie e multiservizi

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Pulizie e multiservizi: rischi diffusi e ambienti non propri

Le imprese di pulizie e i consorzi multiservizi operano in una varietà di contesti — uffici, scuole, ospedali, industrie, condomìni, mezzi di trasporto — quasi sempre in ambienti di proprietà di terzi. Questo introduce due ordini di problemi: da un lato i rischi propri della mansione (chimico da detergenti e disinfettanti, biologico da rifiuti e superfici contaminate, sovraccarico biomeccanico, scivolamenti, lavoro in quota su scale); dall’altro i rischi “importati” dall’ambiente del committente, che il lavoratore non conosce a fondo e che vanno gestiti con il coordinamento tra le imprese.

Le attività di pulizia sono classificate, in base ai codici ATECO e all’Accordo Stato-Regioni, generalmente nella classe di rischio medio, anche se il profilo concreto dipende dagli ambienti serviti: la pulizia in contesto sanitario o industriale può comportare rischi più elevati di quella in uffici. Il datore di lavoro deve quindi modulare la valutazione dei rischi e la formazione sulle reali condizioni di lavoro, che cambiano da appalto ad appalto.

Formazione dei lavoratori: tipicamente rischio medio

La formazione generale e specifica dei lavoratori delle imprese di pulizie segue l’Accordo Stato-Regioni e si colloca, per la maggior parte delle attività, nella classe di rischio medio: 12 ore complessive, di cui 4 di formazione generale comuni a tutti i settori e 8 di formazione specifica sui rischi della mansione. Per attività in contesti particolarmente pericolosi la classe può salire a rischio alto.

La formazione precede l’adibizione e va aggiornata di norma ogni cinque anni. Il settore è caratterizzato da elevato turnover, part-time, lavoro su più cantieri e personale anche di origine straniera: è essenziale formare tempestivamente ogni nuovo assunto, garantire la comprensione linguistica dei contenuti e prevedere informazione e formazione aggiuntiva e specifica per ogni nuovo sito servito, perché i rischi cambiano con l’ambiente.

Rischio chimico e rischio biologico

Il rischio chimico è quotidiano: detergenti acidi e alcalini, disincrostanti, candeggina, ammoniaca, disinfettanti e il pericoloso errore di miscelare prodotti incompatibili (ad esempio candeggina e acidi, che liberano gas tossici) possono causare ustioni chimiche, irritazioni respiratorie e dermatiti. Il datore deve effettuare la valutazione del rischio chimico, privilegiare prodotti meno pericolosi e in dosaggi controllati, fornire DPI idonei (guanti, occhiali, mascherine) e garantire una formazione specifica sulla lettura delle schede dati di sicurezza, sulla diluizione corretta e sul divieto assoluto di mescolare prodotti.

Il rischio biologico è altrettanto rilevante, soprattutto nella pulizia di servizi igienici, ambienti sanitari, raccolta rifiuti e sanificazioni: contatto con microrganismi, punture accidentali da rifiuti taglienti, superfici contaminate. La prevenzione si basa su procedure igieniche, uso di DPI e monouso, corretta gestione dei rifiuti, vaccinazioni raccomandate e formazione specifica sul rischio biologico, da rafforzare nei cantieri sanitari. Vanno gestiti anche il sovraccarico biomeccanico (movimenti ripetuti, sollevamento secchi e attrezzature) e i rischi da lavoro in quota su scale e trabattelli.

Appalti, DUVRI e lavoro nel cantiere altrui

Il vero nodo del settore è giuridico oltre che operativo: l’impresa di pulizie lavora quasi sempre nell’ambito di un appalto presso strutture di un committente. L’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 impone, in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici all’interno dell’azienda committente, l’obbligo di cooperazione e coordinamento e la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) a cura del datore di lavoro committente, per gestire i rischi che derivano dalla compresenza di più attività.

Per l’impresa di pulizie questo significa che la formazione del lavoratore non basta da sola: occorre che il personale conosca i contenuti del DUVRI e i rischi specifici del sito (impianti, sostanze presenti, vie di esodo, divieti), che siano definite le procedure di coordinamento con il committente e con eventuali altre ditte presenti, e che chi gestisce la squadra in cantiere sia in grado di far rispettare tali regole. La formazione del preposto assume qui un ruolo decisivo: è il capo-squadra sul sito a vigilare sul rispetto delle procedure e del coordinamento con il committente.

Primo soccorso, antincendio e figure di sistema

L’impresa deve organizzare la gestione delle emergenze sia presso la propria sede sia, in coordinamento con il committente, presso i siti serviti. Le attività di pulizia rientrano di norma nel Gruppo B per il primo soccorso, con corso per addetti di 12 ore e aggiornamento triennale; gli addetti antincendio vanno formati con livello commisurato al rischio, tenendo conto anche delle procedure di emergenza dei luoghi del committente, che il personale deve conoscere.

Vanno individuate le figure di sistema: l’RSPP (con modulo A e modulo B, o il datore di lavoro nelle ipotesi ammesse) e l’RLS, tema spesso sentito in un settore con molti dipendenti distribuiti su più cantieri. La formazione dei preposti che dirigono le squadre sul campo è, come visto, centrale per la gestione del coordinamento negli appalti e per la sorveglianza sull’uso corretto di prodotti e DPI.

Organizzare la formazione con 123Formazione

Gestire la formazione di un’impresa di pulizie significa conciliare turnover elevato, squadre distribuite su molti cantieri e obblighi di coordinamento negli appalti: formazione lavoratori rischio medio, rischio chimico e biologico, preposti, primo soccorso e antincendio vanno tenuti aggiornati e allineati ai siti serviti.

Con 123Formazione puoi attivare i corsi per imprese di pulizie e multiservizi — formazione lavoratori rischio medio, formazione preposti, primo soccorso e antincendio — scegliendo tra aula, videoconferenza ed e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia. Ti aiutiamo a costruire un piano formativo coerente con i cantieri in appalto e con la valutazione dei rischi della tua azienda.

Clausola sociale CCNL Multiservizi e cambio appalto

Il CCNL Pulizie/Multiservizi prevede la clausola sociale di assorbimento del personale al cambio appalto: quando un’impresa subentra a un’altra nello stesso appalto, è tenuta ad assumere il personale precedentemente impiegato, mantenendone l’anzianità maturata e le mansioni svolte. Questo meccanismo, già contrattuale e in parte rafforzato dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per gli appalti pubblici, ha conseguenze rilevanti sulla gestione della formazione: l’impresa subentrante eredita non solo i lavoratori ma anche gli attestati formativi pregressi, che devono essere acquisiti, verificati e riconvertiti nei propri sistemi. La verifica delle scadenze quinquennali della formazione lavoratori e di quelle triennali di primo soccorso e antincendio è il primo adempimento da compiere subito dopo l’aggiudicazione.

In aggiunta alla formazione “ereditata”, l’impresa subentrante deve garantire informazione e formazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici del nuovo sito (che possono essere diversi rispetto al precedente nonostante l’apparente continuità) e sul DUVRI aggiornato. La giurisprudenza ha più volte affermato che il legittimo affidamento del lavoratore sulla validità degli attestati ricevuti non solleva il nuovo datore dall’obbligo di verificare la coerenza delle classi di rischio e di erogare l’integrazione formativa necessaria. Una buona prassi è quella di formalizzare, già nel passaggio di consegne tra le due imprese, un verbale congiunto che attesti lo stato della formazione di ciascun lavoratore e identifichi eventuali integrazioni da pianificare.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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