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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro in associazioni, ODV e volontariato: quando si applica

Le associazioni e gli enti del terzo settore non sono esenti dalla sicurezza: quando il volontario è equiparato, cosa prevede l’art. 3 c. 12-bis e quali corsi servono davvero.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 7 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
22 ottobre 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
7 min (1374 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 3 comma 12-bis · Ministero del Lavoro – RUNTS Terzo Settore

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Terzo settore: la sicurezza non è facoltativa

Associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV), ONLUS, enti del terzo settore (ETS), cooperative sociali, associazioni sportive e culturali, parrocchie e gruppi di volontariato operano spesso con la convinzione che, non avendo scopo di lucro o non avendo dipendenti, siano esenti dagli obblighi di sicurezza sul lavoro. È un equivoco pericoloso: il D.Lgs. 81/08 si applica anche al terzo settore, sia pure con modalità differenziate a seconda che l’ente impieghi lavoratori subordinati, soggetti equiparati o si avvalga esclusivamente di volontari.

Occorre distinguere due piani. Se l’associazione ha anche un solo dipendente, un collaboratore equiparato, un lavoratore in servizio civile o un tirocinante, allora è datore di lavoro a pieno titolo e deve adempiere a tutti gli obblighi: DVR, nomina delle figure, formazione, sorveglianza sanitaria dove prevista, gestione delle emergenze. Se invece l’ente opera unicamente con volontari, gli obblighi sono modulati da una disposizione specifica del decreto, ma non scompaiono. Capire in quale situazione ci si trova è il primo passo per gestire correttamente la sicurezza nell’associazione.

Quando il volontario è equiparato al lavoratore

Il volontario non è, in via generale, un lavoratore subordinato, ma in alcuni casi viene equiparato al lavoratore ai fini della sicurezza. L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 equipara al lavoratore il volontario come definito dalla normativa di settore, nonché il volontario che effettua il servizio civile: in queste ipotesi il soggetto presso cui il volontario presta servizio deve garantirne la tutela come per un lavoratore, con informazione, formazione e DPI. È quindi essenziale qualificare correttamente la posizione di ciascuno: un’associazione che impiega volontari del servizio civile, ad esempio, ha precisi obblighi di formazione e tutela nei loro confronti.

Particolare è la posizione del volontario delle organizzazioni di volontariato e degli enti del terzo settore disciplinati dal Codice del terzo settore: per questi soggetti la tutela è declinata in modo specifico e va inquadrata insieme alla disciplina del comma 12-bis. La regola pratica è che più l’attività del volontario si avvicina, per modalità e rischi, a quella di un lavoratore — uso di attrezzature, esposizione ad agenti pericolosi, mansioni operative — più stringenti diventano gli obblighi di tutela in capo all’ente. Affidarsi a volontari non solleva mai dall’obbligo di valutare i rischi delle attività che essi svolgono concretamente.

L’art. 3 comma 12-bis: cooperazione e attrezzature

Il cuore della disciplina per il volontariato è l’art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/08, che riguarda i volontari delle organizzazioni di volontariato, della protezione civile, dei gruppi comunali, della Croce Rossa, del Corpo nazionale soccorso alpino e simili, e i volontari del Codice del terzo settore. La norma prevede che nei loro confronti si applichino le misure di tutela in modo compatibile con le peculiarità delle attività e che, ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi sia tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opera e ad adottare le misure utili a eliminare o ridurre i rischi da interferenza con altre attività.

La stessa disposizione stabilisce che, con riferimento ai rischi propri delle attività svolte e in particolare a quelli derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro e DPI, il volontario sia equiparato al lavoratore. In pratica: se il volontario usa attrezzature (decespugliatori, motoseghe, mezzi, scale) o DPI, l’ente deve garantirne la formazione, l’addestramento e la dotazione come per un lavoratore. La norma prevede inoltre che la formazione e i relativi oneri possano essere assolti anche tramite la rete associativa o gli organismi di riferimento, secondo modalità definite, agevolando gli enti più piccoli. È un equilibrio tra la natura non professionale del volontariato e la necessità di non lasciare il volontario senza tutela quando svolge attività rischiose.

Associazioni con dipendenti: obblighi pieni

Quando l’associazione, la cooperativa sociale o l’ETS impiega lavoratori subordinati o soggetti equiparati, gli obblighi sono quelli di qualsiasi datore di lavoro, senza sconti legati alla natura non profit. Va redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR), va nominato l’RSPP (interno, esterno o, nei casi ammessi, svolto direttamente dal legale rappresentante che assume il ruolo di datore di lavoro frequentando il corso per datore-RSPP), va designato il medico competente dove la sorveglianza sanitaria è richiesta, vanno individuati e formati gli addetti alle emergenze e vanno formate le figure di sistema (preposti, RLS, dirigenti ai fini della sicurezza).

La formazione di tutti i lavoratori — generale più specifica secondo la classe di rischio della mansione — deve precedere l’adibizione e va aggiornata di norma ogni cinque anni. Il legale rappresentante è il datore di lavoro e ne risponde: nelle associazioni con organi collegiali è importante che l’atto costitutivo o le deleghe individuino con chiarezza chi esercita i poteri di gestione e di spesa, per evitare incertezze sulle responsabilità. Le cooperative sociali, che impiegano lavoratori in servizi alla persona, alle pulizie, alla manutenzione del verde e nei settori più diversi, devono gestire una sicurezza articolata quanto quella di un’impresa, spesso operando in appalto presso enti pubblici con i relativi obblighi di DUVRI.

Quali corsi servono e 123Formazione

In sintesi, i percorsi da attivare dipendono dalla configurazione dell’ente. Per le associazioni con dipendenti o equiparati: formazione generale e specifica dei lavoratori, corsi per preposti, RLS e RSPP/datore di lavoro, antincendio e primo soccorso, oltre alle eventuali abilitazioni per le attrezzature e alla formazione su rischi specifici (movimentazione, rischio biologico nei servizi alla persona, stress lavoro-correlato). Per gli enti che operano con volontari esposti a rischi — uso di attrezzature, attività operative, protezione civile — vanno garantite informazione, formazione e addestramento commisurati alle attività e ai rischi, secondo l’art. 3 comma 12-bis e la disciplina di settore.

Con 123Formazione puoi attivare i corsi per associazioni, ODV, ONLUS, cooperative sociali ed enti del terzo settore — formazione lavoratori, preposti, RLS, antincendio, primo soccorso e i moduli sui rischi specifici delle vostre attività — scegliendo tra aula, videoconferenza ed e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia. Ti aiutiamo prima a inquadrare correttamente la posizione di dipendenti e volontari e poi a costruire un piano proporzionato, senza obblighi inutili ma senza lasciare scoperti i profili di rischio reali. Per approfondire puoi consultare le guide sugli obblighi del datore di lavoro, sui compiti dell’RLS e sulla formazione obbligatoria.

Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e DM 13/04/2018

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha riorganizzato l’intera materia degli enti non profit, distinguendo le diverse qualifiche (APS, ODV, imprese sociali, enti filantropici, reti associative) e introducendo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per ciò che riguarda la sicurezza dei volontari, l’art. 17 del Codice rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e in particolare al richiamato art. 3 comma 12-bis, confermando che la copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie professionali e per la responsabilità civile (oneri tipicamente in capo all’ente) si affianca, ma non sostituisce, gli obblighi formativi e di tutela. Il Decreto Ministeriale 13 aprile 2018, attuativo dell’art. 18 del Codice, definisce i contenuti minimi delle polizze assicurative.

Per le ODV iscritte al RUNTS, gli oneri della formazione possono essere assolti anche tramite le reti associative cui l’ente aderisce: i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) erogano spesso percorsi gratuiti di formazione di base per i volontari, validi per il rispetto dell’art. 3 comma 12-bis quando coprono i contenuti minimi richiesti. Resta in ogni caso responsabilità del legale rappresentante dell’ente verificare che la formazione effettivamente svolta sia commisurata ai rischi delle attività in cui il volontario è impiegato: un corso generico non basta se il volontario poi utilizza, ad esempio, motoseghe nella manutenzione del verde o sale a bordo di ambulanze di soccorso. Per i volontari della protezione civile si applicano i piani formativi specifici approvati dal Dipartimento Nazionale.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

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