- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (642 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo V (Normattiva)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il Titolo V del D.Lgs. 81/08: campo di applicazione
Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 — "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro" — disciplina l'uso della segnaletica nei luoghi di lavoro attraverso gli articoli 163, 164 e 165 e gli Allegati da XXV a XXXII. Si applica a tutte le attività lavorative, pubbliche e private, e obbliga il datore di lavoro a fare ricorso alla segnaletica ogni volta che i rischi non possono essere eliminati o adeguatamente ridotti attraverso misure tecniche o organizzative.
La segnaletica non sostituisce le misure di prevenzione e protezione: rappresenta un livello aggiuntivo di comunicazione del rischio che integra — e non sostituisce — la progettazione sicura dei luoghi di lavoro, la formazione e i dispositivi di protezione individuale.
L'articolo 163: quando ricorrere alla segnaletica
L'articolo 163 stabilisce il principio fondamentale: il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza ogniqualvolta, anche dopo l'adozione di misure di prevenzione e protezione collettive, permangono rischi residui per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La norma indica esplicitamente alcune situazioni tipiche: segnalare la posizione dei mezzi antincendio, dei percorsi di evacuazione, delle uscite di emergenza e dei pericoli specifici presenti nell'ambiente. Il datore di lavoro è tenuto a mantenere la segnaletica in buone condizioni e a sostituire tempestivamente i cartelli deteriorati o illeggibili.
Gli Allegati tecnici da XXV a XXXII
Gli Allegati da XXV a XXXII del D.Lgs. 81/08 costituiscono la parte tecnica del Titolo V. L'Allegato XXV definisce le disposizioni generali sui requisiti della segnaletica (visibilità, resistenza ai materiali, modalità di affissione). Gli Allegati successivi disciplinano nel dettaglio i cartelli (XXVI), i colori di sicurezza (XXVII), le segnalazioni luminose (XXVIII), le segnalazioni acustiche (XXIX), la comunicazione verbale (XXX), i segnali gestuali (XXXI) e i pittogrammi di rischio (XXXII).
Questi allegati sono il riferimento tecnico operativo per scegliere, installare e mantenere la segnaletica. La loro lettura è indispensabile per il RSPP, il preposto e chiunque sia coinvolto nella predisposizione degli ambienti di lavoro.
La norma UNI EN ISO 7010:2020
La norma tecnica UNI EN ISO 7010:2020 definisce i pittogrammi grafici da utilizzare nei cartelli di sicurezza: essa stabilisce forma, colore e simbolo grafico per ogni situazione, garantendo uniformità visiva a livello europeo e internazionale. I pittogrammi ISO 7010 sono oggi il riferimento consolidato per la produzione dei cartelli di sicurezza nel mercato italiano ed europeo.
L'adozione della norma ISO 7010 non è direttamente imposta dal D.Lgs. 81/08, ma costituisce la presunzione di conformità ai requisiti degli allegati tecnici. I produttori e i datori di lavoro che adottano cartelli conformi alla ISO 7010 possono presumere di soddisfare i requisiti grafici previsti dalla legislazione.
La norma è aggiornata periodicamente: l'edizione 2020 ha introdotto e revisionato numerosi pittogrammi, anche in relazione a rischi emergenti. Verificare che i cartelli in uso siano conformi all'edizione vigente è parte dell'attività di manutenzione periodica della segnaletica.
Perché la formazione è parte integrante del sistema
Il Titolo V non si limita a prescrivere cartelli e colori: l'articolo 165 impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica e sui comportamenti da adottare. La segnaletica, da sola, non garantisce sicurezza se il lavoratore non ne comprende il significato.
Per questo motivo il tema della segnaletica di sicurezza è parte integrante dei corsi di formazione obbligatoria dei lavoratori previsti dall'Accordo Stato-Regioni. La formazione su questo argomento contribuisce a costruire una cultura della sicurezza diffusa, in cui ogni cartello viene percepito come una comunicazione chiara e non come un elemento di arredo.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo V (Normattiva) (normattiva.it)
Fonti
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