- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (621 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — art. 164 e Allegati XXVIII-XXIX (Normattiva)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Quando si ricorre alla segnaletica luminosa e acustica
L'articolo 164 del D.Lgs. 81/08 prevede che le segnalazioni luminose e acustiche vengano utilizzate in sostituzione o in integrazione rispetto ai cartelli fissi, ogniqualvolta le caratteristiche dell'ambiente o del rischio lo richiedano. In particolare, si ricorre a questi sistemi quando il pericolo è dinamico o temporaneo, quando i livelli di rumore ambientale rendono difficile la comunicazione verbale, o quando è necessario attirare l'attenzione simultaneamente di più lavoratori in aree ampie.
I sistemi di allarme antincendio, i segnali di avvio e arresto dei macchinari, i beeper di retromarcia dei carrelli elevatori e i lampeggianti sui veicoli di emergenza sono esempi tipici di segnaletica luminosa e acustica integrata all'organizzazione del lavoro.
Requisiti delle segnalazioni luminose (Allegato XXVIII)
L'Allegato XXVIII stabilisce che la luce emessa da un segnale deve creare un contrasto luminoso adeguato rispetto all'ambiente, senza essere abbagliante né creare confusione con altre sorgenti. I segnali luminosi possono essere fissi o intermittenti: il lampeggio è riservato alle situazioni di pericolo più elevato o a quelle che richiedono un'azione immediata.
Nelle aree dove lavorano persone con deficit della percezione dei colori occorre valutare l'integrazione del segnale luminoso con un segnale acustico o con un'informazione testuale, in modo da garantire la comprensione del messaggio a tutti i lavoratori presenti.
I dispositivi devono essere sottoposti a verifiche periodiche per accertare che restino funzionanti. Un segnale luminoso guasto vanifica il sistema di allerta e può esporre a sanzioni in caso di infortunio.
Requisiti delle segnalazioni acustiche (Allegato XXIX)
L'Allegato XXIX prevede che i segnali acustici abbiano un livello sonoro superiore al rumore di fondo dell'ambiente, senza tuttavia essere eccessivamente intensi da provocare disturbi o mascherare altri segnali importanti. Il suono deve essere facilmente riconoscibile e distinguibile: di norma si usa un tono intermittente per i segnali di evacuazione e un tono continuo per le situazioni di pericolo immediato.
La comunicazione verbale amplificata — via altoparlante o megafono — è anch'essa considerata una forma di segnalazione acustica e può essere utilizzata per impartire istruzioni in caso di emergenza, a condizione che il messaggio sia chiaro, breve e in una lingua comprensibile da tutti i lavoratori presenti.
Integrazione tra segnaletica luminosa, acustica e cartelli fissi
La segnaletica luminosa e acustica non sostituisce i cartelli fissi nelle situazioni di rischio stabile e prevedibile. Le tre forme di segnalazione si integrano: i cartelli informano sui rischi presenti nell'ambiente e sulle misure da adottare in condizioni ordinarie, mentre i segnali luminosi e acustici intervengono nelle situazioni dinamiche — avvio di una fase pericolosa, emergenza, manovra di un mezzo.
Un buon sistema segnaletico prevede una mappatura preventiva delle situazioni in cui ciascuna forma di segnalazione è necessaria, con attenzione all'affollamento degli stimoli visivi e sonori: troppi segnali contemporanei riducono l'efficacia di ciascuno e possono generare assuefazione o confusione.
Manutenzione e verifica dei sistemi
Il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere i dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in perfetto stato di funzionamento. Questo significa pianificare verifiche periodiche, documentarne i risultati e prevedere procedure di sostituzione rapida in caso di guasto.
Le verifiche devono comprendere sia il controllo dell'integrità fisica dei dispositivi sia il collaudo funzionale: un lampeggiante visivamente integro ma con il circuito interrotto non assolve alla sua funzione. Integrare queste verifiche nel piano di manutenzione aziendale riduce il rischio di non conformità e garantisce la continuità del sistema di allerta.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — art. 164 e Allegati XXVIII-XXIX (Normattiva) (normattiva.it)
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