- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (615 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo IV e Titolo V (Normattiva)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Le specificità del cantiere temporaneo
I cantieri temporanei e mobili presentano caratteristiche che rendono la gestione della segnaletica particolarmente impegnativa: la configurazione degli spazi cambia con l'avanzamento dei lavori, le vie di accesso e di transito vengono modificate, i pericoli si spostano e si trasformano. La segnaletica deve pertanto essere aggiornata con continuità, in modo da rispecchiare sempre le condizioni reali del cantiere.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/08 nel suo complesso — Titolo V per la segnaletica, Titolo IV per i cantieri — e le disposizioni attuative correlate. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal Coordinatore per la Progettazione, deve includere le indicazioni sulla segnaletica di sicurezza e sulle vie di emergenza previste per ciascuna fase dei lavori.
Segnaletica obbligatoria all'ingresso del cantiere
All'ingresso del cantiere deve essere affissa una specifica cartellonistica che identifichi il cantiere stesso (committente, impresa esecutrice, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza) e i principali divieti e obblighi: accesso vietato ai non addetti, obbligo di indossare elmetto e scarpe antinfortunistiche, divieto di fumo.
Il cartello di cantiere assolve anche a una funzione informativa verso i terzi che transitano nelle vicinanze. Le dimensioni minime e i contenuti del cartello sono stabiliti dai regolamenti edilizi comunali e dalle disposizioni regionali, ma i requisiti minimi di sicurezza derivano direttamente dal D.Lgs. 81/08.
Segnaletica interna: pericoli, percorsi e delimitazioni
All'interno del cantiere la segnaletica deve coprire: le aree di pericolo (scavi, aperture nel solaio, zone di caduta materiali dall'alto, aree di deposito di sostanze pericolose), i percorsi pedonali e carrabili con la relativa segnaletica di precedenza, i punti di raccolta in caso di emergenza e la posizione delle attrezzature di pronto soccorso e dei presidi antincendio.
Le delimitazioni fisiche — reti, transenne, nastri segnalatori — sono parte integrante del sistema segnaletico del cantiere. Il nastro bianco-rosso segnala i pericoli generici; il nastro bianco-verde individua le aree di accesso controllato. Queste delimitazioni devono essere mantenute integre e spostate ogni volta che la configurazione del cantiere cambia.
Vie di fuga ed emergenza in cantiere
Anche in cantiere devono essere individuate e segnalate le vie di fuga e i punti di raccolta per l'emergenza. La particolarità del cantiere sta nel fatto che questi percorsi cambiano con il progredire dei lavori: una via di fuga praticabile nella fase di scavo può diventare impercorribile dopo il getto del solaio o durante la fase di finitura.
Il preposto e il coordinatore per l'esecuzione devono verificare, a ogni cambio significativo di fase, che le vie di fuga siano ancora praticabili, adeguatamente segnalate e libere da ostacoli. I cartelli di emergenza (verdi, con simbolo di uscita e freccia direzionale) devono essere riposizionati ogniqualvolta il percorso cambia.
Aggiornamento della segnaletica con il progredire dei lavori
L'aggiornamento della segnaletica è un'attività che deve essere pianificata nel PSC e monitorata nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa. Non è sufficiente installare la segnaletica all'inizio del cantiere: occorre prevedere procedure chiare per la sua revisione in corrispondenza di ogni fase di lavoro significativa.
Una buona pratica è integrare la verifica della segnaletica nelle riunioni di coordinamento periodiche previste dal D.Lgs. 81/08 per i cantieri complessi. In questo modo la segnaletica viene valutata contestualmente alle modifiche del programma lavori, riducendo il rischio che i cartelli restino fisicamente in posto ma non corrispondano più alla situazione reale del cantiere.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Qual è la differenza tra addetto antincendio e addetto al primo soccorso?
Sono figure distinte sia per funzione sia per percorso formativo. L’addetto antincendio ed evacuazione è il lavoratore designato per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’evacuazione: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021, con corsi di 4, 8 o 16 ore suddivisi in tre livelli di rischio, più aggiornamento quinquennale. L’addetto al primo soccorso è invece il lavoratore designato per prestare la prima assistenza in caso di infortunio o malore: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 388/2003, con corsi di 12 o 16 ore in funzione del gruppo (A, B o C) di appartenenza dell’azienda, più aggiornamento triennale. La stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli, ma deve avere completato i rispettivi percorsi formativi in modo indipendente. Nessuna delle due formazioni sostituisce l’altra, né sostituisce la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo IV e Titolo V (Normattiva) (normattiva.it)
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