- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1085 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo VIII Agenti fisici (art. 180-220) · INAIL — Banche dati vibrazioni (Vibrazioni.it)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Rumore: valori limite e classi di azione nel Titolo VIII Capo II
Il Titolo VIII, Capo II, del D.Lgs. 81/08 regola l’esposizione professionale al rumore attraverso due parametri fondamentali: il livello di esposizione quotidiana al rumore LEX,8h (espresso in dB(A)) e il livello di pressione acustica di picco ponderata C, LpC,peak (espresso in dB(C)). Il valore limite di esposizione è fissato a LEX,8h = 87 dB(A) e LpC,peak = 140 dB(C); questi valori, comprensivi dell’attenuazione fornita dai DPI uditivi, non devono mai essere superati.
La normativa definisce due classi di valori di azione. Il valore inferiore di azione è 80 dB(A) per LEX,8h e 135 dB(C) per LpC,peak: al suo superamento il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI uditivi, garantire la sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore e avviare la formazione e informazione specifica. Il valore superiore di azione è 85 dB(A) per LEX,8h e 137 dB(C) per LpC,peak: il suo superamento rende obbligatorio l’uso dei DPI, impone la segnalazione e la delimitazione delle aree rumorose, l’avvio di un programma di misure tecniche per ridurre il rumore e la sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Settori particolarmente esposti al rischio rumore sono l’edilizia (compressori, martelli demolitori), la metallurgia (presse, saldatura), la falegnameria (segatrici, piallature), l’industria alimentare (linee di imbottigliamento), la ristorazione (cucine ad alto flusso) e le discoteche. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rumore tenendo conto del livello, del tipo e della durata dell’esposizione, incluso il rumore impulsivo, e aggiornare la valutazione in caso di variazioni significative dei livelli o delle attrezzature utilizzate.
Audiometria obbligatoria e DPI uditivi
Quando il livello di esposizione supera il valore superiore di azione (85 dB(A)), la sorveglianza sanitaria è obbligatoria e comprende l’audiometria tonale liminare per il monitoraggio della funzione uditiva nel tempo. Il medico competente esegue la visita preventiva prima dell’assegnazione alla mansione esposta e visita periodica annuale (o a cadenza diversa se giustificato dal giudizio clinico); esprime poi il giudizio di idoneità alla mansione. L’ipoacusia da rumore è una malattia professionale soggetta a denuncia INAIL.
I DPI uditivi più diffusi sono i tappi auricolari usa-e-getta in schiuma espansa, i tappi riutilizzabili in silicone e le cuffie auricolari. Devono essere conformi alla norma EN 352, che ne certifica le proprietà di attenuazione acustica, il comfort e la durabilità. La scelta del DPI deve basarsi sul valore SNR (Single Number Rating) o sulle attenuazioni in banda di ottava, in modo da garantire che l’esposizione effettiva risultante (LEX,8h corretto dall’attenuazione del DPI) sia inferiore agli 87 dB(A).
Una sovra-protezione acustica — cioè l’uso di DPI che attenuano eccessivamente il rumore — è controproducente perché isola il lavoratore dall’ambiente circostante, impedendogli di percepire segnali di allarme e comunicazioni vocali. Per questo il medico competente e il RSPP devono collaborare nella selezione dei DPI più adeguati e nell’addestramento al loro corretto utilizzo.
Vibrazioni mano-braccio (HAV) e corpo intero (WBV): valori di azione e limite
Il Titolo VIII, Capo III, del D.Lgs. 81/08 disciplina le vibrazioni meccaniche distinguendo tra vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV — Hand Arm Vibration) e vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV — Whole Body Vibration). Per le vibrazioni mano-braccio il valore di azione giornaliero è A(8) = 2,5 m/s² e il valore limite giornaliero è A(8) = 5,0 m/s². Le vibrazioni HAV interessano chi utilizza utensili portatili vibranti: martelli demolitori, trapani, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori.
Per le vibrazioni al corpo intero il valore di azione giornaliero è A(8) = 0,5 m/s² e il valore limite giornaliero è A(8) = 1,15 m/s². Le vibrazioni WBV riguardano i conducenti di mezzi e macchine mobili: carrelli elevatori, trattori, escavatori, rulli compressori, autocarri su percorsi sconnessi. L’esposizione prolungata può causare lombalgie croniche e patologie del rachide lombare, riconoscibili come malattie professionali.
Al superamento del valore di azione scattano gli obblighi di informazione e formazione specifica dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e attuazione di un programma di misure per ridurre l’esposizione (scelta di attrezzature e mezzi a bassa emissione, manutenzione, organizzazione del lavoro con rotazione delle mansioni e pause adeguate). Il valore limite non deve essere mai superato; se ciò avviene il datore di lavoro deve adottare misure immediate.
Strumenti di valutazione, banche dati ISPESL/INAIL e formazione obbligatoria
La valutazione dell’esposizione a vibrazioni può avvalersi di misurazioni strumentali dirette (con accelerometri calibrati) oppure di banche dati dei livelli di emissione dichiarati dalle attrezzature. L’INAIL (che ha incorporato le funzioni dell’ISPESL) ha sviluppato banche dati specifiche — Vibrazioni.it per le HAV e una sezione dedicata per le WBV — che consentono al datore di lavoro di stimare l’esposizione senza necessità di misurazioni strumentali per le situazioni più comuni. I valori di database vanno però considerati con cautela: rappresentano valori tipici e non sostituiscono la misurazione quando le condizioni operative si discostano significativamente da quelle di riferimento.
Il datore di lavoro deve documentare la valutazione del rischio da vibrazioni nel DVR, indicando le attrezzature utilizzate, i tempi di esposizione, i valori A(8) stimati o misurati, e le misure di prevenzione adottate. La valutazione deve essere aggiornata ogni volta che si introducono nuove attrezzature, si modificano le lavorazioni o si dispone di nuove informazioni sui livelli di emissione.
La formazione dei lavoratori esposti è obbligatoria quando l’esposizione supera i valori di azione. I contenuti minimi riguardano i rischi per la salute derivanti dall’esposizione, le misure adottate per eliminare o ridurre l’esposizione, i valori di azione e i valori limite, i risultati della valutazione, il corretto utilizzo e la manutenzione delle attrezzature, i segni e i sintomi di danni alla salute da segnalare e le condizioni per la sorveglianza sanitaria. Questa formazione si affianca e integra la formazione generale e specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo VIII Agenti fisici (art. 180-220) (normattiva.it)
- INAIL — Banche dati vibrazioni (Vibrazioni.it) (inail.it)
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