- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 17 maggio 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (791 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 47 e 48 · INAIL – RLS, RLST, RLSSP
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Tre figure per un’unica funzione di rappresentanza
Il D.Lgs 81/08 prevede che in ogni azienda i lavoratori siano rappresentati per le questioni di salute e sicurezza. Per adattare questo principio alle diverse realtà produttive, la normativa individua tre figure distinte: il rappresentante aziendale (RLS), il rappresentante territoriale (RLST) e il rappresentante di sito produttivo (RLSSP).
Le tre figure condividono la stessa missione di fondo, ossia dare voce ai lavoratori sui temi della prevenzione, ma operano su ambiti diversi. Capire quale rappresentante si applica al proprio contesto è il primo passo per organizzare correttamente la rappresentanza e la relativa formazione.
RLS aziendale: la regola generale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è la figura ordinaria, presente all’interno della singola azienda o unità produttiva. Viene eletto o designato dai lavoratori e rappresenta esclusivamente l’ambito dell’impresa in cui opera, di cui conosce direttamente lavorazioni, rischi e organizzazione.
L’RLS aziendale è la soluzione tipica quando l’impresa ha una dimensione e una struttura tali da consentire l’individuazione di un rappresentante interno. Le sue attribuzioni e i suoi diritti sono quelli previsti dall’art. 50 del D.Lgs 81/08, esercitati nei confronti del datore di lavoro della propria azienda.
RLST: il rappresentante territoriale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) esercita le proprie funzioni per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato un rappresentante aziendale. È una soluzione pensata soprattutto per le piccole imprese, dove spesso manca un rappresentante interno.
L’RLST garantisce così che anche i lavoratori delle realtà più piccole abbiano un riferimento per la sicurezza, evitando vuoti di rappresentanza. La sua individuazione e le sue modalità operative sono definite dagli accordi collettivi e dalla normativa, che ne disciplinano l’ambito territoriale o di comparto.
La differenza chiave rispetto all’RLS aziendale sta nel raggio d’azione: mentre il rappresentante aziendale opera dentro una singola impresa, l’RLST copre una pluralità di aziende prive di rappresentante interno, intervenendo a livello territoriale o di settore.
RLSSP: il rappresentante di sito produttivo
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) è previsto in contesti particolari, caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri in un’unica area produttiva complessa, come porti, centri intermodali, contesti industriali di grandi dimensioni o ambiti in cui operano insieme numerose imprese.
In queste situazioni la presenza di più datori di lavoro e di più gruppi di lavoratori richiede un coordinamento ulteriore. L’RLSSP è individuato tra i rappresentanti aziendali e territoriali operanti nel sito e svolge una funzione di raccordo per gestire i rischi che derivano dall’interferenza tra le diverse attività presenti.
Come scegliere e formarsi con 123Formazione
In sintesi: l’RLS aziendale opera nella singola impresa, l’RLST copre le aziende di un territorio prive di rappresentante interno e l’RLSSP coordina la rappresentanza nei siti produttivi complessi con più imprese. La figura corretta dipende dalla dimensione dell’azienda e dal contesto in cui essa opera.
Qualunque sia la figura individuata, il rappresentante deve seguire un percorso formativo adeguato al ruolo e ai rischi del proprio ambito. Con 123Formazione puoi seguire il corso per RLS e gli aggiornamenti in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestato valido in tutta Italia: contattaci per orientarti sulla soluzione più adatta.
Numero di RLS per dimensione aziendale
L’art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/08 stabilisce il numero minimo di RLS in funzione del numero di lavoratori dell’azienda o unità produttiva: 1 rappresentante nelle aziende fino a 200 lavoratori, 3 nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori, 6 nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori. Tali numeri rappresentano il minimo legale: la contrattazione collettiva può prevedere un numero superiore. Per il calcolo dei lavoratori si fa riferimento all’organico aziendale ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico, includendo dipendenti a tempo indeterminato e determinato e con le regole particolari per somministrati, stagionali e apprendisti.
Nelle aziende fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende a livello territoriale (RLST) con le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, l’RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Quando in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali, il rappresentante è eletto direttamente dai lavoratori. La durata dell’incarico è generalmente di 3 anni, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 47 e 48 (normattiva.it)
- INAIL – RLS, RLST, RLSSP (inail.it)
Fonti
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