- Categoria
- Guida alla scelta
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (953 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 — Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), Art. 48 (RLST), Art. 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Quando nasce l’obbligo di RLS o RLST
L’art. 47 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere eletto o designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La soglia dimensionale non aziona l’obbligo in sé — esiste in ogni realtà — ma ne determina il numero minimo: un RLS nelle aziende fino a 200 dipendenti, tre da 201 a 1.000, sei oltre i 1.000.
Quando i lavoratori non procedono all’elezione o alla designazione dell’RLS interno, le funzioni di rappresentanza non rimangono vacanti: per legge vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), una figura esterna che opera su base territoriale o di comparto. Il meccanismo è automatico: l’assenza di RLS aziendale non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di consultazione e di accesso alla documentazione previsti per la rappresentanza.
RLS interno: come si elegge e chi lo designa
L’RLS interno è eletto o designato dai lavoratori stessi all’interno delle rappresentanze sindacali, se presenti, oppure direttamente dalla platea dei lavoratori nelle aziende prive di RSU/RSA. Il datore di lavoro non nomina l’RLS: la sua legittimazione proviene dai colleghi che rappresenta, il che è fondamentale per l’indipendenza del ruolo.
Una volta eletto, il datore di lavoro comunica il nominativo all’INAIL e assicura all’RLS le condizioni per esercitare le proprie funzioni: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva su valutazione dei rischi e misure di prevenzione, partecipazione alle riunioni periodiche, accesso al DVR e ai registri infortuni, tempo retribuito per la formazione e per l’espletamento del ruolo.
RLST: chi lo nomina e come funziona il contributo INAIL
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è designato dagli organismi paritetici di categoria o, in loro assenza, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Opera per conto dei lavoratori di più aziende di uno stesso comparto o territorio e non ha un rapporto diretto di dipendenza con i datori di lavoro presso cui esercita le proprie funzioni.
Il funzionamento del sistema RLST è finanziato attraverso un contributo versato dai datori di lavoro all’INAIL, come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 81/08. L’importo del contributo è definito in sede di accordi interconfederali e contrattazione collettiva. In pratica, le aziende che non hanno un RLS interno versano questo contributo all’INAIL, che lo destina al finanziamento degli organismi paritetici e all’attività degli RLST.
Il datore di lavoro deve comunicare all’organismo paritetico territoriale l’assenza di RLS eletto, affinché l’RLST competente possa esercitare le proprie funzioni. L’omessa comunicazione è sanzionata.
Formazione: 32 ore iniziali e aggiornamento annuo
Sia l’RLS interno sia l’RLST devono essere adeguatamente formati. Il percorso formativo iniziale prevede 32 ore complessive, distribuite tra temi giuridici e normativi, valutazione dei rischi, dispositivi di protezione individuale, ergonomia, movimentazione manuale dei carichi e relazioni sindacali in materia di sicurezza.
Dopo il corso iniziale, la formazione deve essere aggiornata ogni anno. La durata dell’aggiornamento annuo è modulata in funzione delle dimensioni aziendali: 4 ore per le aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per quelle con più di 50 dipendenti. L’aggiornamento annuo è obbligatorio per mantenere l’idoneità a svolgere il ruolo: l’RLS che non lo effettua non è più in regola con i requisiti formativi.
Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro, il quale deve garantire all’RLS interno il tempo necessario per frequentare i corsi senza decurtazione della retribuzione. Per l’RLST la formazione è in genere organizzata dagli organismi paritetici di comparto.
Le attribuzioni dell’RLS secondo l’art. 50 D.Lgs. 81/08
Le funzioni dell’RLS — e dell’RLST che le esercita in sua assenza — sono elencate all’art. 50 del D.Lgs. 81/08. L’RLS ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro, di essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione degli addetti alle emergenze e alla programmazione della formazione.
Ha inoltre diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, di partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti e di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Tra RLS interno e RLST le attribuzioni sono identiche: la legge non distingue il peso delle funzioni in base all’origine della figura. Cambia però la frequenza di presenza: l’RLS interno opera quotidianamente a contatto con i colleghi e con l’ambiente di lavoro, mentre l’RLST interviene su richiesta o con accessi programmati.
Tabella comparativa: RLS interno vs RLST
RLS interno — Chi lo sceglie: i lavoratori (elezione o designazione). Rapporto con l’azienda: dipendente dell’azienda. Costo per il datore: formazione + permessi retribuiti. Presenza: continua, in azienda. Comunicazione: all’INAIL. Contributo paritetico: non dovuto (se RLS eletto). Attribuzioni art. 50: complete.
RLST — Chi lo sceglie: organismi paritetici o organizzazioni sindacali territoriali. Rapporto con l’azienda: esterno, opera su più aziende. Costo per il datore: contributo INAIL (art. 48). Presenza: su accesso programmato o su richiesta. Comunicazione: all’organismo paritetico. Contributo paritetico: dovuto dall’azienda priva di RLS. Attribuzioni art. 50: complete, identiche all’RLS interno.
Domande frequenti
Chi può fare l’RSPP?
L’RSPP può essere il datore di lavoro stesso (nelle aziende fino a 30 dipendenti in alcuni settori) oppure un lavoratore interno o un consulente esterno con specifici requisiti formativi. Deve aver completato i Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006.
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP (Responsabile) coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è nominato dal datore di lavoro. L’ASPP (Addetto) supporta l’RSPP nelle attività di prevenzione. Entrambi devono seguire i Moduli A e B; solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C.
Quanto dura la formazione RSPP?
La formazione RSPP si articola in: Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori), Modulo B (60-68 ore, specifico per macrosettore ATECO), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). Totale: 112-120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore.
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (o 200 in alcuni settori a basso rischio). Deve però seguire un corso specifico di formazione (16-48 ore a seconda del settore) e l’aggiornamento periodico.
Quali requisiti deve avere l’RSPP?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei corsi corrispondenti ai Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni. Sono previste alcune esenzioni per i possessori di specifiche lauree (es. classi tecnico-scientifiche) limitatamente al Modulo A. Per gli ASPP è richiesta la frequenza dei soli Moduli A e B.
Ogni quanto si aggiorna l’RSPP e l’ASPP?
L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, ripartibili anche in più momenti nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione normativa, l’organizzazione e gestione della sicurezza, i rischi e le tecniche di comunicazione. Il mancato aggiornamento entro la scadenza fa decadere i requisiti per svolgere il ruolo.
Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
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