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Rischi specifici

Rischio elettrico: qualifiche PES, PAV e PEI secondo la norma CEI 11-27

Chi può svolgere lavori elettrici, cosa significano le sigle PES, PAV e PEI e come il datore di lavoro attribuisce l’idoneità in conformità alla norma CEI 11-27.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 15 novembre 2025 · Tempo di lettura 3 min

Categoria
Rischi specifici
Pubblicato
15 novembre 2025
Ultimo aggiornamento
15 novembre 2025
Tempo di lettura
3 min (674 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2025

Che cos’è il rischio elettrico nei luoghi di lavoro

Il rischio elettrico riguarda la possibilità di subire danni derivanti dal contatto, diretto o indiretto, con parti in tensione o dall’innesco di archi elettrici. Si manifesta in attività di manutenzione, installazione, riparazione e verifica di impianti e apparecchiature elettriche, ma anche in lavorazioni svolte in prossimità di linee o quadri sotto tensione.

Il D.Lgs. 81/08, in particolare al Titolo III sull’uso delle attrezzature e negli articoli dedicati agli impianti e apparecchiature elettriche, impone al datore di lavoro di valutare questo rischio e di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate. Tra queste rientra l’affidamento dei lavori elettrici esclusivamente a personale qualificato.

La principale norma tecnica di riferimento per l’esecuzione dei lavori elettrici è la CEI 11-27, che definisce i criteri di qualificazione del personale e le modalità operative per lavori fuori tensione, in prossimità e sotto tensione. Il rispetto della norma costituisce, di fatto, il modo riconosciuto per applicare le prescrizioni di legge.

PES, PAV e PEI: significato delle qualifiche

La sigla PES indica la Persona Esperta: un lavoratore con competenze tecniche e conoscenza degli impianti tali da consentirgli di organizzare ed eseguire lavori elettrici, valutando autonomamente i rischi connessi. La PES può assumere il ruolo di preposto ai lavori e supervisionare altri operatori.

La sigla PAV indica la Persona Avvertita: un lavoratore adeguatamente informato e istruito dalle persone esperte, in grado di operare con consapevolezza dei rischi elettrici ma sotto la supervisione o le indicazioni di una PES. Chi non possiede né la qualifica PES né PAV è considerato Persona Comune (PEC) e non può eseguire lavori elettrici.

La sigla PEI indica la Persona Idonea ai lavori sotto tensione in bassa tensione. Si tratta di una qualifica aggiuntiva, attribuibile solo a chi è già riconosciuto come PES o PAV, necessaria per intervenire su parti attive non protette quando la messa fuori tensione non è tecnicamente possibile o conveniente.

L’idoneità è conferita dal datore di lavoro

Un aspetto spesso frainteso è che le qualifiche PES, PAV e PEI non sono “patenti” rilasciate da un ente esterno. È il datore di lavoro che, sulla base della norma CEI 11-27, attribuisce formalmente l’idoneità al singolo lavoratore, assumendosi la responsabilità di tale riconoscimento.

Per conferire l’idoneità il datore di lavoro valuta una combinazione di elementi: la formazione teorica ricevuta, l’addestramento pratico, l’esperienza maturata sul campo e le caratteristiche personali del lavoratore. La frequenza di un corso, pur fondamentale, non è di per sé sufficiente: rappresenta il presupposto formativo su cui basare l’attribuzione.

Il riconoscimento dovrebbe essere documentato per iscritto e periodicamente riesaminato, anche alla luce dell’aggiornamento delle competenze. Per questo i percorsi formativi sul rischio elettrico prevedono momenti di aggiornamento, utili a mantenere allineate conoscenze e procedure operative.

Contenuti della formazione e percorso 123Formazione

Il percorso formativo per le qualifiche PES, PAV e PEI comprende una parte teorica dedicata ai principi di elettrotecnica, agli effetti della corrente sul corpo umano, alla legislazione e alla norma CEI 11-27, e una parte pratica incentrata sulle procedure di lavoro, sull’uso dei dispositivi di protezione e sulle sequenze operative in sicurezza.

La formazione si rivolge a elettricisti, manutentori, tecnici di impianti e a tutte le figure chiamate a operare su o in prossimità di parti elettriche. È bene ricordare che il rischio elettrico richiede anche un’adeguata formazione generale e specifica del lavoratore prevista dall’Accordo Stato-Regioni.

I corsi 123Formazione sul rischio elettrico e sulle qualifiche PES/PAV/PEI sono disponibili in aula, in videoconferenza e, per i moduli teorici, in modalità e-learning, con attestati validi su tutto il territorio nazionale. È possibile concordare anche la parte addestrativa pratica necessaria all’attribuzione dell’idoneità da parte del datore di lavoro.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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