- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (936 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo X Agenti biologici (art. 266-286) · INAIL — Rischio biologico
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Agenti biologici: classificazione in gruppi secondo il Titolo X
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08, integrato dall’Allegato XLVI, suddivide gli agenti biologici in quattro gruppi in base al rischio infettivo per il lavoratore, alla probabilità di diffusione nella collettività e alla disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche efficaci. Il gruppo 1 comprende agenti che difficilmente causano malattie nell’uomo; il gruppo 2 quelli che possono causare malattie, per cui esistono efficaci misure preventive o terapeutiche (tra cui Salmonella, Epatite B ed E. coli patogeni); il gruppo 3 include agenti gravi per i quali esiste generalmente una profilassi (Mycobacterium tuberculosis, HIV, HCV); il gruppo 4 comprende agenti che provocano malattie gravi, per i quali non esistono misure efficaci (virus Ebola, Marburg).
La classificazione non è statica: l’ECDC aggiorna periodicamente l’elenco e il legislatore italiano recepisce le modifiche nell’Allegato XLVI. Il datore di lavoro è tenuto a verificare la classificazione degli agenti con cui i propri lavoratori possono venire in contatto e a inserire questa valutazione nel Documento di Valutazione dei Rischi.
L’esposizione può essere deliberata, come nei laboratori di microbiologia clinica che manipolano intenzionalmente campioni biologici, oppure potenziale, come negli ospedali, negli impianti di depurazione e nei macelli, dove il contatto con agenti biologici è un rischio connaturato all’attività lavorativa ma non ricercato intenzionalmente.
Settori a rischio biologico: sanità, zootecnia, smaltimento rifiuti e fognature
Il settore sanitario — ospedali, RSA, ambulatori, studi medici e odontoiatrici — è quello con la maggiore varietà di esposizioni potenziali: sangue e liquidi biologici, aerosol respiratori, strumenti taglienti contaminati. Gli operatori sanitari sono esposti a virus trasmissibili per via ematica (HBV, HCV, HIV), a patogeni respiratori (tra cui Mycobacterium tuberculosis) e a microrganismi multiresistenti che caratterizzano i reparti di terapia intensiva.
I laboratori di analisi cliniche, microbiologici e di ricerca presentano un’esposizione deliberata ad agenti classificati nei gruppi 2 e 3. La zootecnia, i macelli e le lavorazioni di prodotti di origine animale comportano l’esposizione a zoonosi come la brucellosi, la leptospirosi e l’influenza aviaria. Gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le stazioni di depurazione delle acque reflue e i servizi fognari espongono a endotossine batteriche, funghi e una gamma ampia di patogeni enterici.
Anche settori apparentemente lontani dalla sanità, come l’agricoltura, la silvicoltura e alcune attività manifatturiere, presentano rischi biologici significativi: la manipolazione di compost e terricci espone alle spore di Aspergillus fumigatus, mentre le zecche presenti nei boschi trasmettono la borreliosi di Lyme e la TBE (encefalite da zecca). Una corretta valutazione del rischio non può prescindere dall’analisi puntuale delle attività svolte e dei contesti ambientali.
Valutazione del rischio biologico e DVR
L’art. 271 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi biologici tenendo conto della classificazione degli agenti, delle informazioni sanitarie disponibili, dell’effetto allergenico o tossinico, della conoscenza della patologia, della quantità di agenti biologici a cui il lavoratore è esposto, del tipo di lavorazione e dei provvedimenti preventivi adottabili. La valutazione deve essere documentata nel DVR.
Per le attività che comportano esposizione deliberata — laboratori, industria delle biotecnologie, produzione di vaccini — la valutazione è più strutturata e deve identificare con precisione gli agenti manipolati e il livello di contenimento richiesto (da BSL-1 a BSL-4). Per le attività a esposizione potenziale la valutazione parte dall’analisi delle fonti di esposizione: tipologia di pazienti assistiti, materiali biologici trattati, procedure operative effettuate.
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che mutano le condizioni lavorative, le procedure operative o le conoscenze scientifiche sugli agenti biologici coinvolti. In caso di individuazione di un agente di gruppo 3 o 4, l’art. 269 del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza competente (ASL/ATS) prima dell’inizio delle attività.
Misure preventive, DPI e sorveglianza sanitaria
Le misure di prevenzione seguono una gerarchia che va dalla riduzione del numero di lavoratori esposti all’adozione di processi lavorativi sicuri e alla sostituzione degli agenti biologici pericolosi quando possibile. Le misure tecniche collettive — cabine di sicurezza biologica, sistemi di ventilazione controllata, procedure di decontaminazione — hanno priorità sui dispositivi di protezione individuale.
I DPI per il rischio biologico comprendono guanti monouso conformi alla norma EN 374 per la protezione chimica e biologica, mascherine filtranti FFP2 o FFP3 per le esposizioni per via respiratoria (la FFP3 è obbligatoria per gli agenti del gruppo 3 trasmissibili per via aerea), occhiali di protezione o schermi facciali contro gli schizzi, e camici o tute protettive. La scelta del DPI corretto dipende dalla via di trasmissione dell’agente e dal livello di rischio valutato.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti ad agenti dei gruppi 2, 3 e 4 e comprende visita preventiva, periodica (di norma annuale) e alla cessazione del rapporto. Il medico competente può disporre la vaccinazione dei lavoratori esposti e ha l’obbligo di informarli sul beneficio e sul rischio del vaccino. L’art. 278 del D.Lgs. 81/08 impone inoltre la formazione specifica dei lavoratori esposti sui rischi, sulle misure preventive, sull’uso dei DPI e sulle procedure di emergenza in caso di incidente.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Titolo X Agenti biologici (art. 266-286) (normattiva.it)
- INAIL — Rischio biologico (inail.it)
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