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Guida alla scelta

Quanti corsi di sicurezza deve fare un lavoratore?

Non esiste un numero fisso di corsi uguale per tutti: dipende da mansione, rischi e incarichi. Vediamo come si costruisce il percorso formativo di un lavoratore, dalla formazione base obbligatoria ai corsi per incarichi speciali e attrezzature, fino agli aggiornamenti.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (862 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 37

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Non un numero fisso, ma un percorso su misura

La domanda “quanti corsi deve fare un lavoratore?” non ha una risposta univoca, perché il numero dipende da tre fattori: la mansione svolta, il livello di rischio dell’attività e gli eventuali incarichi speciali assegnati alla persona. Due lavoratori della stessa azienda possono avere percorsi formativi molto diversi.

Il modo corretto di ragionare non è contare i corsi, ma costruire il percorso formativo della singola persona partendo dalla base comune a tutti e aggiungendo, a strati, i corsi richiesti dalle sue mansioni e dai suoi incarichi. È un approccio “a livelli” che parte dall’obbligatorio per tutti e si arricchisce in base alla realtà concreta.

Per impostare questo ragionamento a livello aziendale è utile la guida su come scegliere i corsi di sicurezza per l’azienda e quella sui corsi obbligatori per codice ATECO, che aiuta a partire dal profilo di rischio dell’attività.

Il primo livello: la formazione base per tutti

Ogni lavoratore, qualunque sia la sua mansione, deve seguire la formazione di base sulla sicurezza prevista dall’articolo 37 del Testo Unico. Si compone di due parti: la formazione generale (4 ore, uguale per tutti i settori) e la formazione specifica, la cui durata dipende dal livello di rischio dell’attività (basso, medio o alto). La differenza tra le due è spiegata nella guida sulla formazione generale e specifica.

Questa è la “porta d’ingresso” obbligatoria: nessun lavoratore può essere adibito alle mansioni senza averla completata. La formazione generale è valida a tempo indeterminato, mentre la specifica è legata alla mansione e ai rischi. A queste si aggiunge l’aggiornamento quinquennale da 6 ore per tutti, descritto nella guida sull’aggiornamento dei lavoratori da 6 ore.

Per capire quante ore servono in funzione del rischio dell’azienda è utile la guida sulle ore di formazione per livello di rischio e quella sulla classificazione del rischio basso, medio e alto.

Il secondo livello: i corsi per incarichi speciali

Sopra la formazione base si innestano i corsi legati agli incarichi che il lavoratore riceve. Se è designato come addetto antincendio, dovrà seguire il corso corrispondente al livello di rischio dell’attività; se è designato addetto al primo soccorso, il corso del gruppo aziendale (A, B o C). Questi incarichi non sono per tutti: il datore designa un numero adeguato di addetti, come spiegano le guide sugli addetti antincendio e sul numero di addetti al primo soccorso.

Se il lavoratore ricopre un ruolo di coordinamento, possono aggiungersi i corsi per preposto (chi sovrintende e vigila) o per dirigente (chi attua le direttive organizzando l’attività). Si tratta di percorsi aggiuntivi rispetto a quello di lavoratore, illustrati nelle guide sul corso preposti e sul corso dirigenti.

C’è poi l’eventuale ruolo di RLS, che richiede il corso da 32 ore, e il ruolo di RSPP, con il percorso modulare A, B e C. Questi incarichi raramente coincidono nella stessa persona, ma è importante sapere che ciascuno comporta una formazione propria, distinta da quella di base.

Il terzo livello: le attrezzature e i rischi specifici

Un ulteriore strato di corsi riguarda l’uso di attrezzature che richiedono abilitazione. Carrelli elevatori, piattaforme aeree, gru, trattori e altre macchine richiedono corsi specifici con parte teorica e pratica e aggiornamento periodico, come descrive la guida sul patentino per carrelli elevatori. Sono corsi “mansione-specifici”: li fa solo chi usa effettivamente quelle attrezzature.

A questi si aggiunge la formazione su rischi specifici della mansione, prevista quando la valutazione dei rischi la rende necessaria: ad esempio rischio chimico, biologico, rumore, vibrazioni o movimentazione manuale dei carichi. La guida sulla formazione per la movimentazione manuale dei carichi è un esempio tipico di questa formazione mirata.

In settori particolari possono servire abilitazioni o formazioni dedicate (lavori in quota, spazi confinati, settori specifici). È proprio la combinazione di mansione + rischi + incarichi a definire quanti corsi servono a quella persona, non un numero predefinito.

Aggiornamenti e gestione nel tempo

Al numero di corsi “iniziali” va aggiunta la dimensione del tempo: quasi tutta la formazione sulla sicurezza ha una scadenza e va aggiornata periodicamente. L’aggiornamento dei lavoratori è quinquennale; preposti, dirigenti, RLS, RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, abilitazioni alle attrezzature hanno ciascuno la propria periodicità, riepilogate nella guida sulle scadenze di aggiornamento degli attestati.

Questo significa che il percorso formativo non è un evento una tantum, ma un processo che accompagna il lavoratore per tutta la durata del rapporto. Tenerne traccia è essenziale: la guida su come redigere il piano di formazione annuale e la checklist della formazione aziendale offrono gli strumenti per gestire più corsi e più scadenze senza dimenticanze.

In sintesi, per sapere quanti corsi deve fare un lavoratore basta seguire la logica a livelli: base per tutti, poi incarichi speciali, poi attrezzature e rischi specifici, infine aggiornamenti. Ogni profilo avrà il suo set di corsi, calibrato sulla realtà del lavoro che svolge.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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