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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

PIMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi: chi lo redige e cosa contiene

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) è il documento obbligatorio per la sicurezza dei ponteggi. Ecco chi lo redige, il contenuto minimo richiesto dalla legge e le differenze con il semplificato Piano di Installazione.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 7 min

Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
7 min (1365 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 136 e Allegato XXII · INAIL – Sicurezza nei cantieri · Ministero del Lavoro – Circolare sui ponteggi

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Cos’è il PIMUS e perché è obbligatorio

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio — comunemente noto con l’acronimo PIMUS — è il documento previsto dall’art. 136 del D.Lgs 81/08 che deve essere predisposto prima di procedere al montaggio, alla trasformazione o allo smontaggio di qualsiasi ponteggio. Il PIMUS ha lo scopo di pianificare in anticipo le fasi dell’attività in quota, individuare i rischi connessi a ciascuna fase e definire le misure di prevenzione e protezione da adottare, in particolare contro il rischio di caduta dall’alto che rappresenta la causa più frequente di infortuni gravi e mortali nel settore delle costruzioni.

L’obbligo del PIMUS è stato introdotto in attuazione della Direttiva Cantieri 92/57/CEE e della successiva Direttiva 2001/45/CE, che imponevano agli Stati membri di richiedere la pianificazione documentata delle attività in quota su ponteggi. In Italia il recepimento ha trovato piena attuazione con il D.Lgs 81/08, che all’art. 136 e all’Allegato XXII definisce in modo preciso il contenuto minimo del documento. La mancata predisposizione del PIMUS costituisce una violazione soggetta a sanzione penale ai sensi dell’art. 159 dello stesso decreto.

Il PIMUS non va confuso con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), che è un documento di livello superiore redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per l’intero cantiere. Il PIMUS è invece un documento specifico per il singolo ponteggio, redatto dall’impresa che lo installa, e deve essere coerente con il PSC qualora questo sia presente. In assenza di PSC (cantieri con una sola impresa), il PIMUS rimane comunque obbligatorio.

Chi è tenuto a redigere il PIMUS: il preposto al ponteggio

L’art. 136, comma 1, del D.Lgs 81/08 stabilisce che il PIMUS deve essere redatto a cura del datore di lavoro, che può delegare il compito a persona competente. Nella prassi di cantiere, la redazione del PIMUS è affidata al preposto al ponteggio — figura che nell’organigramma dell’impresa corrisponde al capocantiere, al caposquadra o a un tecnico con esperienza specifica nel montaggio delle opere provvisionali. Non è richiesta un’abilitazione professionale formale specifica per la redazione del PIMUS di un ponteggio non complesso; diversa è la situazione per i ponteggi che richiedono progetto esecutivo (altezza superiore a 20 m o configurazioni non standard), per i quali è necessaria la firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Il preposto al ponteggio deve conoscere le istruzioni del fabbricante per il sistema di ponteggio utilizzato, le disposizioni dell’Allegato XXII del D.Lgs 81/08 e le norme tecniche applicabili (UNI EN 12811). Deve essere in grado di identificare le fasi critiche del montaggio — in particolare quelle in cui i lavoratori sono esposti al rischio di caduta prima che le protezioni collettive siano installate — e di definire per ciascuna fase i DPI anticaduta da utilizzare e le modalità di ancoraggio.

La formazione del preposto al ponteggio non si esaurisce nel corso obbligatorio per preposti previsto dall’Accordo Stato-Regioni (che riguarda i compiti generali di vigilanza): richiede una formazione tecnica specifica sui ponteggi, che può essere acquisita tramite corsi dedicati erogati da enti di formazione accreditati o tramite l’esperienza professionale documentata. In entrambi i casi, il datore di lavoro deve verificare e documentare la competenza del preposto prima di affidargli la responsabilità della redazione del PIMUS e della supervisione del montaggio.

Contenuto minimo del PIMUS secondo l’Allegato XXII del D.Lgs 81/08

L’Allegato XXII del D.Lgs 81/08 elenca il contenuto minimo del PIMUS in modo dettagliato. Il documento deve comprendere: i dati identificativi del cantiere (localizzazione, committente, impresa esecutrice), le caratteristiche del ponteggio (tipologia, marca, modello, numero di autorizzazione ministeriale), le indicazioni metereologiche e ambientali che possono influenzare la sicurezza (presenza di linee elettriche aeree, superfici scivolose, vento), la descrizione delle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio suddivise per fasi, i disegni e gli schemi di montaggio con indicazione degli ancoraggi e delle distanze tra i punti di fissaggio.

Devono inoltre essere indicati: i carichi massimi ammissibili per impalcato, la categoria di carico ai sensi della UNI EN 12811, le misure di protezione contro la caduta dall’alto per i lavoratori che montano e smontano il ponteggio (dispositivi di ancoraggio temporanei, longe, piattaforme intermedie), le misure contro la caduta di oggetti e materiali verso il basso (reti, mantovane, parasassi), le modalità di verifica periodica dello stato del ponteggio durante l’utilizzo. Il PIMUS deve essere firmato dal preposto che lo redige e dal datore di lavoro, e deve essere aggiornato ogni volta che le condizioni di lavoro cambiano in modo significativo.

Nella pratica, il PIMUS deve essere redatto in anticipo rispetto al montaggio — non durante o dopo — e deve essere consegnato in cantiere in modo che i lavoratori addetti al montaggio possano consultarlo prima di iniziare le operazioni. È uno strumento operativo, non un documento burocratico da depositare in ufficio: i lavoratori devono conoscerne i contenuti e rispettarne le indicazioni fase per fase.

Differenza tra PIMUS e Piano di Installazione (PI)

Per i ponteggi di altezza non superiore a 20 m e privi di particolari complessità costruttive, il D.Lgs 81/08 ammette la redazione di un Piano di Installazione (PI) in forma semplificata rispetto al PIMUS completo. Il PI deve contenere gli elementi essenziali (tipologia del ponteggio, altezza, sequenza di montaggio, DPI da utilizzare, carichi ammissibili), ma ha un livello di dettaglio inferiore e non richiede i calcoli strutturali che possono essere necessari per il PIMUS dei ponteggi più complessi.

La scelta tra PI e PIMUS non è discrezionale: dipende dall’altezza del ponteggio e dalle sue caratteristiche costruttive. Un ponteggio di 18 m con una configurazione standard autorizzata dal fabbricante può essere documentato con il PI; lo stesso ponteggio in configurazione particolare (ad esempio con un tetto aggettante o con ancoraggi su strutture non portanti) potrebbe richiedere il PIMUS completo. Il preposto deve valutare caso per caso, con il supporto del datore di lavoro e, se necessario, di un tecnico competente.

Indipendentemente dal tipo di documento redatto, l’obbligo di formazione dei lavoratori e di supervisione del preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio rimane invariato. Il PI e il PIMUS non sono alternativi alla vigilanza diretta in cantiere: sono strumenti di pianificazione che guidano l’attività ma non sostituiscono la presenza qualificata durante le operazioni più rischiose.

Sanzioni per la mancanza o incompletezza del PIMUS

L’art. 159 del D.Lgs 81/08 prevede sanzioni penali per la violazione dell’art. 136, ovvero per il mancato adempimento degli obblighi relativi al PIMUS. La sanzione è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro per il datore di lavoro che non predispone il PIMUS, che affida il montaggio del ponteggio a lavoratori non adeguatamente formati o che non vigila sul rispetto del piano durante le operazioni.

L’organo di vigilanza — ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro — in sede di sopralluogo richiede sistematicamente di esibire il PIMUS o il PI. L’assenza del documento, anche in presenza di un ponteggio correttamente installato, configura una violazione autonoma soggetta a sanzione. Se durante l’ispezione vengono riscontrate condizioni di pericolo immediato per i lavoratori (ad esempio lavoratori che operano in quota senza DPI anticaduta o con ancoraggi insufficienti), può essere emesso provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 81/08.

In caso di infortunio connesso al ponteggio, l’assenza o l’incompletezza del PIMUS aggrava in modo significativo la posizione del datore di lavoro e del preposto sul piano della responsabilità penale. I giudici valutano l’adeguatezza delle misure preventive adottate, e la mancanza di un documento di pianificazione che è esplicitamente richiesto dalla legge è difficilmente giustificabile in sede processuale. Investire nella corretta redazione del PIMUS è quindi anche una misura di protezione legale per l’azienda.

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