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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

Gestire appalti e subappalti in sicurezza: art. 26, DUVRI e idoneità

Quando affidi lavori a un’impresa esterna scattano obblighi precisi di verifica, informazione e coordinamento: ecco la procedura corretta passo dopo passo.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (829 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 26 · INAIL – Appalti e sicurezza · Ispettorato Nazionale del Lavoro

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Quando si applica l’art. 26: appalto, subappalto e somministrazione

L’art. 26 del D.Lgs 81/08 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati a imprese o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo del committente, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi. È il caso tipico di un’impresa di pulizie, di una ditta di manutenzione impianti, di un installatore o di un servizio di facchinaggio che lavora dentro i tuoi locali.

La norma non si applica, invece, alle mere forniture di materiali o attrezzature senza prestazione lavorativa nei tuoi ambienti. Attenzione però ai cantieri temporanei o mobili: in quel caso si entra nel campo del Titolo IV (PSC, POS, coordinatori) e non dell’art. 26. Per i lavori edili veri e propri vedi la guida dedicata alla formazione sicurezza in cantiere e ai documenti POS, PSC e PIMUS.

Step 1 – Verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Prima di affidare i lavori, il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (art. 26, comma 1, lett. a). La verifica si effettua almeno acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio (visura camerale) e l’autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Nella pratica una verifica seria va oltre il minimo di legge: conviene richiedere il DVR dell’appaltatore o l’estratto relativo ai rischi della lavorazione, le nomine delle figure (RSPP, addetti emergenze), gli attestati di formazione dei lavoratori impiegati, gli eventuali patentini per attrezzature (muletti, PLE) e la documentazione dei DPI. Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta la regolarità contributiva e assicurativa: non è di per sé un requisito di sicurezza, ma la sua assenza è un segnale di affidabilità da non trascurare e in molti contesti è richiesto contrattualmente.

Step 2 – Informazione, cooperazione e coordinamento

Il committente deve fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate (art. 26, comma 1, lett. b). In parallelo, datori di lavoro committente e appaltatore devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse lavorazioni.

Il coordinamento è promosso dal datore di lavoro committente, che ne ha la responsabilità organizzativa. In pratica si traduce in riunioni di coordinamento iniziali, sopralluoghi congiunti, definizione di regole comuni su orari, aree, divieti e procedure di emergenza. Una buona prassi è verbalizzare ogni riunione e tenere traccia documentale dello scambio di informazioni: è la prova più solida di aver assolto agli obblighi in caso di ispezione o contenzioso.

Step 3 – Il DUVRI e i rischi da interferenza

Quando le lavorazioni dell’appaltatore possono interferire con l’attività del committente o di altre imprese presenti, il committente elabora il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza e i relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Il DUVRI va allegato al contratto d’appalto.

Il DUVRI non è sempre obbligatorio: la norma esclude espressamente i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo che comportino rischi particolari (agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi elevati elencati nell’allegato XI). È un documento diverso dal DVR aziendale e dal DUVRI di interferenza non vanno confusi: per chiarire le differenze vedi le guide su DVR e su DVR e DUVRI a confronto.

Step 4 – Subappalti, tesserino e responsabilità solidale

In caso di subappalto gli obblighi si propagano lungo la catena: l’appaltatore principale diventa a sua volta committente verso il subappaltatore e deve ripetere la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e lo scambio di informazioni. Quando in azienda operano più imprese o lavoratori autonomi, il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8).

Sul piano economico, l’art. 29 del D.Lgs 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi; in materia di sicurezza, committente e appaltatore rispondono in solido dei danni da infortunio non indennizzati dall’INAIL per i rischi specifici dell’appalto. La gestione documentale rigorosa è quindi anche una tutela patrimoniale. 123Formazione supporta committenti e appaltatori nella formazione dei lavoratori impiegati negli appalti, con attestati validi in tutta Italia: contattaci per allineare i corsi prima dell’avvio dei lavori.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza nei Cantieri — Titolo IV D.Lgs 81/08

Riferimenti normativi

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