- Categoria
- Documenti e adempimenti
- Pubblicato
- 18 settembre 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1009 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 26 · INAIL – Rischi da interferenze e DUVRI · Ispettorato Nazionale del Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Cos’è il DUVRI e a cosa serve
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Entra in gioco quando, all’interno di un’unica realtà produttiva o di un medesimo luogo di lavoro, operano contemporaneamente più imprese o lavoratori autonomi: dipendenti del committente, ditte appaltatrici e subappaltatori. In queste situazioni i rischi non si limitano a quelli propri di ciascuna attività, ma comprendono anche i rischi che nascono dal contatto e dalla sovrapposizione delle lavorazioni.
Per interferenza si intende proprio quella circostanza in cui l’attività di un soggetto può creare un pericolo per i lavoratori di un altro soggetto presente nello stesso ambiente. Il DUVRI ha lo scopo di individuare questi rischi e di definire le misure per eliminarli o, dove non possibile, ridurli al minimo, coordinando le diverse imprese coinvolte.
Cosa prevede l’art. 26 del D.Lgs 81/08
L’art. 26 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Il datore di lavoro committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, e a fornire loro informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
La norma impone inoltre a committente e appaltatori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze. Proprio per dare forma a questo coordinamento il committente promuove la cooperazione e redige il documento che valuta i rischi interferenziali, da allegare al contratto.
È importante ricordare che il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi da interferenza: non sostituisce il DVR di ciascuna impresa, che resta responsabile della valutazione dei rischi propri della propria attività. I due documenti convivono e si integrano.
Quando è obbligatorio e quando no
L’obbligo di redigere il DUVRI sorge quando esiste un’effettiva interferenza tra le attività. La norma prevede alcune esclusioni: in linea generale il documento non è richiesto per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi di durata particolarmente breve, salvo i casi che comportano rischi specifici di maggiore gravità.
Anche quando il DUVRI non è formalmente dovuto, restano comunque in capo al committente gli obblighi di cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni. L’assenza di interferenze, inoltre, va sempre verificata caso per caso: non può essere data per scontata e, dove esiste anche solo una potenziale sovrapposizione, è opportuno valutarne la gestione.
Tipici rischi da interferenza
I rischi da interferenza più frequenti nascono dalla compresenza di lavorazioni nello stesso spazio: pensiamo a una manutenzione svolta mentre l’attività ordinaria prosegue, al transito di mezzi in aree dove operano persone a terra, all’uso condiviso di impianti, percorsi o attrezzature, o alla generazione di polveri, rumore e sostanze da parte di una ditta in zone frequentate da altri lavoratori.
Il DUVRI affronta questi scenari indicando misure concrete: scaglionamento temporale delle attività, delimitazione e segnalazione delle aree, regole di accesso, gestione degli impianti, individuazione di referenti per il coordinamento. L’obiettivo è che ciascuna impresa sappia con esattezza come comportarsi nei momenti e nei luoghi in cui la propria attività incrocia quella altrui.
Coordinamento e formazione delle imprese coinvolte
La gestione efficace dei rischi da interferenza non si esaurisce nel documento, ma richiede che le imprese coinvolte conoscano davvero le regole di coordinamento e che i lavoratori siano formati sui rischi presenti negli ambienti in cui operano. Un buon DUVRI è il presupposto, ma è la consapevolezza delle persone a renderlo efficace sul campo.
Con 123Formazione puoi assicurare ai tuoi lavoratori e ai preposti la formazione sulla sicurezza necessaria a operare correttamente anche in contesti di appalto e di compresenza tra imprese, con percorsi in aula, in videoconferenza o in e-learning.
DUVRI nei cantieri: rapporto con PSC e POS (Titolo IV)
Nei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs 81/08 il DUVRI non si applica: il coordinamento tra le imprese è governato da strumenti specifici, ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) e i Piani Operativi di Sicurezza (POS) elaborati da ciascuna impresa esecutrice. Il committente nomina anche il Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), che vigila sull'attuazione coordinata delle misure di prevenzione durante i lavori.
Questa distinzione è importante perché il committente di un'opera edile non deve "duplicare" gli obblighi: se si tratta di cantiere ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 81/08, si applicano PSC e POS; al di fuori del cantiere (es. manutenzioni ordinarie negli uffici, pulizie, servizi di vigilanza, lavori di facchinaggio) si applica invece il DUVRI ex art. 26. Confondere i due regimi porta a documentazione inadeguata e a responsabilità non correttamente attribuite tra committente, appaltatori e coordinatori.
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
L'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/08 stabilisce che nei contratti di appalto, di subappalto, di somministrazione e nei contratti di opera devono essere indicati specificamente i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta: rappresentano una voce protetta che il committente deve riconoscere all'appaltatore per coprire le misure di coordinamento (segnaletica supplementare, presenza di preposti dedicati, formazione specifica per accedere all'area, DPI aggiuntivi, ecc.).
La quantificazione dei costi della sicurezza è elemento essenziale del contratto: la sua mancata indicazione può determinare la nullità del contratto per violazione di norma imperativa e, in ogni caso, espone il committente a contestazioni in sede ispettiva. Negli appalti pubblici il Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023) ribadisce questo principio, distinguendo tra costi della sicurezza derivanti dall'attuazione del PSC (cantieri) o del DUVRI (altri appalti) e costi della sicurezza aziendale propri dell'impresa.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 26 (normattiva.it)
- INAIL – Rischi da interferenze e DUVRI (inail.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato.gov.it)
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