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titolo: "Gestire appalti e subappalti in sicurezza: art. 26, DUVRI e idoneità"
slug: "gestione-appalti-subappalti-sicurezza"
categoria: "Per il datore di lavoro"
dataPubblicazione: "2026-06-19"
dataAggiornamento: "2026-06-19"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
descrizione: "Come gestire appalti e subappalti secondo l’art. 26 D.Lgs 81/08: verifica idoneità tecnico-professionale, DURC, DUVRI e coordinamento delle imprese."
sommario: "Quando affidi lavori a un’impresa esterna scattano obblighi precisi di verifica, informazione e coordinamento: ecco la procedura corretta passo dopo passo."
keywords:
  - "gestione appalti sicurezza"
  - "art 26 dlgs 81/08"
  - "duvri appalti subappalti"
  - "verifica idoneità tecnico professionale"
  - "durc appalto sicurezza"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.inail.it"
  - "https://www.ispettorato.gov.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/gestione-appalti-subappalti-sicurezza"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Gestire appalti e subappalti in sicurezza: art. 26, DUVRI e idoneità

> Quando affidi lavori a un’impresa esterna scattano obblighi precisi di verifica, informazione e coordinamento: ecco la procedura corretta passo dopo passo.

*Pubblicato: 2026-06-19 · Aggiornato: 2026-06-19*

## Quando si applica l’art. 26: appalto, subappalto e somministrazione

L’art. 26 del D.Lgs 81/08 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione affidati a imprese o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda, di una singola unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo del committente, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi. È il caso tipico di un’impresa di pulizie, di una ditta di manutenzione impianti, di un installatore o di un servizio di facchinaggio che lavora dentro i tuoi locali.

La norma non si applica, invece, alle mere forniture di materiali o attrezzature senza prestazione lavorativa nei tuoi ambienti. Attenzione però ai cantieri temporanei o mobili: in quel caso si entra nel campo del Titolo IV (PSC, POS, coordinatori) e non dell’art. 26. Per i lavori edili veri e propri vedi la guida dedicata alla formazione sicurezza in cantiere e ai documenti POS, PSC e PIMUS.

## Step 1 – Verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Prima di affidare i lavori, il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (art. 26, comma 1, lett. a). La verifica si effettua almeno acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio (visura camerale) e l’autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Nella pratica una verifica seria va oltre il minimo di legge: conviene richiedere il DVR dell’appaltatore o l’estratto relativo ai rischi della lavorazione, le nomine delle figure (RSPP, addetti emergenze), gli attestati di formazione dei lavoratori impiegati, gli eventuali patentini per attrezzature (muletti, PLE) e la documentazione dei DPI. Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta la regolarità contributiva e assicurativa: non è di per sé un requisito di sicurezza, ma la sua assenza è un segnale di affidabilità da non trascurare e in molti contesti è richiesto contrattualmente.

## Step 2 – Informazione, cooperazione e coordinamento

Il committente deve fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate (art. 26, comma 1, lett. b). In parallelo, datori di lavoro committente e appaltatore devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse lavorazioni.

Il coordinamento è promosso dal datore di lavoro committente, che ne ha la responsabilità organizzativa. In pratica si traduce in riunioni di coordinamento iniziali, sopralluoghi congiunti, definizione di regole comuni su orari, aree, divieti e procedure di emergenza. Una buona prassi è verbalizzare ogni riunione e tenere traccia documentale dello scambio di informazioni: è la prova più solida di aver assolto agli obblighi in caso di ispezione o contenzioso.

## Step 3 – Il DUVRI e i rischi da interferenza

Quando le lavorazioni dell’appaltatore possono interferire con l’attività del committente o di altre imprese presenti, il committente elabora il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza e i relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Il DUVRI va allegato al contratto d’appalto.

Il DUVRI non è sempre obbligatorio: la norma esclude espressamente i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo che comportino rischi particolari (agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi elevati elencati nell’allegato XI). È un documento diverso dal DVR aziendale e dal DUVRI di interferenza non vanno confusi: per chiarire le differenze vedi le guide su DVR e su DVR e DUVRI a confronto.

## Step 4 – Subappalti, tesserino e responsabilità solidale

In caso di subappalto gli obblighi si propagano lungo la catena: l’appaltatore principale diventa a sua volta committente verso il subappaltatore e deve ripetere la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e lo scambio di informazioni. Quando in azienda operano più imprese o lavoratori autonomi, il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8).

Sul piano economico, l’art. 29 del D.Lgs 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi; in materia di sicurezza, committente e appaltatore rispondono in solido dei danni da infortunio non indennizzati dall’INAIL per i rischi specifici dell’appalto. La gestione documentale rigorosa è quindi anche una tutela patrimoniale. 123Formazione supporta committenti e appaltatori nella formazione dei lavoratori impiegati negli appalti, con attestati validi in tutta Italia: contattaci per allineare i corsi prima dell’avvio dei lavori.

## Guide correlate

- [DUVRI: gestire i rischi da interferenza negli appalti (art. 26)](https://123formazione.com/guide/duvri-rischi-interferenze)
- [DVR vs DUVRI: quando serve l’uno, quando l’altro e chi li redige](https://123formazione.com/guide/dvr-vs-duvri-differenze)
- [Somministrato, distaccato o tirocinante: chi deve formarli sulla sicurezza](https://123formazione.com/guide/somministrato-distaccato-stagista-chi-forma)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-base)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [Formazione Dirigenti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/dirigenti)
- [RSPP/ASPP — Modulo A (Base)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-a)

## Fonti

- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008, art. 26](https://www.normattiva.it)
- [INAIL – Appalti e sicurezza](https://www.inail.it)
- [Ispettorato Nazionale del Lavoro](https://www.ispettorato.gov.it)

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