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Guida alla scelta

DVR vs DUVRI: quando serve l’uno, quando l’altro e chi li redige

Due documenti che si somigliano nel nome ma rispondono a domande diverse: i rischi della tua attività o i rischi che nascono quando più imprese lavorano insieme.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 12 maggio 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
12 maggio 2026
Ultimo aggiornamento
12 maggio 2026
Tempo di lettura
4 min (744 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2026

Perché DVR e DUVRI vengono confusi

DVR e DUVRI condividono la radice — entrambi sono documenti di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08 — ma rispondono a due domande completamente diverse. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) fotografa i rischi presenti nella singola organizzazione: quelli legati alle lavorazioni, alle attrezzature, agli ambienti e alle mansioni dei propri lavoratori. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) nasce invece solo quando in uno stesso luogo operano più imprese o lavoratori autonomi, e serve a valutare i rischi che emergono dall’incrocio delle loro attività.

La confusione nasce dal fatto che entrambi parlano di “valutazione dei rischi”. La differenza chiave è il perimetro: il DVR guarda dentro l’azienda, il DUVRI guarda lo spazio condiviso tra committente e imprese appaltatrici. Non sono alternativi: un’azienda può avere il DVR e, in occasione di un appalto, dover gestire anche un DUVRI.

I due documenti a confronto: una tabella concettuale

DVR — Cosa valuta: i rischi propri dell’attività aziendale (chimico, rumore, movimentazione carichi, videoterminali, ecc.). Quando: sempre, per ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore. Chi lo redige: il datore di lavoro, che ne è il responsabile, con la collaborazione del RSPP e del medico competente e previa consultazione del RLS. È un obbligo non delegabile nella sua titolarità.

DUVRI — Cosa valuta: i soli rischi da interferenza, cioè quelli che nascono dal contatto tra l’attività del committente e quella delle imprese o autonomi che intervengono in appalto. Quando: in presenza di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva del committente. Chi lo redige: il datore di lavoro committente, che lo elabora e lo allega al contratto, coordinandosi con le imprese coinvolte.

In sintesi: il DVR è un documento permanente e “interno”; il DUVRI è un documento “relazionale”, legato a uno specifico appalto e alla coesistenza di soggetti diversi nello stesso ambiente.

Quando il DUVRI non serve (e cosa lo sostituisce)

Non tutti gli appalti generano un DUVRI. La normativa esclude l’obbligo per alcune tipologie di servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi la cui durata è molto breve, purché non comportino rischi particolari come quelli derivanti dalla presenza di agenti specifici o di lavorazioni pericolose.

Anche quando il DUVRI non è dovuto, l’obbligo di cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore resta: il committente deve comunque promuovere lo scambio di informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione. In altre parole, l’assenza del documento non significa assenza dell’obbligo di gestire le interferenze: cambia lo strumento, non il principio.

Chi redige e con quali figure si coordina

Per il DVR la titolarità è del datore di lavoro, che non può trasferirla ad altri: la redazione avviene insieme al RSPP e al medico competente (quando è prevista la sorveglianza sanitaria), sentito il RLS. È un processo che presuppone conoscenza diretta delle lavorazioni, motivo per cui le figure aziendali della prevenzione devono essere formate e operative.

Per il DUVRI la responsabilità è del datore di lavoro committente, che deve però costruirlo in dialogo con le imprese appaltatrici: sono queste a conoscere i rischi che introducono nell’ambiente. Una corretta gestione richiede quindi figure preparate sia lato committente (datore, RSPP, preposti che vigilano sul campo) sia lato appaltatore. Per questo la formazione di datori, preposti e RSPP è il presupposto pratico perché entrambi i documenti non restino solo carta.

Come capire quale documento ti riguarda

Parti da una domanda semplice: stai valutando i rischi della tua attività o quelli che nascono perché qualcuno entra a lavorare nei tuoi spazi? Nel primo caso parli di DVR; nel secondo di DUVRI. Se sei un’azienda con dipendenti, il DVR è sempre necessario; il DUVRI si aggiunge solo quando affidi lavori o servizi a imprese esterne dentro i tuoi ambienti.

Su 123Formazione trovi i percorsi che rendono efficaci entrambi i documenti: la formazione del datore di lavoro, il corso per i preposti che vigilano sul coordinamento in campo e la formazione base dei lavoratori. Per approfondire i singoli documenti puoi consultare le guide dedicate al DVR e ai rischi da interferenze nel DUVRI.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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