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Guida alla scelta

Somministrato, distaccato o tirocinante: chi deve formarli sulla sicurezza

Quando in azienda entra un somministrato, un distaccato o un tirocinante non sempre è chiaro chi debba formarlo: ecco come la legge ripartisce gli obblighi.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 15 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
15 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
15 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (891 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026

Tre figure “a confine” che generano confusione

Somministrati (interinali), distaccati e tirocinanti hanno una cosa in comune: lavorano in un’azienda diversa da quella che, formalmente, li ha assunti o li ospita a titolo diverso da un normale rapporto di dipendenza. Questa “doppia presenza” fa nascere il dubbio più frequente: chi è responsabile della loro formazione sulla sicurezza, chi sostiene i costi e chi vigila sul rispetto delle regole?

Il D.Lgs. 81/08 affronta esplicitamente queste situazioni, perché il principio cardine è che la tutela segue il lavoratore là dove svolge effettivamente la prestazione. Nessuno deve restare scoperto solo perché il rapporto è “particolare”. Vediamo allora come si ripartiscono gli obblighi nei tre casi, evitando l’errore opposto: pensare che, siccome il rapporto è atipico, la formazione non serva o tocchi a “qualcun altro” indefinito.

Il principio base: forma chi utilizza il lavoratore

Il filo conduttore comune alle tre figure è che la formazione e l’informazione legate ai rischi concreti del posto di lavoro competono a chi utilizza effettivamente il lavoratore, cioè all’azienda dove la persona opera materialmente. È lì che si trovano gli impianti, le mansioni, i rischi specifici e l’organizzazione delle emergenze che il lavoratore deve conoscere per lavorare in sicurezza.

Questo non cancella ogni obbligo del soggetto “di provenienza”, ma sposta il baricentro della formazione operativa sull’utilizzatore. La logica è coerente con la definizione di lavoratore dell’art. 2: conta l’inserimento nell’organizzazione in cui si presta l’attività. Su questa base si declinano poi le tre situazioni specifiche, ciascuna con qualche regola propria su chi fa cosa.

Lavoratore somministrato (interinale)

Nella somministrazione il lavoratore è assunto da un’agenzia (somministratore) ma svolge l’attività presso l’azienda utilizzatrice. La normativa prevede una ripartizione: l’informazione e la formazione generale sui rischi connessi all’attività possono essere fornite dal somministratore, mentre l’azienda utilizzatrice è tenuta a garantire la formazione e l’informazione sui rischi specifici delle mansioni effettivamente svolte e ad assicurare l’addestramento all’uso di attrezzature e DPI necessari.

In pratica, l’utilizzatore tratta il somministrato come un proprio lavoratore per quanto riguarda i rischi concreti del posto: deve formarlo sulla mansione, fornirgli i DPI, includerlo nelle procedure di emergenza e nella sorveglianza sanitaria dove prevista. Le parti possono regolare contrattualmente alcuni aspetti, ma non possono lasciare il lavoratore privo di formazione. Per i contesti stagionali e interinali è utile la guida dedicata alla sicurezza dei lavoratori stagionali e interinali.

Lavoratore distaccato

Nel distacco un datore di lavoro (distaccante) mette temporaneamente un proprio dipendente a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una determinata attività. Il D.Lgs. 81/08 prevede che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione gravino sul distaccatario, cioè su chi utilizza il lavoratore, fatta eccezione per l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni per cui il lavoratore è già stato formato, che resta in capo al distaccante.

In sostanza, l’azienda che riceve il distaccato deve garantirgli la sicurezza come a un proprio dipendente: rischi specifici della nuova attività, DPI, emergenze, sorveglianza sanitaria. Il distaccante conserva la responsabilità sulla formazione di base già impartita per le mansioni del lavoratore. Anche qui la chiave è chi utilizza concretamente la persona, perché è lì che il lavoratore è esposto ai rischi reali.

Tirocinante e stagista

Il tirocinante o stagista rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore dell’art. 2 quando, anche al solo fine di apprendere un mestiere, è inserito nell’organizzazione del soggetto ospitante. Ne consegue che l’azienda (o l’ente) ospitante deve garantirgli la formazione e l’informazione sulla sicurezza, i DPI, l’inserimento nelle procedure di emergenza e la sorveglianza sanitaria dove prevista, esattamente come per un dipendente esposto agli stessi rischi.

Il fatto che il tirocinio non sia un rapporto di lavoro subordinato in senso pieno non riduce le tutele: ai fini della sicurezza il tirocinante va formato in base ai rischi delle attività che svolge. Spesso intervengono anche soggetto promotore e convenzione di tirocinio, che possono definire alcuni aspetti, ma la responsabilità della formazione operativa resta del soggetto presso cui il tirocinante opera. Per inquadrare quando far partire la formazione vedi la guida sulla formazione dei neoassunti.

Cosa verificare prima di farli entrare in azienda

Per non lasciare buchi, chi accoglie somministrati, distaccati o tirocinanti dovrebbe verificare in anticipo: quale formazione generale è già stata erogata dal soggetto di provenienza, quale formazione e addestramento specifici sulla mansione spettano all’azienda utilizzatrice, la dotazione di DPI, l’inclusione nelle procedure di emergenza e l’eventuale sorveglianza sanitaria. È utile mettere per iscritto chi fa cosa, anche tramite il contratto o la convenzione.

L’errore da evitare è far iniziare l’attività prima di aver chiuso il cerchio della formazione: la responsabilità di chi utilizza il lavoratore non si attenua perché il rapporto è atipico. Su 123Formazione trovi i corsi per lavoratori (formazione generale e specifica), preposti e le abilitazioni alle attrezzature, erogabili anche per inserimenti rapidi, con attestati validi in tutta Italia. Per capire chi è soggetto agli obblighi formativi vedi la guida su chi deve fare la formazione sicurezza obbligatoria.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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