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Aggiornamenti e scadenze

Aggiornamento corso preposti: ogni quanto, durata e contenuti

Quando va rinnovata la formazione del preposto, quante ore servono e perché la periodicità annuale introdotta nel 2021 resta ancora un nodo aperto.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 12 marzo 2026 · Tempo di lettura 3 min

Categoria
Aggiornamenti e scadenze
Pubblicato
12 marzo 2026
Ultimo aggiornamento
12 marzo 2026
Tempo di lettura
3 min (642 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2026

Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto

La regola consolidata, definita dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 e ribadita nelle revisioni successive, prevede che la formazione del preposto sia aggiornata con cadenza quinquennale. In altre parole, ogni 5 anni il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento per mantenere valida la propria abilitazione al ruolo.

Il termine dei 5 anni decorre dalla data dell’ultima formazione utile: il corso base specifico per preposti oppure il precedente aggiornamento. È quindi importante tenere traccia della data riportata sull’attestato, perché è da quel momento che parte il conto alla rovescia.

Quante ore dura l’aggiornamento preposti

L’aggiornamento periodico del preposto ha una durata di 6 ore. È un percorso più breve rispetto al corso base (8 ore), perché non riparte dai fondamentali ma si concentra sull’evoluzione normativa, organizzativa e tecnica intervenuta dall’ultima formazione.

Le 6 ore sono pensate per consolidare le competenze acquisite e calarle nel contesto aziendale aggiornato: nuove attrezzature, nuovi rischi, modifiche procedurali e novità legislative. Non è un semplice ripasso, ma un momento di reale allineamento alle prassi più recenti.

I contenuti tipici dell’aggiornamento

I corsi di aggiornamento per preposti privilegiano gli aspetti pratici e relazionali del ruolo: tecniche di comunicazione e di gestione dei gruppi, individuazione e correzione dei comportamenti pericolosi, valutazione dei rischi applicata ai casi reali e analisi di near miss e infortuni avvenuti.

Ampio spazio è dedicato alle novità normative e alle modifiche del D.Lgs 81/08 che incidono direttamente sui compiti del preposto, a partire dal dovere di vigilanza attiva e di intervento immediato in caso di inosservanza delle misure di sicurezza.

Il nodo dell’obbligo annuale: cosa dice davvero la norma

Il DL 146/2021 (cosiddetto decreto Fisco-Lavoro), convertito nella Legge 215/2021, ha modificato l’art. 37 del D.Lgs 81/08 introducendo il principio per cui la formazione dei preposti deve essere svolta, e i suoi contenuti aggiornati, con cadenza almeno biennale o comunque secondo quanto definito da un nuovo Accordo Stato-Regioni.

Qui sta il punto delicato: la concreta periodicità e le modalità di questo aggiornamento sono demandate a un Accordo Stato-Regioni che, alla data di questa guida, non ha ancora ridefinito in modo organico la materia. Per questo la cadenza precisa è oggetto di interpretazioni diverse tra gli operatori del settore.

In attesa del nuovo Accordo, l’indicazione prudente seguita dalla maggior parte degli enti di formazione resta l’aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni previsto dagli Accordi vigenti. Vista l’incertezza, è opportuno verificare gli orientamenti più recenti e, in caso di dubbio, optare per la soluzione più cautelativa. Diffida di chi presenta come certa una scadenza che la normativa non ha ancora fissato in modo definitivo.

Cosa succede se l’aggiornamento scade

Una formazione scaduta, in caso di controllo ispettivo, è equiparata a una formazione mancante. Le conseguenze ricadono sia sul preposto sia sul datore di lavoro, che ha l’obbligo di garantire che chi ricopre il ruolo sia adeguatamente e attualmente formato.

Per evitare scoperture è buona prassi pianificare l’aggiornamento con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza, soprattutto quando i preposti da formare sono numerosi e occorre organizzare le sessioni senza fermare l’attività.

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Con 123Formazione puoi seguire l’aggiornamento per preposti in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestato valido in tutta Italia e materiali allineati alle ultime novità normative.

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Domande frequenti

Il corso per preposti è obbligatorio?

Sì. L’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 prevede che il preposto riceva una formazione specifica e particolareggiata in relazione ai compiti che svolge. La formazione del preposto è aggiuntiva e successiva rispetto a quella di lavoratore e va sempre erogata oltre al corso generale e specifico.

Chi è il preposto secondo il D.Lgs 81/08?

Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono tipici preposti i capisquadra, i capireparto e i capocantiere.

Quanto dura il corso per preposti e l’aggiornamento?

Il corso per preposti ha una durata minima di 8 ore. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021), l’aggiornamento del preposto è diventato obbligatorio con cadenza non superiore a 2 anni, anziché quinquennale. Le durate definitive sono disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione.

Cosa significa preposto di fatto?

Il preposto di fatto è chi svolge concretamente funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei lavoratori, anche senza una nomina formale. Il D.Lgs 81/08 (principio di effettività, art. 299) attribuisce le responsabilità del preposto a chiunque ne eserciti in concreto i poteri, indipendentemente dall’investitura formale. Per questo è importante individuare e formare correttamente tutti i preposti.

Il datore di lavoro deve individuare il preposto?

Sì. Dopo le modifiche del 2021, l’art. 18 del D.Lgs 81/08 obbliga espressamente il datore di lavoro e i dirigenti a individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. L’individuazione deve risultare in forma documentata.

Quali sanzioni rischia il preposto?

Il preposto che non vigila sul rispetto delle misure di sicurezza o non interviene per correggere comportamenti pericolosi rischia sanzioni penali ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 81/08: arresto fino a 2 mesi o ammenda. Il preposto deve anche segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e ogni condizione di pericolo riscontrata.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Corso Preposti — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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