- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1088 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 20, 35-37, 47-50 · INAIL – Partecipazione e RLS · Ispettorato Nazionale del Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Perché la partecipazione è un obbligo e un valore
Il D.Lgs 81/08 non concepisce la sicurezza come un adempimento calato dall’alto, ma come un sistema partecipato. La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono tra le misure generali di tutela (art. 15, comma 1, lett. r) e attraversano tutto il decreto. Il principio è semplice: chi svolge concretamente il lavoro conosce i pericoli reali meglio di chiunque altro, e una misura di prevenzione condivisa viene applicata, mentre una imposta senza confronto viene spesso disattesa.
Coinvolgere i lavoratori non è quindi solo un obbligo giuridico ma una leva di efficacia. Lo strumento principale di rappresentanza è l’RLS, che la legge dota di diritti di informazione, consultazione e partecipazione. Accanto a esso, il decreto prevede momenti formali (la riunione periodica) e diffusi (informazione, formazione, diritto di segnalazione di ogni lavoratore). In questa guida vediamo come dare attuazione concreta a questi istituti. Per il ruolo dell’RLS vedi la guida su RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Consultare l’RLS: quando è obbligatorio
L’art. 50 elenca le attribuzioni dell’RLS, tra cui il diritto di essere consultato preventivamente e tempestivamente in alcuni momenti chiave. Il datore deve consultare l’RLS: in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli addetti all’antincendio, al primo soccorso e all’evacuazione e del medico competente; in merito all’organizzazione della formazione prevista dagli artt. 36 e 37. La consultazione è preventiva: deve avvenire prima delle decisioni, non a cose fatte.
La consultazione va documentata: la sottoscrizione del DVR da parte dell’RLS, ad esempio, attesta proprio l’avvenuta consultazione (non l’approvazione del contenuto). L’RLS, inoltre, ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e sulle misure, di formulare osservazioni e proposte, di fare ricorso alle autorità competenti se ritiene insufficienti le misure adottate. Il datore deve consentire l’esercizio di questi diritti e garantire all’RLS i permessi e la formazione. Per i diritti e le tutele dell’RLS vedi anche la guida su differenza tra RSPP, RLS e ASPP.
La riunione periodica (art. 35): chi, quando, cosa
La riunione periodica è il principale momento formale di confronto sulla sicurezza. L’art. 35 la rende obbligatoria, almeno una volta all’anno, nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Vi partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, l’RSPP, il medico competente (ove nominato) e l’RLS. Nelle aziende fino a 15 lavoratori la riunione annuale non è obbligatoria, ma l’RLS può comunque chiederne la convocazione in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.
La riunione va indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza. È buona prassi convocarla per iscritto con congruo anticipo e redigerne sempre il verbale: la riunione non documentata, di fatto, non prova nulla in caso di controllo.
Gli argomenti della riunione e il verbale
L’art. 35, comma 2, indica gli argomenti che il datore sottopone all’esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza. La riunione può inoltre concludersi con l’individuazione di codici di comportamento, buone prassi e obiettivi di miglioramento.
Il verbale della riunione è il documento che ne attesta lo svolgimento e i contenuti: riporta data, partecipanti, argomenti trattati, osservazioni dell’RLS, decisioni e azioni concordate con responsabili e tempi. Va conservato nel sistema documentale della sicurezza e collegato al programma di miglioramento del DVR. Per integrare le risultanze della riunione nella valutazione vedi la guida su come fare la valutazione dei rischi passo per passo; per organizzare l’archivio e le scadenze vedi la guida sulla gestione documentale della sicurezza.
Partecipazione diffusa: informazione, formazione, segnalazioni
Il coinvolgimento non si esaurisce nell’RLS e nella riunione: ogni lavoratore è parte attiva del sistema. Gli artt. 36 e 37 impongono di informare e formare tutti i lavoratori sui rischi e sulle misure, e l’art. 20 pone in capo a ciascun lavoratore precisi obblighi, tra cui contribuire all’adempimento degli obblighi di prevenzione e segnalare immediatamente al datore, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza. La segnalazione è quindi un dovere del lavoratore e una risorsa per l’azienda.
Per rendere efficace questo canale conviene predisporre modalità semplici di segnalazione (moduli, cassette, sistemi digitali), assicurare un riscontro a chi segnala e valorizzare l’analisi dei quasi-infortuni (near miss): eventi che non hanno causato danno ma che, studiati, prevengono l’infortunio futuro. Una cultura che premia la segnalazione, invece di colpevolizzarla, fa emergere i pericoli prima che facciano danni. Per impostare questo processo vedi le guide su gestire i near miss (quasi infortuni) e su cosa fare dopo un infortunio sul lavoro.
Costruire una cultura della sicurezza condivisa
Gli istituti formali funzionano se inseriti in una cultura della sicurezza reale. Ciò significa coinvolgere i preposti, che sono il punto di contatto quotidiano tra direzione e lavoratori e hanno l’obbligo di sovrintendere e vigilare; ascoltare i lavoratori nella scelta dei DPI e nella definizione delle procedure; comunicare con chiarezza gli obiettivi e i risultati (andamento infortuni, miglioramenti ottenuti); e dare il buon esempio dai livelli dirigenziali. La partecipazione cresce quando le persone vedono che le loro segnalazioni producono cambiamenti.
La leva decisiva resta la formazione: lavoratori, preposti, dirigenti e RLS formati partecipano in modo più consapevole e competente. 123Formazione eroga la formazione generale e specifica dei lavoratori e i percorsi per preposti, dirigenti e RLS, con attestati validi in tutta Italia, contenuti utili a sostenere il coinvolgimento e a dare attuazione concreta agli obblighi di consultazione e partecipazione. Per pianificare gli interventi vedi le guide su come organizzare la formazione di sicurezza dei dipendenti e sul ruolo e gli obblighi del preposto.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 20, 35-37, 47-50 (normattiva.it)
- INAIL – Partecipazione e RLS (inail.it)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (ispettorato.gov.it)
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