- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 10 giugno 2025
- Ultimo aggiornamento
- 10 giugno 2025
- Tempo di lettura
- 3 min (664 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 81/08 - art. 37 (Normattiva) · Legge 215/2021 (conversione DL 146/2021)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025
Il punto di partenza: la formazione del preposto prima del 2021
Per anni la formazione del preposto ha seguito lo schema degli Accordi Stato-Regioni del 2011: un corso aggiuntivo rispetto a quello di lavoratore, con un aggiornamento periodico a cadenza quinquennale. Questo impianto è stato per lungo tempo il riferimento operativo per aziende ed enti di formazione.
Il preposto, ricordiamo, è la figura che sovrintende e vigila sull’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive ricevute (art. 2 del D.Lgs 81/08). Per un quadro del ruolo rimandiamo alla guida su ruolo e obblighi del preposto.
Cosa ha cambiato il DL 146/2021
Il Decreto-Legge 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), convertito nella Legge 215/2021, ha modificato l’art. 37 del D.Lgs 81/08 rafforzando il ruolo del preposto e intervenendo sulla sua formazione. La norma ha previsto, in particolare, che la formazione dei preposti sia svolta interamente “in presenza” e che i suoi contenuti siano aggiornati con cadenza definita da un Accordo Stato-Regioni.
Il DL 146/2021 ha inoltre rafforzato i compiti di vigilanza attiva del preposto, con l’obbligo di intervenire e, se necessario, interrompere l’attività in caso di pericolo, e introdotto in capo al datore l’individuazione del preposto per le attività che lo richiedono. Sono modifiche che hanno reso più stringente il ruolo e, di riflesso, più importante la formazione.
Il punto rimasto a lungo aperto è proprio la periodicità dell’aggiornamento: il DL 146/2021 ha rinviato a un nuovo Accordo Stato-Regioni la definizione delle cadenze e delle modalità, lasciando nel frattempo un margine di incertezza interpretativa che ha alimentato letture diverse tra gli operatori.
Il ruolo dell’Accordo Stato-Regioni 2025
L’Accordo del 17 aprile 2025 è l’atto chiamato a dare attuazione organica alle previsioni del DL 146/2021, definendo durata, contenuti e periodicità dell’aggiornamento del preposto all’interno del riordino complessivo della formazione. Per il quadro generale rimandiamo alla guida sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Sul piano dei contenuti, l’aggiornamento del preposto è coerente con il ruolo rafforzato dalla norma: tecniche di comunicazione e gestione del gruppo, individuazione e correzione dei comportamenti pericolosi, esercizio concreto della vigilanza e del potere di intervento, analisi di near miss e infortuni.
Per quanto riguarda la durata e la periodicità precise dell’aggiornamento, il riferimento è il testo dell’Accordo vigente con le relative tabelle. Poiché questi parametri possono essere stati oggetto di precisazioni attuative, evitiamo di indicare un monte ore o una cadenza puntuale: è un’area in cui conviene verificare la fonte ufficiale aggiornata.
Periodicità: perché serve cautela
Il tema della cadenza dell’aggiornamento del preposto è tra i più discussi. Storicamente la prassi era quinquennale; il DL 146/2021 ha spinto verso una maggiore frequenza, ma la cadenza definitiva è quella stabilita dall’Accordo attuativo. Fino a quando non si ha certezza dei dettagli, l’atteggiamento prudente è privilegiare la soluzione più cautelativa.
In pratica, conviene non lasciar scadere la formazione e verificare gli orientamenti più recenti prima di programmare i corsi. Una formazione scaduta, in caso di ispezione, è equiparata a formazione mancante, con conseguenze sia per il preposto sia per il datore di lavoro. Per la gestione delle scadenze è utile la guida agli aggiornamenti della formazione.
Aggiornare i preposti con 123Formazione
Con 123Formazione puoi seguire l’aggiornamento per preposti con contenuti allineati al ruolo rafforzato dalla normativa e alle novità dell’Accordo 2025, ricevendo supporto nella verifica delle scadenze e nell’organizzazione delle sessioni quando i preposti da formare sono numerosi.
Ti segnaliamo gli aggiornamenti man mano che i dettagli su durata e periodicità vengono confermati dalle fonti ufficiali, così da evitare scoperture e da non basare le decisioni su scadenze non ancora consolidate.
Domande frequenti
Il corso per preposti è obbligatorio?
Sì. L’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 prevede che il preposto riceva una formazione specifica e particolareggiata in relazione ai compiti che svolge. La formazione del preposto è aggiuntiva e successiva rispetto a quella di lavoratore e va sempre erogata oltre al corso generale e specifico.
Chi è il preposto secondo il D.Lgs 81/08?
Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono tipici preposti i capisquadra, i capireparto e i capocantiere.
Quanto dura il corso per preposti e l’aggiornamento?
Il corso per preposti ha una durata minima di 8 ore. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021), l’aggiornamento del preposto è diventato obbligatorio con cadenza non superiore a 2 anni, anziché quinquennale. Le durate definitive sono disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione.
Cosa significa preposto di fatto?
Il preposto di fatto è chi svolge concretamente funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei lavoratori, anche senza una nomina formale. Il D.Lgs 81/08 (principio di effettività, art. 299) attribuisce le responsabilità del preposto a chiunque ne eserciti in concreto i poteri, indipendentemente dall’investitura formale. Per questo è importante individuare e formare correttamente tutti i preposti.
Il datore di lavoro deve individuare il preposto?
Sì. Dopo le modifiche del 2021, l’art. 18 del D.Lgs 81/08 obbliga espressamente il datore di lavoro e i dirigenti a individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. L’individuazione deve risultare in forma documentata.
Quali sanzioni rischia il preposto?
Il preposto che non vigila sul rispetto delle misure di sicurezza o non interviene per correggere comportamenti pericolosi rischia sanzioni penali ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 81/08: arresto fino a 2 mesi o ammenda. Il preposto deve anche segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e ogni condizione di pericolo riscontrata.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Corso Preposti — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Aggiornamento Formazione Sicurezza — Scadenze per Figura
Riferimenti normativi
- D.Lgs 81/08 - art. 37 (Normattiva) (normattiva.it)
- Legge 215/2021 (conversione DL 146/2021) (normattiva.it)
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