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Per il datore di lavoro

Adempimenti del datore di lavoro: le novità normative 2025

Il 2025 ha portato importanti cambiamenti agli obblighi del datore di lavoro: dalla riforma della formazione con la BDNF alla patente a crediti per i cantieri, fino all'aggiornamento del DVR per le aziende che utilizzano il lavoro agile strutturale.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 1 luglio 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
1 luglio 2026
Ultimo aggiornamento
1 luglio 2026
Tempo di lettura
6 min (1235 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026

Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 — Riforma della formazione lavoratori (RENF)

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha adottato l'Accordo Rep. 78/CSR, che sostituisce integralmente l'Accordo del 21/12/2011 sulla formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08. La riforma, denominata RENF (Riforma della Formazione dei Lavoratori), ridisegna durate, contenuti e modalità di erogazione, introducendo anche obblighi di registrazione informatizzata che impattano direttamente sul datore di lavoro.

Sul piano delle durate, il percorso si articola in una formazione generale di 4 ore e in una formazione specifica di durata variabile in base alla classe di rischio: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto. Rispetto al previgente accordo cambia la disciplina dell'e-learning: la formazione a distanza sincrona (videoconferenza) e asincrona (e-learning) è ammessa per entrambi i moduli, ma solo a condizione che i contenuti rispettino i requisiti tecnici e metodologici stabiliti nell'allegato all'Accordo e che siano previste prove di verifica dell'apprendimento con soglia minima di superamento. Il datore di lavoro deve verificare che gli enti formativi ai quali affida i percorsi rispettino tali requisiti, conservando copia dell'attestato e della prova di verifica superata.

Una delle novità più rilevanti per l'organizzazione aziendale è l'introduzione della Banca Dati Nazionale della Formazione (BDNF), il sistema informatico centralizzato nel quale confluiranno le registrazioni di tutte le attività formative erogate. Il datore di lavoro è tenuto a garantire che le attività formative svolte dai propri lavoratori siano correttamente registrate nella BDNF, anche quando la formazione è erogata da soggetti terzi: in pratica dovrà richiedere all'ente formativo la conferma dell'avvenuta registrazione. La BDNF consente alle autorità di vigilanza di verificare in tempo reale la posizione formativa di ciascun lavoratore, riducendo il margine per attestati non veritieri o percorsi fittizi.

Per i lavoratori somministrati, l'Accordo RENF precisa che la responsabilità della formazione specifica resta in capo all'impresa utilizzatrice, la quale è tenuta a verificare che la formazione già svolta dall'agenzia di somministrazione sia regolarmente registrata nella BDNF prima dell'assegnazione del lavoratore alla mansione. Il periodo transitorio è fissato nell'Accordo stesso: le attività formative avviate prima della data di piena operatività della BDNF rimangono valide, ma quelle avviate successivamente devono essere registrate nella banca dati. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare la documentazione formativa per almeno dieci anni.

Patente a crediti per i cantieri temporanei e mobili (D.L. 19/2024, L. 56/2024, DM 132/2024)

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 — convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 — ha introdotto la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08. Il Decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 ha definito le modalità operative, completando il quadro applicativo entrato in vigore il 1° ottobre 2024.

La patente è obbligatoria per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi — inclusi artigiani e subappaltatori — che operano fisicamente in cantiere, indipendentemente dal settore merceologico o dalla dimensione. Sono esclusi i soli committenti che non svolgono attività lavorativa diretta nel cantiere. Il rilascio avviene tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, DURC regolare, DVR o autocertificazione, avvenuta formazione dei propri lavoratori e, ove obbligatoria, designazione del RSPP e del medico competente.

Il punteggio iniziale è pari a 30 crediti. La patente può essere sospesa dall'INL in presenza di violazioni gravi, con sospensione immediata dell'attività in cantiere; viene ritirata, con impossibilità di proseguire i lavori, quando il punteggio scende sotto la soglia di 15 crediti. I crediti si perdono a seguito di provvedimenti definitivi per violazioni delle norme di sicurezza, in misura proporzionale alla gravità; si riacquisiscono, entro un massimo di 100 crediti totali, attraverso attività di formazione specifica certificata. Per la committenza e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), l'art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/08, come modificato, impone di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi affidatari siano in possesso della patente prima dell'inizio dei lavori e di segnalare all'INL eventuali inadempienze. La mancata esibizione della patente da parte dell'impresa è punita con una sanzione amministrativa fino a 6.000 euro.

Il DM 132/2024 chiarisce inoltre i casi di esonero: le imprese con un fatturato annuo inferiore a 200.000 euro che eseguono lavori in cantieri specifici possono presentare una dichiarazione sostitutiva in luogo della patente vera e propria, fermi restando gli obblighi sostanziali in materia di sicurezza. L'RSPP assume un ruolo centrale nella gestione del punteggio: è suo compito monitorare i crediti residui, pianificare i percorsi formativi per il loro reintegro e segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni che possano comportare la perdita di crediti, così da consentire le azioni correttive prima di raggiungere la soglia critica.

Aggiornamento del DVR per il lavoro agile strutturale (L. 81/2017, art. 22)

Le aziende che hanno adottato il lavoro agile in forma strutturale — vale a dire come modalità ordinaria e non meramente emergenziale di svolgimento della prestazione — sono tenute ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi per riflettere i rischi specifici connessi al lavoro fuori dai locali aziendali. L'art. 29 del D.Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a rivalutare i rischi ogni volta che si producono modifiche significative al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro: l'introduzione stabile dello smart working costituisce, sotto questo profilo, una modifica organizzativa rilevante.

La valutazione deve comprendere almeno tre aree di rischio tipiche del lavoro agile: il rischio ergonomico per i lavoratori che utilizzano videoterminali in postazioni domestiche o comunque non progettate per il lavoro d'ufficio continuativo, il rischio psicosociale connesso all'isolamento, alla difficoltà di disconnessione e all'allungamento effettivo dell'orario di lavoro, e il rischio elettrico residuo derivante dagli impianti privati sui quali il datore di lavoro non ha potere di intervento diretto. Per i videoterminalisti in smart working il Titolo VII del D.Lgs 81/08 rimane pienamente applicabile: chi utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali deve ricevere formazione specifica sui rischi visivi e posturali e, ove indicato dal medico competente, sottoporsi alla relativa sorveglianza sanitaria.

Sul piano formativo, i lavoratori in smart working strutturale devono ricevere una formazione specifica dedicata alle modalità di allestimento della postazione domestica, alla gestione delle pause, all'identificazione e alla segnalazione di situazioni di pericolo nell'ambiente domestico. L'informativa annuale prevista dall'art. 22 della L. 81/2017 non sostituisce la formazione ai sensi del D.Lgs 81/08, ma la integra: le due devono coesistere e i contenuti devono essere coerenti con quanto riportato nel DVR aggiornato. Con il RENF in vigore, anche questa formazione specifica sarà soggetta agli obblighi di registrazione nella BDNF, rendendo ancor più necessaria una pianificazione accurata e documentata.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra formazione generale e specifica?

La formazione generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori e riguarda i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, in funzione del livello di rischio dell’azienda.

Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?

La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda secondo il codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Sommata alle 4 ore di formazione generale, la formazione complessiva è di 8, 12 o 16 ore.

Quale formazione scade e va aggiornata?

La formazione generale (4 ore) è considerata un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica è invece soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Quando deve essere svolta la formazione del lavoratore?

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.

La formazione generale può essere fatta in e-learning?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette espressamente l’erogazione in modalità e-learning della formazione generale dei lavoratori e della formazione specifica per le aziende a rischio basso, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti. La formazione specifica per rischio medio e alto deve invece prevedere parti in aula o esercitazioni pratiche.

La formazione antincendio e primo soccorso sostituiscono quella di base?

No. I corsi per addetti antincendio e primo soccorso sono formazioni aggiuntive e specifiche per chi è designato a tali ruoli. Non sostituiscono la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Validità e Riconoscimento degli Attestati

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