- Rischio accettabile
- Livello di rischio considerato tollerabile dopo l adozione delle misure ragionevolmente attuabili, in linea con le conoscenze tecniche disponibili.
Il concetto di rischio accettabile indica la soglia entro la quale un rischio, dopo l adozione di tutte le misure tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, puo essere considerato tollerabile. Poiche il rischio nullo non esiste, l obiettivo della prevenzione non e azzerarlo ma ridurlo a un livello compatibile con la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La determinazione della soglia di accettabilita si fonda sul principio del miglioramento continuo e sull evoluzione della tecnica richiamati dall articolo 15 del D.Lgs. 81/08. Cio che e accettabile oggi puo non esserlo domani, quando nuove soluzioni rendano possibile un ulteriore abbattimento del rischio a costi ragionevoli.
Per alcuni fattori di rischio il legislatore fissa valori limite di esposizione che fungono da riferimento oggettivo per l accettabilita, come avviene per il rumore, le vibrazioni o gli agenti chimici. In assenza di soglie normate, il giudizio spetta al datore di lavoro con il supporto del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle migliori conoscenze disponibili.
Il rischio accettabile non coincide con il rischio residuo: quest ultimo e cio che rimane dopo le misure, mentre l accettabilita e il giudizio sul fatto che tale residuo sia o meno tollerabile. Quando il rischio residuo supera la soglia ritenuta accettabile, occorre intervenire con ulteriori misure di prevenzione e protezione.
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