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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

Come fare la valutazione dei rischi passo per passo (metodo e DVR)

Valutare i rischi è il cuore della prevenzione: ecco il metodo passo per passo, dall’individuazione dei pericoli alla stima con probabilità per danno (P×D), fino alle misure e alla stesura del DVR.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1253 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008, artt. 28-30 · INAIL – Valutazione dei rischi · Ispettorato Nazionale del Lavoro

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Cos’è la valutazione dei rischi e perché è obbligatoria

La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza (art. 2, lett. q, D.Lgs 81/08). È un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17), che vi provvede in collaborazione con l’RSPP e il medico competente (ove obbligatorio) e previa consultazione dell’RLS. Riguarda tutti i rischi, compresi quelli particolari come lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza e i rischi connessi a differenze di genere, età e provenienza.

Il riferimento normativo è il Capo III, Sezione II del D.Lgs 81/08 (artt. 28-30). L’art. 28 definisce l’oggetto e i contenuti del documento, l’art. 29 le modalità di effettuazione. La valutazione non è un adempimento una tantum: va aggiornata in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, dopo infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità. Per la natura e i contenuti del documento finale vedi la guida sul DVR (documento di valutazione dei rischi).

Passo 1: conoscere l’azienda e individuare i pericoli

Il primo passo è la raccolta delle informazioni: cicli di lavorazione, reparti, mansioni, attrezzature e macchine, sostanze e materiali utilizzati, layout dei luoghi, organizzazione dei turni, dati storici su infortuni e quasi-infortuni (near miss), risultanze della sorveglianza sanitaria. È utile coinvolgere i preposti e i lavoratori che conoscono concretamente le attività e consultare l’RLS. Sulla base di questo quadro si individuano i pericoli, cioè le proprietà o le qualità intrinseche di un fattore in grado di causare danni (art. 2, lett. r).

Conviene procedere per categorie omogenee: pericoli legati ai luoghi di lavoro (scivolamenti, cadute, spazi), alle attrezzature e macchine (organi in movimento, elettrici), alla movimentazione manuale dei carichi e ai movimenti ripetitivi, agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni), agli agenti chimici, cancerogeni e biologici, all’incendio ed esplosione, e ai rischi trasversali/organizzativi (stress lavoro-correlato, lavoro notturno, lavoratori vulnerabili). Per i rischi specifici esistono metodi e norme tecniche dedicate. Per esempio vedi le guide su stress lavoro-correlato, su rumore e vibrazioni e su movimentazione manuale dei carichi.

Passo 2: stimare il rischio con il metodo P×D

Individuati i pericoli, occorre stimare l’entità del rischio associato a ciascuno. Il metodo più diffuso è quello matriciale, che esprime il rischio (R) come prodotto della Probabilità (P) che l’evento dannoso si verifichi per la gravità del Danno (D) atteso: R = P × D. Si attribuisce a P e a D un valore su una scala (tipicamente da 1 a 4): per la probabilità si va da “improbabile” a “altamente probabile”, valutando frequenza di esposizione, esistenza di misure, dati storici; per il danno si va da “lieve” (infortunio o disturbo rapidamente reversibile) a “gravissimo” (infortunio mortale o invalidità permanente).

Il prodotto P×D colloca ogni rischio in una matrice (ad esempio 4×4) e ne determina la classe: rischio basso, medio, alto, molto alto. La classe non è fine a sé stessa: serve a stabilire le priorità di intervento. I rischi più elevati vanno affrontati per primi e con misure più stringenti. È importante che i criteri di attribuzione di P e D siano dichiarati e coerenti in tutto il documento, così che la valutazione sia tracciabile e ripetibile. Per impostare correttamente la classificazione complessiva del rischio aziendale vedi la guida su rischio basso, medio e alto: come classificare.

Passo 3: definire le misure secondo la gerarchia

Per ogni rischio rilevante si individuano le misure di prevenzione e protezione, rispettando le misure generali di tutela dell’art. 15. Vale una precisa gerarchia: prima si cerca di eliminare il rischio alla fonte; se non è possibile, lo si riduce sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; si privilegiano le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; si interviene sull’organizzazione del lavoro e sulle procedure; e solo come ultima linea di difesa si ricorre ai DPI. A queste si aggiungono le misure “trasversali”: informazione, formazione, addestramento, segnaletica, manutenzione, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze.

Ogni misura va associata a un responsabile dell’attuazione e a una tempistica, costruendo il programma di miglioramento richiesto dall’art. 28. La valutazione, infatti, non si esaurisce nella fotografia dei rischi ma deve tradursi in azioni concrete e datate. Per la gerarchia tra protezioni collettive e individuali vedi la guida su DPI e protezioni collettive: priorità; per la scelta operativa dei dispositivi vedi la guida su come scegliere i DPI corretti.

Passo 4: redigere il DVR e il programma di miglioramento

Gli esiti della valutazione confluiscono nel Documento di Valutazione dei Rischi. L’art. 28, comma 2, ne fissa i contenuti minimi: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati; il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli aziendali che vi devono provvedere (cui devono essere assegnati poteri e mezzi adeguati); il nominativo di RSPP, RLS e medico competente; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.

Il documento deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, dell’RSPP, dell’RLS o RLST e del medico competente ove nominato (la firma dell’RLS attesta solo l’avvenuta consultazione, non l’approvazione). Va custodito presso l’unità produttiva. Le aziende fino a una certa dimensione e rischio possono in alcuni casi utilizzare procedure standardizzate, ma resta fermo l’obbligo sostanziale di valutare realmente i rischi. Per i casi semplificati vedi la guida sul DVR per aziende fino a 10 dipendenti e procedure standardizzate.

Passo 5: aggiornare, attuare e formare

La valutazione dei rischi è un processo ciclico. Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione rilevanti per la salute e sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; l’aggiornamento delle misure deve avvenire, in tali casi, nei termini di legge (a seguito delle suddette modifiche, la valutazione va aggiornata entro il termine previsto dall’art. 29). Anche in assenza di modifiche, una revisione periodica è buona prassi.

Soprattutto, le misure individuate vanno attuate davvero: un DVR che resta sulla carta non protegge nessuno ed espone il datore a responsabilità in caso di infortunio. Tra le misure quasi sempre presenti c’è la formazione: il DVR alimenta il piano di formazione individuando chi va formato e su cosa. 123Formazione eroga la formazione generale e specifica dei lavoratori (calibrata sul rischio basso, medio o alto), i corsi per preposti, dirigenti, RLS e i percorsi specialistici, con attestati validi in tutta Italia. Per il quadro complessivo vedi le guide su quante ore di formazione per rischio e su come organizzare la formazione di sicurezza dei dipendenti.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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