- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 8 min (1574 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 27 patente a crediti (nuovo testo) · D.L. 2 marzo 2024 n. 19 — art. 29 patente a crediti cantieri (convertito L. 56/2024) · DPR 14 settembre 2011 n. 177 — qualifiche e formazione lavori ambienti confinati · Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — abilitazione attrezzature di lavoro · INL — Portale patente a crediti cantieri (istruzione operativa)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
La patente a crediti: quadro normativo dal 1° ottobre 2024
La patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili è stata introdotta dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, che ha riscritto l'art. 27 del D.Lgs 81/08. Dal 1° ottobre 2024, chiunque operi in un cantiere temporaneo o mobile ex art. 89 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 — imprese esecutrici e lavoratori autonomi — deve essere in possesso di una patente a crediti rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite portale dedicato. Il punteggio iniziale è di 30 crediti, incrementabile fino a 100.
La patente non riguarda direttamente il singolo lavoratore dipendente, ma l'impresa esecutrice e il lavoratore autonomo. Tuttavia, per i lavoratori somministrati che operano in cantiere, la questione si pone in questi termini: il somministratore (agenzia per il lavoro) è datore di lavoro formale dei lavoratori che invia in cantiere; l'utilizzatore (impresa edile o di costruzioni) è l'impresa esecutrice che deve essere in possesso della patente e i cui requisiti dipendono anche dalla formazione e dalla regolarità della propria forza lavoro, inclusi i somministrati.
L'impresa che utilizza lavoratori somministrati in cantiere deve assicurarsi che la presenza di questi lavoratori non comprometta i requisiti per il mantenimento della propria patente a crediti: la decurtazione dei crediti avviene a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza accertate dall'INL o dalle ASL, e le violazioni relative ai somministrati (mancata formazione, mancata sorveglianza sanitaria) possono comportare decurtazioni a carico dell'impresa utilizzatrice.
Requisiti per la patente a crediti e ruolo del somministratore
Per ottenere la patente a crediti, l'impresa esecutrice deve dichiarare, tra l'altro: l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il possesso del DVR aggiornato, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente ove previsto, l'adempimento degli obblighi formativi ex art. 37 D.Lgs 81/08 nei confronti di tutti i propri lavoratori.
Il DURC dell'agenzia somministratrice — che è datore di lavoro formale dei lavoratori in cantiere — è rilevante per la regolarità contributiva dell'impresa, ma è il DURC dell'utilizzatore (impresa edile) quello che rileva ai fini della patente a crediti dell'impresa esecutrice. L'agenzia deve tuttavia garantire che i propri somministrati siano regolarmente assunti, che i contributi siano versati e che la formazione generale ex art. 37 sia stata erogata: qualunque irregolarità rilevata in cantiere può riflettersi sui crediti dell'utilizzatore.
Il DM attuativo del sistema patente a crediti (atteso nel 2024-2025) dovrebbe disciplinare nel dettaglio come il calcolo dei crediti tiene conto della composizione mista della forza lavoro (dipendenti diretti, somministrati, autonomi). In attesa della disciplina definitiva, il principio è che l'impresa utilizzatrice risponde delle condizioni di lavoro di tutti i soggetti che opera sotto la propria direzione nel cantiere, inclusi i somministrati.
Formazione obbligatoria per i cantieri: il PSC e il ruolo del CSE
Nei cantieri con due o più imprese esecutrici, il committente nomina il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal CSP e gestito in esecuzione dal CSE, deve prevedere le misure di coordinamento tra le diverse imprese e lavoratori presenti in cantiere. Per i lavoratori somministrati, il PSC deve tenere conto della loro presenza e delle interferenze con le altre imprese.
Il CSE ha il compito di verificare l'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni del PSC e delle norme di sicurezza: in questo ruolo, può e deve verificare che i lavoratori somministrati siano stati adeguatamente formati e informati prima di accedere alle aree di cantiere ad alto rischio. Se il CSE rileva un somministrato non formato nel proprio settore di competenza, può sospendere l'attività del soggetto interessato fino alla regolarizzazione (art. 92 c. 1 lett. f) D.Lgs 81/08).
La formazione obbligatoria nei cantieri edili per i somministrati segue le stesse regole dei dipendenti diretti dell'impresa esecutrice: formazione generale 4 ore (a carico del somministratore) + formazione specifica 12 ore per rischio alto ATECO costruzioni (a carico dell'utilizzatore) + eventuale addestramento su attrezzature specifiche (gru, ponteggi, escavatori). Per chi opera su ponteggi, è richiesta specifica formazione ex art. 136 e Allegato XXI D.Lgs 81/08. Per chi usa gru su autocarro o attrezzature dell'Accordo SR 22/02/2012, è richiesta l'abilitazione specifica.
Gestione operativa del somministrato in cantiere: check-list pre-missione
Prima di inviare un lavoratore somministrato in un cantiere edile, l'agenzia dovrebbe verificare sistematicamente: formazione generale 4 ore aggiornata (non scaduta da oltre cinque anni); eventuale formazione specifica 12 ore settore costruzioni, se il somministrato la possiede già da precedente missione (da riconoscere previa verifica della documentazione); abilitazioni specifiche richieste dalla mansione (operatore gru, escavatorista, addetto ponteggi, carristaabile, ecc.); idoneità sanitaria alla mansione specifica (verifica dell'ultimo giudizio del medico competente); assenza di controindicazioni per lavori in quota, lavori in ambienti confinati, uso di agenti chimici.
L'impresa edile utilizzatrice deve integrare il check pre-missione con la verifica dei requisiti specifici del cantiere: accesso al PSC per la parte rilevante per la mansione del somministrato; consegna della tessera di riconoscimento ex art. 18 c. 1 lett. u) D.Lgs 81/08 (obbligatoria in cantiere per tutti i lavoratori, compresi i somministrati); inclusione del somministrato nel piano di emergenza e di evacuazione del cantiere; designazione del preposto responsabile del coordinamento del somministrato nel cantiere.
Il preposto dell'impresa edile utilizzatrice ha un ruolo chiave per i lavoratori somministrati in cantiere: deve vigilare sull'osservanza delle misure di sicurezza da parte di tutti i lavoratori del suo settore, compresi i somministrati, e deve segnalare immediatamente al responsabile di cantiere qualunque situazione di pericolo. L'art. 19 D.Lgs 81/08, come riformato dal D.L. 146/2021, ha rafforzato significativamente i poteri e le responsabilità del preposto: ora ha anche il potere di interrompere i lavori in caso di pericolo grave e imminente.
Lavori in ambienti confinati e somministrazione
I lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (es. fogne, serbatoi, cisterne, cunicoli) sono tra i lavori ad altissimo rischio presenti nei cantieri e negli stabilimenti industriali. Il DPR 14 settembre 2011 n. 177 disciplina le qualifiche e i requisiti delle imprese che eseguono questi lavori: il 30% del personale addetto deve aver frequentato corsi di formazione specifici (ex art. 3 c. 1 lett. b) DPR 177/2011), con addestramento documentato sulle procedure di accesso, monitoraggio dell'atmosfera, uso dei DPI idonei e procedure di soccorso.
Per i lavoratori somministrati adibiti a lavori in ambienti confinati, l'impresa utilizzatrice deve verificare che il somministrato abbia frequentato la formazione specifica prevista dal DPR 177/2011, oltre alla formazione SSL standard. Non è sufficiente la sola formazione specifica 12 ore settore costruzioni o industria: i lavori in ambienti confinati richiedono un percorso formativo ulteriore, che in genere dura da 8 a 16 ore in funzione del ruolo (lavoratore, preposto, supervisore) e include prove pratiche in ambienti simulati.
In caso di incidente in ambiente confinato con coinvolgimento di un lavoratore somministrato, l'accertamento della responsabilità investe sia il somministratore (formazione generale e verifica delle competenze) sia l'utilizzatore (formazione specifica ex DPR 177/2011, addestramento, sorveglianza sanitaria, dotazione DPI adeguati). La gravità degli incidenti in ambienti confinati — che in Italia causano ancora decine di vittime all'anno — rende questo settore uno dei più critici per la gestione del rischio nella somministrazione.
Patente a crediti e lavoratori somministrati: prospettive
Il sistema della patente a crediti è in fase di consolidamento normativo e applicativo. L'INL ha pubblicato le prime circolari operative, ma diversi aspetti rimangono da definire, tra cui le modalità esatte di attribuzione e decurtazione dei crediti in caso di violazioni che coinvolgono lavoratori somministrati. La tendenza del legislatore e dell'amministrazione è quella di considerare l'utilizzatore (impresa edile esecutrice) il soggetto principalmente responsabile per tutto ciò che avviene nel cantiere sotto la sua direzione, incluse le condizioni di lavoro dei somministrati.
Per le agenzie per il lavoro che inviano lavoratori nei cantieri edili, il sistema della patente a crediti introduce un nuovo incentivo a garantire la piena conformità formativa dei somministrati: una decurtazione di crediti a carico dell'utilizzatore per violazioni relative a un somministrato non formato può deteriorare il rapporto commerciale tra agenzia e cliente edile. La formazione impeccabile dei somministrati diventa quindi anche un elemento di tutela del rapporto commerciale.
Le agenzie più avanzate stanno integrando nel proprio sistema gestionale la tracciabilità delle missioni in cantiere, con campi specifici per: data di inizio e fine missione in cantiere, numero del cantiere, nominativo del CSE, attestati formativi specifici per quel cantiere, giudizio di idoneità alla mansione specifica (lavori in quota, ambienti confinati, ecc.). Questo livello di tracciabilità è la condizione per rispondere prontamente in caso di contestazione da parte dell'INL o del CSE e per dimostrare la diligenza del somministratore nella gestione della sicurezza dei propri lavoratori.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 27 patente a crediti (nuovo testo) (normattiva.it)
- D.L. 2 marzo 2024 n. 19 — art. 29 patente a crediti cantieri (convertito L. 56/2024) (normattiva.it)
- DPR 14 settembre 2011 n. 177 — qualifiche e formazione lavori ambienti confinati (normattiva.it)
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — abilitazione attrezzature di lavoro (gazzettaufficiale.it)
- INL — Portale patente a crediti cantieri (istruzione operativa) (ispettorato.gov.it)
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