- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1264 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 26 DUVRI e coordinamento interferenze · Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 13 febbraio 2011 — DUVRI appalti · D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 — art. 25-septies responsabilità enti sicurezza
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Quando il DUVRI è obbligatorio nella somministrazione
L'art. 26 D.Lgs 81/08 impone la redazione del DUVRI al committente che affida lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi nell'ambito della propria unità produttiva. Nella somministrazione di lavoro, il rapporto tra committente e somministratore è un contratto commerciale di somministrazione, non un appalto in senso tecnico. Tuttavia, quando nell'unità produttiva dell'utilizzatore operano contemporaneamente: lavoratori somministrati (di una o più agenzie), lavoratori di appaltatori, lavoratori autonomi o dipendenti diretti dell'utilizzatore — si generano rischi da interferenza che il DUVRI deve valutare.
La prassi prevalente — confermata dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2011 e dalla giurisprudenza amministrativa — è quella di includere i lavoratori somministrati nel campo di applicazione dell'art. 26, in quanto soggetti che operano nel sito dell'utilizzatore con continuità e in contatto con lavoratori di altri soggetti. Il DUVRI quindi deve essere redatto ogni volta che esistono rischi da interferenza tra somministrati, appaltatori e dipendenti diretti, indipendentemente dalla qualificazione formale del contratto.
Esistono esenzioni: le mere forniture di materiali o attrezzature prive di posa in opera (art. 26 c. 3-bis D.Lgs 81/08) e i servizi di natura intellettuale non configurano un obbligo di DUVRI. In questi casi, tuttavia, l'obbligo informativo ex art. 36 e formativo ex art. 37 rimane integro. La valutazione caso per caso da parte del RSPP dell'utilizzatore è essenziale per non incorrere né nell'omissione né nell'eccesso di formalismi.
Chi redige il DUVRI e chi firma
Il DUVRI è redatto dal committente-utilizzatore: ha la disponibilità del sito, conosce i rischi del ciclo produttivo, governa i flussi di lavoro delle diverse imprese presenti. Ex art. 26 c. 2 D.Lgs 81/08, i datori di lavoro dei lavoratori di ditte terze (appaltatori) e il somministratore cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione, si coordinano nella gestione delle emergenze, si informano reciprocamente sui rischi specifici. Il documento finale è redatto dall'utilizzatore ma integra le informazioni fornite dagli altri soggetti.
Il DUVRI deve essere sottoscritto dall'utilizzatore (committente) e dall'appaltatore/somministratore per la parte che li riguarda. La mancata firma del somministratore non esonera l'utilizzatore dall'obbligo: è il committente il responsabile principale della redazione e dell'aggiornamento. Il RSPP dell'utilizzatore o il consulente SSL incaricato redige materialmente il documento; il RSPP del somministratore fornisce le informazioni sui propri lavoratori e sui rischi che portano nel sito.
In situazioni complesse — stabilimento con più agenzie somministratrici contemporanee, cantiere con committente, appaltatore principale, sub-appaltatori e somministrati — il DUVRI può diventare un documento articolato con sezioni per ciascuna combinazione di interferenza. In questi casi, la redazione professionale da parte di un RSPP esperto è essenziale per non tralasciare combinazioni di rischio rilevanti e per mantenere il documento aggiornabile in modo dinamico.
Contenuto minimo del DUVRI nella somministrazione
Il DUVRI deve contenere, come minimo: la descrizione dell'attività committente e delle attività appaltate o somministrate; l'elenco dei rischi specifici del sito committente che possono interferire con le attività esternalizzate; l'elenco dei rischi specifici delle attività esternalizzate che possono interferire con le attività del committente o con le altre ditte presenti; le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza; la designazione dei referenti per il coordinamento; i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 c. 5).
Per la somministrazione in particolare, il DUVRI deve indicare: le mansioni dei lavoratori somministrati, i reparti o le aree in cui operano, le attrezzature che utilizzano, i punti di interferenza con i lavoratori diretti e con gli appaltatori (es. corridoi di movimentazione condivisi, impianti a uso promiscuo, spogliatoi, mense, aree di carico/scarico). Deve anche prevedere le procedure di coordinamento per le emergenze: chi avvisa chi, chi assume la guida dell'evacuazione, dove si trovano i punti di raccolta.
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso includono le spese per DPI specifici per i rischi da interferenza, la segnaletica di sicurezza aggiuntiva, le procedure di coordinamento delle emergenze, la formazione dei lavoratori sui rischi da interferenza. Questi costi devono essere quantificati e non possono essere negoziati al ribasso tra committente e appaltatore/somministratore: la loro riduzione unilaterale configura una violazione dell'art. 26 c. 5 D.Lgs 81/08.
DUVRI, appalto e somministrazione: la distinzione rilevante
La compresenza di appalti e somministrazione nello stesso sito produce una situazione in cui il DUVRI deve coprire più livelli di interferenza: tra i dipendenti dell'utilizzatore e i lavoratori somministrati, tra i dipendenti dell'utilizzatore e gli appaltatori, tra i lavoratori somministrati e gli appaltatori, e — in caso di più agenzie — tra i lavoratori somministrati di agenzie diverse. Questa complessità rende il DUVRI un documento stratificato che richiede un aggiornamento frequente.
L'elemento più critico è che la somministrazione di lavoro non è un appalto di servizi: il somministrato lavora sotto la direzione dell'utilizzatore, non dell'agenzia. Questo significa che il somministratore non è un appaltatore in senso tecnico e non risponde direttamente per l'esecuzione delle attività nel sito. Tuttavia, ai fini del DUVRI, il somministratore fornisce informazioni sui propri lavoratori (competenze, formazione, stato di salute) e coopera nell'analisi dei rischi da interferenza, come qualunque datore di lavoro esterno che porta lavoratori nel sito dell'utilizzatore.
Una corretta gestione del DUVRI nella somministrazione richiede che nel contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore sia inserita una clausola SSL che preveda: l'impegno dell'agenzia a fornire le informazioni necessarie per il DUVRI, l'impegno dell'utilizzatore a informare l'agenzia di ogni aggiornamento significativo, la procedura di scambio di informazioni in caso di infortunio o quasi-infortunio, la designazione di referenti SSL per il coordinamento.
Sanzioni per la mancata redazione del DUVRI
La mancata elaborazione del DUVRI, quando dovuta, è sanzionata dall'art. 55 c. 5 lett. d) D.Lgs 81/08 con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 3.000 a 9.000 euro. La sanzione è a carico del committente-utilizzatore, che è il soggetto tenuto alla redazione. In caso di infortunio del lavoratore somministrato (o di un appaltatore) riconducibile a un rischio da interferenza non valutato nel DUVRI, la sanzione penale si aggiunge a quella per lesioni o omicidio colposo.
L'aggravante della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001 — artt. 25-septies — può colpire sia l'utilizzatore sia il somministratore nei limiti della propria sfera di obblighi. Per l'utilizzatore, la mancanza del DUVRI in un contesto in cui era obbligatorio è uno degli indicatori di assenza di un sistema organizzativo SSL efficace, che può portare all'applicazione della responsabilità 231. La previsione di un modello 231 con specifici protocolli sulla sicurezza degli appalti e della somministrazione è la principale attenuante.
Vale la pena ricordare che il DUVRI è un documento dinamico: deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le lavorazioni, i soggetti presenti nel sito, le attrezzature, le procedure. Un DUVRI elaborato una sola volta e mai aggiornato può essere considerato sostanzialmente mancante dall'ispettore o dal giudice, se lo stato del sito si è significativamente modificato rispetto a quello descritto nel documento. L'aggiornamento periodico — almeno annuale e ad ogni modifica rilevante — è parte integrante dell'obbligo.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
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