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Per il datore di lavoro

Formazione SSL per rischio medio e alto: obblighi dell'impresa utilizzatrice con lavoratori somministrati

Quando un lavoratore interinale è inviato in un'impresa con codice ATECO classificato a rischio medio o alto, la formazione specifica cambia in modo significativo: durata, contenuti e documentazione devono seguire prescrizioni precise. Ecco tutto quello che l'utilizzatore deve sapere prima di avviare la missione.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 7 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
7 min (1389 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 37 formazione e addestramento · Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione SSL attrezzature e lavoratori

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Come si determina il livello di rischio dell'utilizzatore

Il livello di rischio che determina la durata della formazione specifica ex art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 81/08 dipende dal codice ATECO dell'impresa utilizzatrice, non da quello del somministratore. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ripreso e aggiornato dall'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025, classifica i codici ATECO in tre macro-livelli: basso (4 ore di formazione specifica), medio (8 ore) e alto (12 ore). Il lavoratore somministrato segue le stesse regole del dipendente diretto dell'utilizzatore.

È essenziale che l'agenzia somministratrice, in fase di stipula del contratto commerciale, acquisisca il codice ATECO dell'utilizzatore e lo registri nel fascicolo del lavoratore. Se il somministrato è già in possesso di una formazione specifica erogata per un precedente utilizzatore con lo stesso livello di rischio, l'Accordo Rep. 78/CSR consente il riconoscimento, a condizione che i contenuti siano coerenti con la mansione attuale e che non sia trascorso il periodo di aggiornamento quinquennale.

In presenza di mansioni che comportano rischi specifici aggiuntivi rispetto al profilo ATECO (es. lavori in quota, uso di agenti chimici pericolosi, esposizione ad agenti biologici), la formazione deve essere integrata con i moduli specifici previsti dalle norme di settore, anche se il codice ATECO di base è classificato a rischio basso o medio. Il principio della formazione adeguata al rischio effettivo si applica anche ai lavoratori somministrati.

Contenuti della formazione specifica a rischio medio (8 ore)

La formazione specifica per i lavoratori operanti in aziende con codice ATECO a rischio medio ha una durata minima di 8 ore. I contenuti previsti dall'Accordo SR 21/12/2011 e confermati dall'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 comprendono: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, procedure di sicurezza riferite alle mansioni, dispositivi di protezione individuale, segnaletica di sicurezza, procedure di gestione delle emergenze.

Per i lavoratori somministrati destinati a settori manifatturieri, commerciali o di servizi a rischio medio (es. commercio al dettaglio ATECO 47, servizi di ristorazione ATECO 56, trasporto e magazzinaggio ATECO 49-52), la formazione deve includere esercitazioni pratiche sulle procedure operative di sicurezza della specifica unità produttiva. La parte pratica — uso corretto delle attrezzature, prova di evacuazione, corretta vestizione dei DPI — non è delegabile alla FAD e deve svolgersi in presenza presso il sito dell'utilizzatore.

L'utilizzatore che forma il somministrato ai sensi del modulo da 8 ore assolve il proprio obbligo legale. Se il lavoratore cambia mansione o unità produttiva all'interno dello stesso utilizzatore, occorre valutare se i rischi aggiuntivi richiedono un'integrazione formativa. La documentazione (registro presenze, attestato nominativo) deve essere conservata dall'utilizzatore e copia consegnata al lavoratore e al somministratore.

Contenuti della formazione specifica a rischio alto (12 ore)

Per i lavoratori somministrati inviati in imprese con codice ATECO classificato a rischio alto — costruzioni, industria pesante, chimica, estrazione, settore energetico — la formazione specifica sale a 12 ore e si arricchisce di contenuti approfonditi sui rischi specifici del comparto. L'Accordo SR 21/12/2011 prevede che il modulo da 12 ore includa una parte teorica obbligatoria e una parte pratica di addestramento documentato, che copra i principali rischi fisici, chimici, biologici e ergonomici presenti nel sito.

Per i settori ad alto rischio, la formazione specifica si sovrappone e si integra con percorsi di abilitazione specifici previsti da norme speciali: l'Accordo SR 22/02/2012 per le attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, PLE, gru, trattori), la normativa sui lavori in quota (artt. 105-113 D.Lgs 81/08 con obbligo di addestramento specifico), il D.Lgs 81/08 Titolo VIII per agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni). L'interinale che deve usare un carrello elevatore in un'impresa ad alto rischio non basta che abbia la formazione specifica 12 ore: serve anche il corso di abilitazione carrelli ex Accordo 22/02/2012.

La gestione dei lavoratori somministrati in contesti ad alto rischio richiede all'utilizzatore un iter più articolato prima dell'avvio della missione: verifica delle competenze pregresse del somministrato, pianificazione della formazione specifica e dell'addestramento, eventuale affiancamento iniziale da parte di un preposto, registrazione dell'idoneità alla mansione. L'agenzia somministratrice dovrebbe richiedere all'utilizzatore una dichiarazione di avvenuta formazione prima di considerare la missione regolare sotto il profilo SSL.

Addestramento pratico: obbligo distinto dalla formazione

L'addestramento è una categoria distinta dalla formazione: l'art. 37 c. 5 D.Lgs 81/08 lo definisce come «l'insieme delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro». Per i DPI di terza categoria (facciali filtranti FFP2/FFP3, autorespiratori, imbracature, guanti anti-taglio A-E) e per gli otoprotettori, l'addestramento è obbligatorio per legge indipendentemente dal livello di rischio dell'azienda.

Per i lavoratori somministrati, l'addestramento è integralmente a carico dell'utilizzatore e deve avvenire prima che il lavoratore inizi ad operare in autonomia con l'attrezzatura o il DPI in questione. Deve essere documentato con verbale firmato dal lavoratore e dal formatore, che descriva le operazioni pratiche svolte, le attrezzature utilizzate durante l'esercitazione, i criteri di valutazione dell'apprendimento. Il verbale va conservato nel fascicolo del lavoratore.

Un errore frequente è quello di considerare la formazione specifica 8 o 12 ore sufficiente per qualsiasi rischio del sito, senza erogare l'addestramento specifico sulle singole attrezzature o sui DPI particolari richiesti dalla mansione. In caso di infortunio per uso improprio di un'attrezzatura per la quale l'addestramento non risulta documentato, la responsabilità dell'utilizzatore è praticamente certa, anche se la formazione specifica è stata erogata regolarmente.

Documentazione e tracciabilità per l'utilizzatore

L'utilizzatore che eroga la formazione specifica e l'addestramento a lavoratori somministrati deve conservare: registro presenze con i dati anagrafici del lavoratore, la data, la durata, il luogo, il nominativo del formatore; attestato nominativo firmato dal formatore e dal responsabile dell'ente erogante; verbale di addestramento per ciascuna attrezzatura e DPI; eventuale documentazione del test di apprendimento finale.

Copia dell'attestato deve essere consegnata al lavoratore (che ha diritto alla documentazione della propria formazione) e al somministratore (che deve conservarla nel fascicolo del dipendente). Questa condivisione documentale è spesso trascurata nella prassi, ma è indispensabile per la gestione delle missioni future: se il somministrato viene inviato a un nuovo utilizzatore con lo stesso profilo di rischio, la formazione pregressa può essere riconosciuta solo se la documentazione è disponibile e verificabile.

Per la FAD sincrona (quando utilizzata per la parte teorica della formazione specifica), l'Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025 richiede log di accesso/uscita con timestamp, verifica dell'identità del partecipante, valutazione dell'apprendimento con soglia minima di superamento, attestato nominativo con riferimento alla modalità erogativa. La parte pratica — addestramento, simulazioni, uso delle attrezzature — rimane in presenza anche quando la teoria è erogata in FAD.

Casi pratici: rischio medio e rischio alto a confronto

Caso A — Addetto alla logistica in magazzino GDO (ATECO 47.11, rischio medio). Il somministrato riceve 4 ore di formazione generale dall'agenzia prima della missione. L'utilizzatore eroga 8 ore di formazione specifica (rischi specifici del magazzino: movimentazione manuale dei carichi, uso del muletto manuale, emergenze). Prima dell'uso del carrello elevatore elettrico, eroga il corso di abilitazione ex Accordo 22/02/2012 (8 ore) e addestra il lavoratore sull'uso dei guanti anti-taglio (DPI terza categoria) con verbale firmato. Tutto documentato.

Caso B — Operaio di produzione in fonderia (ATECO 24.51, rischio alto). L'agenzia eroga 4 ore di formazione generale in FAD sincrona. L'utilizzatore eroga 12 ore di formazione specifica (rischi chimici: fumi metallici; rischi fisici: calore radiante, rumore superiore ai valori limite di esposizione ex art. 189 D.Lgs 81/08; rischi meccanici: macchinari di produzione). Addestramento documentato su: uso del facciale filtrante FFP3 (DPI III categoria), otoprotettori, guanti resistenti al calore. Visita preventiva audiologica e pneumologica dal medico competente dell'utilizzatore prima dell'avvio della missione.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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