- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 7 min (1353 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 37 formazione lavoratori · D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 — art. 25 riforma Biagi · D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 — art. 23 e 35 somministrazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il quadro normativo di riferimento
La somministrazione di lavoro è disciplinata oggi dagli artt. 30-40 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act dei contratti), che ha incorporato e aggiornato il precedente impianto del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (riforma Biagi). L'art. 25 del D.Lgs 276/2003, richiamato anche dalla giurisprudenza più recente, stabilisce che nel contratto di somministrazione le parti devono indicare chi assume gli obblighi di formazione e informazione previsti dal D.Lgs 81/08. In assenza di indicazione contrattuale, vale il regime legale suppletivo.
Il regime legale suppletivo — applicabile quando il contratto commerciale di somministrazione tace — si desume dall'art. 35 c. 4 del D.Lgs 81/2015 e dall'art. 23 c. 5 dello stesso decreto: il somministratore eroga la formazione generale di cui all'art. 37 c. 1 lett. a) del Testo Unico Sicurezza (4 ore), mentre l'utilizzatore eroga la formazione specifica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b) (da 4 a 12 ore in funzione del livello di rischio ATECO) e l'addestramento pratico sulle attrezzature e sui DPI.
L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha confermato e razionalizzato questa ripartizione, stabilendo anche le modalità ammesse per ciascuna tipologia (FAD sincrona, aula, blended) e i requisiti documentali minimi degli attestati nominativi. È il documento tecnico di riferimento per ogni ente di formazione che eroga corsi SSL ai lavoratori somministrati.
Cosa finanzia il somministratore (agenzia per il lavoro)
Il somministratore è datore di lavoro formale del lavoratore interinale: stipula il contratto di lavoro, versa la retribuzione e i contributi, denuncia il lavoratore all'INAIL. In questa veste, l'agenzia è tenuta per legge a erogare — a proprie spese — la formazione generale ex art. 37 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08: 4 ore di contenuti su concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti SSL, organi di vigilanza. Questa parte è trasversale alla mansione e non dipende dall'utilizzatore di destinazione.
Le agenzie strutturate erogano la formazione generale in FAD sincrona (videoconferenza con registro presenze digitale, log accesso/uscita e valutazione apprendimento), conformemente all'Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/04/2025. Il costo è a carico dell'agenzia e può essere parzialmente coperto attingendo ai Conti Formazione di Forma.Temp, il fondo bilaterale del settore finanziato dal contributo del 4% sulla retribuzione lorda dei somministrati a tempo determinato.
Rientra negli obblighi del somministratore anche l'informazione iniziale sui rischi generici connessi alla mansione ex art. 36 D.Lgs 81/08 e la consegna di un'informativa scritta prima dell'avvio della missione. Questa informativa non è formazione (non genera un attestato), ma è atto obbligatorio documentabile e rilevante in caso di infortunio del lavoratore somministrato.
Cosa finanzia l'utilizzatore (impresa cliente)
L'impresa utilizzatrice è datore di lavoro «sostanziale» per quanto riguarda la concreta prestazione del somministrato: dirige il lavoro, fornisce le attrezzature, gestisce la sicurezza del sito. Per questo è tenuta a erogare — a proprie spese — la formazione specifica ex art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 81/08 (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto in base al codice ATECO dell'utilizzatore) e l'addestramento sull'uso delle attrezzature concretamente affidate e sui DPI di terza categoria.
La sorveglianza sanitaria specifica per i rischi della mansione — visite preventive e periodiche, giudizi di idoneità — è ugualmente a carico dell'utilizzatore, che nomina il proprio medico competente. Se il lavoratore somministrato è adibito a lavori con rischi specifici (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali), il protocollo sanitario aziendale dell'utilizzatore si applica integralmente, senza eccezioni legate alla natura del rapporto di lavoro.
L'utilizzatore sostiene anche i costi della fornitura dei DPI (artt. 77-79 D.Lgs 81/08), delle eventuali abilitazioni su attrezzature specifiche (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru su autocarro ex Accordo SR 22/02/2012), della formazione antincendio e di primo soccorso se la mansione lo richiede. Tutti questi costi non possono essere ribaltati sul somministratore in assenza di patto scritto.
Il patto scritto nel contratto commerciale di somministrazione
L'art. 23 c. 5 D.Lgs 81/2015 ammette che le parti possano derogare per iscritto al regime legale suppletivo: il contratto commerciale di somministrazione può prevedere che gli obblighi di formazione e informazione — anche quelli specifici della mansione — siano integralmente assunti dal somministratore, dietro corrispettivo concordato. In tal caso l'utilizzatore è esonerato da quegli adempimenti, ma la clausola deve essere chiara, espressa e non desumibile per fatti concludenti.
Nella pratica, le agenzie strutturate inseriscono nei contratti una clausola SSL standard che ripartisce puntualmente gli adempimenti delle due parti, stabilisce i tempi di erogazione, definisce il flusso documentale (chi consegna gli attestati a chi, entro quale termine) e le conseguenze dell'inadempimento. Una clausola ben redatta riduce drasticamente il rischio di contestazioni in caso di infortunio e di ispezioni.
La clausola può prevedere anche la formazione "in bianco" (a prescindere dalla destinazione finale del lavoratore), purché i contenuti siano allineati al livello di rischio dell'utilizzatore previsto al momento della stipula del contratto. Se il lavoratore viene successivamente inviato in un'impresa con rischio più elevato, la formazione specifica deve essere integrata a cura dell'utilizzatore.
Forma.Temp e il rimborso dei costi formativi
Forma.Temp — il fondo bilaterale dei lavoratori in somministrazione istituito ai sensi del DM 12 dicembre 2008 — è lo strumento principale con cui le agenzie finanziano la formazione obbligatoria SSL dei propri somministrati. Il fondo si articola in Conti Formazione individuali di ciascuna agenzia (alimentati dalla quota 4% sulla retribuzione) e in Conti di Sistema per iniziative settoriali. La formazione ex art. 37 D.Lgs 81/08 è espressamente finanziabile sui Conti Formazione.
Per accedere al rimborso, l'agenzia deve presentare un progetto formativo al fondo, mantenere la documentazione di evidenza richiesta (registro presenze, log FAD, attestati nominativi, valutazione apprendimento) e rendicontare le spese sostenute secondo le regole del Regolamento Forma.Temp. Un ente di formazione che opera in questo comparto deve essere in grado di produrre la documentazione nella forma che il fondo richiede.
Il costo effettivo a carico dell'agenzia, al netto del rimborso Forma.Temp, dipende dal volume di lavoratori formati e dall'accordo con l'ente formatore. Per le agenzie con volumi significativi (oltre 50 somministrati l'anno), è opportuno negoziare un programma volume con l'ente formatore che includa tariffe a scaglione, slot riservati su calendario FAD e documentazione conforme alla rendicontazione del fondo.
Sanzioni per chi non forma
L'omissione della formazione generale da parte del somministratore e l'omissione della formazione specifica da parte dell'utilizzatore sono fattispecie sanzionate separatamente dall'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ciascun lavoratore non formato. La sanzione si cumula per ogni lavoratore non formato, quindi le violazioni seriali raggiungono rapidamente importi rilevanti.
In caso di infortunio del somministrato riconducibile a omissione formativa, la responsabilità penale si attiva ex artt. 589 (omicidio colposo) o 590 (lesioni colpose) c.p. con violazione delle norme antinfortunistiche. La procedibilità è d'ufficio e le pene sono significativamente superiori. La responsabilità colpisce la persona fisica (datore di lavoro, dirigente, preposto) e, per via della L. 231/2001, anche l'ente (sanzioni pecuniarie e interdittive).
La sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs 81/08, introdotta con la riforma del D.L. 146/2021, è applicabile sia all'utilizzatore sia — nei limiti della propria competenza formativa — al somministratore. La revoca richiede la regolarizzazione degli adempimenti e il pagamento di una somma aggiuntiva. La corretta tenuta dei registri formativi è la principale difesa in caso di ispezione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — art. 37 formazione lavoratori (normattiva.it)
- D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 — art. 25 riforma Biagi (normattiva.it)
- D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 — art. 23 e 35 somministrazione (normattiva.it)
Fonti
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