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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

DVR e informativa rischi per i lavoratori somministrati: accesso e obblighi dell'utilizzatore

Il lavoratore interinale non è un ospite temporaneo dell'impresa utilizzatrice: ha gli stessi diritti informativi del dipendente diretto. Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'utilizzatore deve contemplare la sua presenza, e l'informativa sui rischi specifici della mansione deve essere consegnata prima dell'avvio della prestazione.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 7 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
7 min (1411 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — artt. 28, 29, 36, 50 DVR e informazione · D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 — art. 35 obblighi somministrazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Il DVR deve includere i lavoratori somministrati

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 28 D.Lgs 81/08 è il documento cardine della prevenzione aziendale: deve contenere la valutazione di tutti i rischi presenti nell'unità produttiva, inclusi quelli derivanti dalla presenza di lavoratori somministrati. L'art. 28 non fa distinzioni tra dipendenti diretti e somministrati: tutti i lavoratori che operano nel sito — indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto — rientrano nella valutazione.

L'utilizzatore che accoglie lavoratori somministrati deve aggiornare il DVR ogni volta che la presenza di nuovi somministrati introduce rischi aggiuntivi o modifica quelli esistenti: nuove mansioni, nuove attrezzature affidate, nuovi rischi di interferenza. In caso di ispezione, la mancata inclusione dei somministrati nel DVR è una non conformità grave, che può configurare l'aggravante in caso di infortunio e la violazione dell'art. 29 c. 3 D.Lgs 81/08.

Il DVR del somministratore (agenzia) ha un contenuto diverso: valuta i rischi della propria unità produttiva (uffici, aule formative, sedi amministrative) e i rischi generici connessi all'attività di somministrazione (stress lavoro-correlato, rischio biologico per i recruiter, rischi ergonomici per il personale di back-office). Non valuta i rischi specifici delle missioni dei somministrati: quello è compito dell'utilizzatore.

L'informativa sui rischi specifici (art. 36 D.Lgs 81/08)

L'art. 36 D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di fornire a ciascun lavoratore — quindi anche al somministrato — informazioni adeguate su: rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali; pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose; misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Per i lavoratori somministrati, l'informativa ex art. 36 è duplice: il somministratore eroga l'informativa sui rischi generici della mansione prima dell'avvio della missione (spesso integrata nella formazione generale); l'utilizzatore eroga l'informativa sui rischi specifici del proprio sito produttivo all'inizio della missione, prima che il lavoratore inizi ad operare. Quest'ultima informativa deve essere contestuale al sito e alla mansione concreta, non generica.

L'informativa dell'utilizzatore deve essere documentata: in molte imprese viene formalizzata con un modulo di presa visione firmato dal lavoratore, che elenca i rischi specifici della mansione e le misure di prevenzione adottate. Questo documento, conservato nel fascicolo del lavoratore presso l'utilizzatore, è uno degli elementi che l'ispettore verifica in sede di accesso. La sua assenza, in caso di infortunio, è un indicatore di omessa informazione che pesa significativamente nell'accertamento della responsabilità.

Il diritto di accesso del lavoratore somministrato al DVR

Il lavoratore somministrato, in quanto lavoratore dell'unità produttiva dell'utilizzatore ai fini della sicurezza sul lavoro, ha diritto di accedere al DVR dell'utilizzatore nella stessa misura dei dipendenti diretti, per le parti che lo riguardano. Questo diritto è esercitato tipicamente tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): il somministrato che opera per un periodo significativo nell'impresa ha il diritto di essere rappresentato dall'RLS dell'utilizzatore.

Il DVR non è un documento pubblico accessibile a chiunque, ma è consultabile dal lavoratore (e dal suo RLS) su richiesta, nei modi concordati con il datore di lavoro, senza che ciò comprometta la riservatezza delle informazioni industriali contenute. L'art. 18 c. 1 lett. o) D.Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro (nella somministrazione: l'utilizzatore) a «consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)» (il DVR).

In imprese con numerosi somministrati di diverse agenzie, può emergere la questione della rappresentanza: l'RLS dell'utilizzatore rappresenta i somministrati per i rischi del sito, mentre il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) rappresenta i lavoratori somministrati nei confronti del somministratore. La doppia rappresentanza è possibile e prevista dal sistema, anche se in pratica richiede una certa maturità delle relazioni industriali aziendali.

Aggiornamento del DVR in caso di cambio mansione del somministrato

Quando un lavoratore somministrato cambia mansione all'interno dell'impresa utilizzatrice — anche temporaneamente — si può verificare un cambiamento del profilo di rischio che richiede un aggiornamento del DVR o, quantomeno, una revisione della valutazione del rischio per quella specifica mansione. L'art. 29 c. 3 D.Lgs 81/08 prevede che la valutazione dei rischi sia aggiornata ogni volta che si verificano mutamenti significativi nelle lavorazioni, compresa l'assegnazione di nuove mansioni ai lavoratori.

Per i lavoratori somministrati con missioni brevi e alta rotazione, la gestione del DVR è più complessa rispetto ai dipendenti fissi: l'utilizzatore deve avere una valutazione per mansione (non per singolo lavoratore) già pronta e aggiornata, in modo da poter informare rapidamente il somministrato sui rischi della nuova mansione senza dover attendere la redazione di una nuova valutazione. Una buona pratica è quella di strutturare il DVR per profili di mansione, con schede di rischio specifiche consultabili in tempo reale.

Quando il cambio di mansione comporta l'adibizione a rischi superiori rispetto a quelli valutati nella formazione già erogata, l'utilizzatore non può limitarsi ad aggiornare il DVR: deve anche integrare la formazione specifica e, se necessario, l'addestramento del lavoratore. Solo dopo aver completato questi adempimenti il somministrato può essere adibito in autonomia alla nuova mansione.

Il ruolo del RLS e del RLST nella somministrazione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato nell'ambito dei lavoratori dell'impresa. Nella somministrazione, il lavoratore interinale opera per un periodo che può andare da poche settimane a diversi anni: per la durata della missione, è equiparato ai lavoratori dell'utilizzatore anche ai fini della partecipazione alla vita elettiva del sistema SSL. Nelle imprese che eleggono periodicamente l'RLS, il somministrato con missione pluriennale può quindi partecipare all'elezione.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è invece la figura prevista per le imprese che non raggiungono la soglia per l'elezione dell'RLS interno e per i lavoratori privi di rappresentanza nel sito in cui operano. Per i lavoratori somministrati, il RLST può agire nei confronti del somministratore (agenzia) per le questioni relative al rapporto di lavoro formale, come la formazione generale e la sorveglianza sanitaria di base.

In caso di infortunio del somministrato, sia l'RLS dell'utilizzatore sia il RLST del somministratore hanno diritto di accedere alle informazioni sull'evento e di partecipare all'indagine interna. L'art. 50 D.Lgs 81/08 elenca puntualmente le prerogative dell'RLS: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva su valutazione dei rischi e misure di prevenzione, informazione su infortuni e malattie professionali, partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione.

Sanzioni per omessa informazione e DVR incompleto

L'omessa informazione ai lavoratori — inclusi i somministrati — ex art. 36 D.Lgs 81/08 è sanzionata dall'art. 55 c. 5 lett. a) con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.315 a circa 5.699 euro per ciascun lavoratore non informato. La sanzione si applica al datore di lavoro dell'utilizzatore, che è il soggetto tenuto all'informativa specifica sui rischi del sito.

La mancata valutazione dei rischi (DVR assente o incompleto nelle parti relative ai somministrati) configura invece la violazione dell'art. 29 c. 1 D.Lgs 81/08, sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 2.739 a circa 7.014 euro. In caso di infortuni occorsi a lavoratori per rischi non valutati nel DVR, la responsabilità penale si aggrava significativamente e la sanzione si cumula con quella per lesioni o omicidio colposo.

La sospensione dell'attività ex art. 14 D.Lgs 81/08 è prevista anche per la mancanza di DVR, oltre che per la mancata formazione. Un'impresa che accoglie lavoratori somministrati senza aver aggiornato il DVR per includere i rischi delle loro mansioni e senza aver consegnato l'informativa sui rischi è esposta a un cumulo di violazioni che può portare alla sospensione immediata dell'attività produttiva in caso di accesso ispettivo.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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