- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1109 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- L. 22 maggio 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo e agile · D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il quadro normativo: dalla L. 81/2017 alla L. 61/2021
Il lavoro agile (comunemente denominato «smart working») è disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 22 maggio 2017 n. 81. La legge definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali fissi, nell'ambito di quanto stabilito dall'accordo individuale con il lavoratore e nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1, L. 81/2017).
Sul versante della sicurezza, l'art. 22 della L. 81/2017 è la norma cardine: il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
La L. 23 aprile 2021 n. 53 (conversione del D.L. 30/2021) ha introdotto alcune disposizioni aggiuntive relative all'emergenza pandemica, ma ha anche consolidato il quadro ordinario. In particolare ha confermato che il datore di lavoro può ricorrere allo smart working anche in assenza di accordo individuale in presenza di lavoratori fragili o in condizioni di rischio sanitario, con comunicazione semplificata. La disciplina ordinaria del lavoro agile rimane però quella della L. 81/2017.
Il DVR e la valutazione dei rischi per il lavoratore agile
La L. 81/2017 non prevede esplicitamente che il datore di lavoro aggiorni il DVR per il lavoro agile, ma il D.Lgs 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi ai quali sono esposti i lavoratori (art. 28, comma 1). Quando i lavoratori operano in modalità agile, il datore di lavoro deve valutare i rischi connessi alle postazioni di lavoro fuori sede: ergonomia della postazione domestica, rischio elettrico, qualità dell'illuminazione, rischio da videoterminale, rischio psicosociale da isolamento e da deconnessione difficile.
Non è possibile effettuare un sopralluogo preventivo nelle abitazioni dei lavoratori, ma il datore può definire, nell'informativa di cui all'art. 22 L. 81/2017 e nell'accordo individuale, le caratteristiche minime che la postazione di lavoro domestica deve avere. Il lavoratore è a sua volta tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore e a non esporre a rischio se stesso e terzi, come previsto dagli artt. 20-21 del D.Lgs 81/08.
La valutazione dei rischi del lavoro agile deve essere inserita nel DVR o in un allegato specifico, identificando i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile, le tipologie di attività svolte fuori sede, i rischi specifici identificati e le misure adottate (informativa, formazione, dotazione DPI, criteri per la postazione di lavoro, fasce di reperibilità che limitano il rischio di iperconnessione).
L'informativa scritta ex art. 22 L. 81/2017: contenuti e periodicità
L'informativa che il datore deve consegnare al lavoratore agile e all'RLS, almeno annualmente, è il documento centrale degli obblighi di sicurezza nel lavoro agile. Non è un documento libero: deve individuare i rischi generali (comuni a tutti i lavoratori agili, come i rischi da videoterminale e l'ergonomia della postazione) e i rischi specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione nel caso concreto.
I contenuti minimi dell'informativa includono: descrizione dei rischi identificati per il lavoro agile (ergonomici, da videoterminale, elettrici, psicosociali); misure di prevenzione adottate; comportamenti corretti da tenere nella postazione di lavoro domestica; indicazioni per la segnalazione di infortuni e quasi-infortuni; criteri per la disconnessione e le fasce di reperibilità; nominativi di RSPP, medico competente e RLS; procedure in caso di emergenza.
L'informativa va aggiornata ogni volta che cambiano in modo significativo i rischi (per esempio quando il lavoratore agile inizia a usare nuove attrezzature o software) e comunque con cadenza almeno annuale. La consegna all'RLS è un obbligo distinto: l'RLS deve essere coinvolto nell'aggiornamento dell'informativa e ha diritto di formulare osservazioni. Con 123Formazione le aziende possono formare l'RLS sui rischi specifici del lavoro agile con percorsi dedicati.
La sorveglianza sanitaria nel lavoro agile
La sorveglianza sanitaria si applica anche ai lavoratori agili quando le mansioni svolte la richiedono: ad esempio i lavoratori che usano videoterminali per più di venti ore settimanali (con le detrazioni previste dall'art. 173 D.Lgs 81/08) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio da VDT indipendentemente dal luogo in cui svolgono la prestazione. Analogamente, se il lavoratore agile è esposto a rischi chimici, biologici o di altra natura nel luogo di lavoro alternativo, la sorveglianza va attivata.
Il medico competente deve essere informato dell'organizzazione del lavoro agile per poter adattare il protocollo sanitario. In particolare, l'ergonomia della postazione domestica è un elemento rilevante per la valutazione dei rischi muscoloscheletrici e per la sorveglianza dei lavoratori con pregresse patologie della colonna vertebrale o dell'arto superiore. Il medico può visitare il lavoratore anche su sua richiesta se ritiene i sintomi correlati al lavoro agile.
Domande frequenti sulla sicurezza nel lavoro agile
Il datore di lavoro deve andare a fare un sopralluogo a casa del lavoratore in smart working? No, la L. 81/2017 non prevede questo obbligo e sarebbe incompatibile con il diritto all'inviolabilità del domicilio. Il datore adempie agli obblighi di sicurezza attraverso l'informativa scritta, la formazione del lavoratore e la definizione di criteri minimi per la postazione domestica nell'accordo individuale.
Il DVR deve essere aggiornato quando si introduce lo smart working? Sì. L'introduzione del lavoro agile cambia l'organizzazione del lavoro e introduce rischi specifici (ergonomici, psicosociali, da iperconnessione) che devono essere valutati e inseriti nel DVR. La mancata valutazione espone il datore alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs 81/08 per il DVR inadeguato.
Lo smart working si applica a tutti i lavoratori? No. La L. 81/2017 prevede che il lavoro agile sia possibile per i lavoratori subordinati la cui prestazione sia compatibile con l'esecuzione in parte fuori sede. Non si applica ai lavoratori la cui mansione richieda necessariamente la presenza fisica (operatori di macchinari, addetti a magazzini fisici, personale sanitario di reparto). L'accordo individuale deve specificare le attività che possono essere svolte in modalità agile.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- L. 22 maggio 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo e agile (normattiva.it)
- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro (normattiva.it)
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