- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1087 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- L. 81/2017 – art. 23 Sicurezza e tutela nel lavoro agile · INAIL – Circolari e istruzioni sul lavoro agile
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il principio: copertura INAIL anche nel lavoro agile
L'art. 23 della L. 81/2017 stabilisce che il lavoratore agile è tutelato in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali «dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, inclusi gli infortuni in itinere». La norma estende quindi la tutela INAIL al di fuori della sede aziendale, comprendendo la prestazione svolta presso l'abitazione del lavoratore o in altri luoghi di lavoro alternativi.
Il principio è chiaro nella sua formulazione, ma la sua applicazione pratica ha generato controversie, soprattutto per gli infortuni avvenuti in luoghi privati dove il confine tra attività lavorativa e vita personale è meno netto che in un ufficio. L'INAIL ha emanato negli anni istruzioni operative e circolari per guidare la valutazione del nesso con l'attività lavorativa negli infortuni occorsi in smart working.
La tutela INAIL nel lavoro agile non è automatica: richiede sempre la verifica del nesso tra l'infortunio e lo svolgimento della prestazione lavorativa. La copertura non si estende a tutte le attività svolte nell'orario in cui il lavoratore dovrebbe teoricamente lavorare: occorre che l'infortunio sia avvenuto «in occasione di lavoro», nella fattispecie agile della connessione con la prestazione.
Il «nesso occasionale» nel lavoro agile
Nella tutela INAIL ordinaria (lavoro in sede) il requisito è l'«occasione di lavoro»: il lavoratore deve essere sul luogo di lavoro, nell'orario di lavoro e in connessione con l'attività lavorativa. Nel lavoro agile, dove il luogo di lavoro è variabile e può sovrapporsi agli spazi di vita privata, la valutazione si complica.
L'INAIL valuta il nesso occasionale nel lavoro agile in base a tre criteri cumulativi: il nesso temporale (l'infortunio è avvenuto durante l'orario di lavoro concordato), il nesso topografico (l'infortunio è avvenuto nello spazio destinato alla prestazione lavorativa o necessariamente connesso ad essa), il nesso finalistico (l'attività che ha causato l'infortunio era connessa alla prestazione lavorativa e non a un'attività personale autonoma). La mancanza anche di uno solo di questi elementi può escludere la tutela.
Il nesso topografico è quello che crea i maggiori problemi interpretativi nel lavoro domestico: un infortunio avvenuto in cucina durante una pausa caffè, in bagno, sulle scale di casa o in giardino può essere tutelato o meno a seconda delle circostanze. L'INAIL valuta se il lavoratore si stava spostando per una necessità connessa al lavoro (raggiungere una stampante, rispondere alla porta per una consegna di materiali aziendali) oppure per un'esigenza puramente personale.
Casi tutelati e casi esclusi: orientamenti INAIL
Sulla base delle circolari INAIL e della giurisprudenza disponibile, sono generalmente tutelati gli infortuni avvenuti: nella postazione di lavoro domestica durante lo svolgimento della prestazione; negli spostamenti strettamente necessari alla prestazione (raggiungere la stampante aziendale in un'altra stanza, spostarsi per prendere documenti di lavoro); nelle interruzioni fisiologicamente necessarie alla prestazione (pausa bagno, breve pausa per reidratarsi), quando si verifichino nello spazio adiacente alla postazione; negli infortuni in itinere (tragitti dalla propria abitazione verso altri luoghi di svolgimento della prestazione agile).
Sono invece generalmente esclusi dalla tutela gli infortuni avvenuti: durante interruzioni non necessitate e dedicate ad attività personali (cucina per preparare pasti, uscita per commissioni personali, svago domestico non connesso al lavoro); in aree dell'abitazione non destinate né accessorie all'attività lavorativa; durante attività che presentino il carattere del «rischio elettivo», cioè attività volontariamente intraprese per scelta personale del lavoratore e prive di connessione con la prestazione lavorativa.
La valutazione è sempre caso per caso: l'INAIL esamina la denuncia di infortunio, le circostanze dichiarate dal lavoratore e dall'azienda, e può richiedere ulteriori informazioni. In caso di rifiuto della tutela il lavoratore può ricorrere al giudice del lavoro, che ha il potere di riesaminare la decisione.
Le procedure di denuncia e gestione dell'infortunio
In caso di infortunio avvenuto durante lo smart working, le procedure di denuncia e gestione sono le stesse degli infortuni ordinari. Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro; il datore deve presentare denuncia all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni con prognosi superiore a tre giorni), ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 1124/1965, e provvedere alla annotazione nel registro infortuni.
La denuncia di infortunio avvenuto in smart working richiede una descrizione accurata delle circostanze: luogo preciso in cui si trovava il lavoratore, attività che stava svolgendo, modalità di accadimento dell'infortunio, eventuali testimoni (anche in videochiamata), nesso con la prestazione lavorativa. Una descrizione dettagliata e coerente è fondamentale per supportare la valutazione del nesso occasionale da parte dell'INAIL.
Il datore di lavoro deve conservare la documentazione relativa all'infortunio (denuncia, certificato medico, comunicazione ricevuta dal lavoratore) e deve aggiornare il registro infortuni. Se l'infortunio comporta lesioni gravi o la morte del lavoratore, scattano gli obblighi di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro e all'ASL nelle modalità previste dall'art. 54 del D.P.R. 1124/1965 e dall'art. 45 del D.Lgs 81/08.
Domande frequenti sull'infortunio in smart working
Se il lavoratore si fa male durante la pausa pranzo in casa, è infortunio sul lavoro? Non automaticamente. La pausa pranzo è in genere considerata un'interruzione non fisiologicamente necessaria alla prestazione, durante la quale il lavoratore ha ripreso il proprio tempo personale. Tuttavia se l'infortunio avviene in circostanze strettamente connesse alla ripresa dell'attività lavorativa (ad esempio cadendo mentre torna alla scrivania dopo il pasto), il nesso può essere riconosciuto. La valutazione è sempre caso per caso.
L'accordo individuale di smart working influisce sulla tutela INAIL? No direttamente: la copertura INAIL dipende dal nesso con la prestazione lavorativa, non dai contenuti dell'accordo. Tuttavia un accordo che identifichi con precisione l'orario di lavoro, il luogo di svolgimento e le attività consentite fornisce elementi utili per la valutazione del nesso in caso di infortunio.
Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per un infortunio avvenuto nella postazione domestica? Sì, se l'infortunio è conseguenza di un'inadeguata valutazione dei rischi, di una carente informativa o della fornitura di attrezzature non conformi. Se invece l'infortunio dipende da una scelta autonoma del lavoratore non connessa alla prestazione, la responsabilità del datore è molto più difficile da configurare.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- L. 81/2017 – art. 23 Sicurezza e tutela nel lavoro agile (normattiva.it)
- INAIL – Circolari e istruzioni sul lavoro agile (inail.it)
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