- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1096 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- L. 81/2017 – art. 22 Sicurezza nel lavoro agile · D.Lgs. 81/2008 – art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Perché il DVR deve coprire il lavoro agile
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28, comma 1, D.Lgs 81/08), senza eccezioni connesse al luogo di svolgimento della prestazione. Quando una parte della prestazione lavorativa viene eseguita fuori dai locali aziendali, in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi specifici di questa modalità e a inserirli nel DVR.
La valutazione dei rischi del lavoro agile non può essere un copia-incolla della valutazione effettuata per la postazione aziendale: i due contesti presentano differenze significative. Nella postazione domestica mancano di regola i controlli tecnici sull'illuminazione, sull'ergonomia degli arredi e sulla qualità degli impianti elettrici che esistono in azienda; le interazioni sociali sono ridotte o assenti; i confini tra tempo di lavoro e tempo privato tendono a sfumare. Tutti questi elementi generano rischi che devono essere valutati.
Il DVR per il lavoro agile deve indicare: le mansioni che possono essere svolte in modalità agile e quelle che non lo possono; i rischi specifici identificati per ciascuna tipologia di attività agile (videoterminale, gestione documenti, videoconferenze, ecc.); le misure di prevenzione e protezione adottate; i criteri comunicati ai lavoratori per la corretta configurazione della postazione domestica; le modalità di monitoraggio nel tempo.
I rischi specifici del lavoro agile da valutare
I principali rischi del lavoro agile che devono essere oggetto di valutazione sono: il rischio ergonomico da postura (postazione non adeguata, sedia non regolabile, schermo troppo basso o troppo alto); il rischio da videoterminale (utilizzo prolungato dello schermo senza pause adeguate, illuminazione non idonea, riflessi e abbagliamento); il rischio elettrico (impianti domestici non a norma, utilizzo di ciabatte sovraccoricate, prolunghe non idonee); il rischio psicosociale (isolamento, difficoltà di disconnessione, conflitto tra tempi di lavoro e tempi familiari, riduzione del supporto sociale dei colleghi); il rischio da iperconnessione (assenza di fasce di disconnessione, aspettativa di reperibilità H24).
Per i lavoratori che operano in smart working con attrezzature aziendali (laptop, monitor aggiuntivo, smartphone) il datore deve specificare le caratteristiche minime dell'ambiente domestico che rendono sicuro l'utilizzo di tali attrezzature. Non è sufficiente fornire l'attrezzatura: occorre verificare che il contesto in cui verrà utilizzata non crei rischi aggiuntivi. Questo obiettivo si persegue principalmente attraverso l'informativa al lavoratore e la formazione.
I rischi psicosociali sono spesso sottovalutati nel DVR per il lavoro agile, ma rappresentano la categoria di rischio con la crescita più significativa tra il 2020 e il 2025. L'isolamento prolungato, la difficoltà di separare il tempo di lavoro dal tempo privato, la maggiore esposizione a conflitti digitali (mail aggressive, videoconferenze senza pause) e la riduzione delle relazioni faccia a faccia sono fattori di rischio documentati dalla letteratura scientifica e riconosciuti dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
La struttura dell'informativa ex art. 22 L. 81/2017
L'informativa scritta prevista dall'art. 22, comma 1, della L. 81/2017 è un documento giuridicamente autonomo rispetto al DVR, ma deve essere coerente con esso. Mentre il DVR è un documento tecnico a uso interno, l'informativa è pensata per essere comprensibile al lavoratore e all'RLS: deve descrivere i rischi in modo accessibile e indicare chiaramente i comportamenti da adottare.
Una struttura efficace dell'informativa comprende: sezione introduttiva con la definizione di lavoro agile e le norme di riferimento; identificazione dei rischi generali del lavoro agile (ergonomia, videoterminale, rischio elettrico); identificazione dei rischi specifici per la mansione del lavoratore; misure di prevenzione a carico del datore (attrezzature fornite, formazione erogata, criteri minimi per la postazione); obblighi del lavoratore (rispettare i criteri di postazione, segnalare infortuni, disconnettersi nelle fasce indicate); fasce di reperibilità e diritto alla disconnessione; modalità di comunicazione in caso di emergenza o infortunio; firma del lavoratore per presa visione e dell'RLS per ricezione.
La cadenza minima dell'informativa è annuale, ma va aggiornata immediatamente in caso di variazione significativa dei rischi (nuove attrezzature, nuove modalità operative, risultati della sorveglianza sanitaria che segnalino criticità). La copia firmata deve essere conservata tra i documenti di sicurezza insieme al DVR.
La formazione specifica per i lavoratori agili
L'informativa non è sostitutiva della formazione: i lavoratori in smart working devono ricevere la formazione obbligatoria ex artt. 36-37 del D.Lgs 81/08, con contenuti adattati alla modalità agile. In particolare la formazione deve coprire: corretta configurazione della postazione di lavoro domestica (altezza schermo, posizione tastiera e mouse, distanza dagli occhi, illuminazione); uso corretto dei dispositivi forniti dal datore; gestione del tempo di lavoro e delle pause (regola dei 20-20-20 per i videoterminali: ogni 20 minuti, guardare a 20 piedi di distanza per 20 secondi); riconoscimento e gestione del rischio di iperconnessione.
La formazione per i lavoratori agili può essere erogata in e-learning, il che la rende particolarmente adatta alla modalità di lavoro: il lavoratore che opera prevalentemente da remoto può completare il corso dalla propria postazione di lavoro agile, riducendo la dissonanza tra contenuto e contesto. Con 123Formazione le aziende possono erogare la formazione obbligatoria per i lavoratori agili in e-learning conforme all'Accordo SR Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, con attestati validi su tutto il territorio nazionale.
Domande frequenti su DVR e valutazione dei rischi nel lavoro agile
Se un lavoratore lavora da casa solo due giorni alla settimana, è necessario aggiornare il DVR? Sì. L'obbligo di valutazione dei rischi non dipende dalla quantità di ore trascorse in modalità agile, ma dalla presenza del rischio. Anche due giorni alla settimana di lavoro agile creano esposizione ai rischi ergonomici, da videoterminale e psicosociali del lavoro agile che devono essere valutati.
Il lavoratore deve firmare l'informativa? È una buona prassi far firmare l'informativa al lavoratore come presa visione, ma la legge non lo impone espressamente. La firma è importante ai fini probatori in caso di contestazione: documenta che il lavoratore ha ricevuto le informazioni necessarie per svolgere la prestazione in sicurezza.
L'informativa va consegnata anche ai lavoratori che fanno smart working solo occasionalmente? L'art. 22 L. 81/2017 prevede la consegna dell'informativa a cadenza almeno annuale «al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile». Se il lavoro agile è previsto dall'accordo individuale, anche se sporadico, l'informativa va consegnata.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- L. 81/2017 – art. 22 Sicurezza nel lavoro agile (normattiva.it)
- D.Lgs. 81/2008 – art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi (normattiva.it)
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