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Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro nel settore metalmeccanico: obblighi, rischi e formazione

Panoramica dei principali rischi nel settore metalmeccanico e siderurgico e degli obblighi normativi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08: agenti fisici (rumore, vibrazioni), agenti chimici (oli da taglio, fumi di saldatura), sicurezza delle macchine e formazione del personale.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 22 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
22 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
22 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1209 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza · Direttiva Macchine 2006/42/CE

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2026

Il quadro normativo per il settore metalmeccanico

Il settore metalmeccanico e siderurgico raggruppa lavorazioni eterogenee — dalla fusione e formatura del metallo alle lavorazioni per asportazione di truciolo, dalla saldatura alla verniciatura, dal montaggio alla manutenzione degli impianti — che espongono i lavoratori a una combinazione articolata di rischi fisici, chimici e meccanici. Il riferimento normativo fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), che disciplina in modo sistematico la valutazione e la gestione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Per il comparto metalmeccanico risultano particolarmente rilevanti il Titolo VIII (Agenti fisici), che al Capo II tratta il rumore e al Capo III le vibrazioni meccaniche, e il Titolo IX (Sostanze pericolose), che al Capo I disciplina gli agenti chimici e al Capo II gli agenti cancerogeni e mutageni. Si aggiungono le disposizioni del Titolo III sull’uso delle attrezzature di lavoro e i requisiti di sicurezza imposti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE (destinata a essere sostituita dal Regolamento UE 2023/1230 a partire dal 20 gennaio 2027) per tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996.

Rischi fisici: rumore e vibrazioni meccaniche

Il rumore è tra i rischi più diffusi nelle officine metalmeccaniche. Presse, cesoie, rettificatrici, martelli pneumatici e operazioni di stampaggio producono livelli di pressione sonora che superano frequentemente i valori d’azione di 80 e 85 dB(A) previsti dall’art. 189 del D.Lgs. 81/08. L’esposizione cronica a livelli superiori al valore limite di 87 dB(A) provoca ipoacusia permanente: il datore di lavoro è tenuto a misurare i livelli di esposizione giornaliera LEX,8h, ad aggiornare il DVR e ad attuare misure tecniche di riduzione alla fonte, prima di ricorrere ai dispositivi di protezione individuale auditivi conformi alla norma EN 352.

Le vibrazioni meccaniche si manifestano sotto due forme: le vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV), trasmesse da utensili vibranti come smerigliatrici angolari, avvitatori ad impulso e martelli scalpellatori, e le vibrazioni al corpo intero (WBV), rilevanti per chi guida carrelli elevatori, macchine operatrici o veicoli industriali su superfici non livellate. Il D.Lgs. 81/08, artt. 199-205, fissa i valori d’azione a 2,5 m/s² per HAV e 0,5 m/s² per WBV (su 8 ore) e i valori limite rispettivamente a 5 m/s² e 1,15 m/s². Al superamento dei valori d’azione scattano l’obbligo di sorveglianza sanitaria e il programma di riduzione dell’esposizione.

Rischio chimico: oli da taglio, solventi e fumi di saldatura

Le lavorazioni per asportazione di truciolo impiegano fluidi lubrorefrigeranti (oli da taglio interi o emulsioni acquose) che possono contenere additivi irritanti, biocidi e residui di metalli pesanti. L’esposizione cutanea e inalatoria a queste sostanze è disciplinata dal Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro deve verificare se le concentrazioni aeree superano i valori limite di esposizione professionale (VLEP) stabiliti dall’art. 232 e dall’Allegato XXXVIII, nonché i valori indicativi fissati dalla Direttiva UE 2017/164 per alcune sostanze specifiche.

La saldatura genera fumi metallici e gas (ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio) la cui composizione dipende dal materiale base, dal consumabile e dal processo (MIG/MAG, TIG, arco con elettrodo). Alcuni fumi di saldatura sono classificati cancerogeni di classe 1A dal Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008), con particolare riferimento ai fumi di acciaio inossidabile contenenti cromo esavalente e nichel. Per queste sostanze si applicano le disposizioni più stringenti del Titolo IX, Capo II, tra cui la sostituzione con processi meno pericolosi ove tecnicamente possibile, il controllo tecnico dell’esposizione mediante aspirazione localizzata e i limiti di esposizione professionali obbligatori fissati dalla Direttiva 2004/37/CE e dai suoi emendamenti.

Sicurezza delle macchine e Direttiva Macchine 2006/42/CE

Le macchine utensili, le presse, le piegatrici, le cesoie e i robot industriali presenti nelle officine metalmeccaniche devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010. Le macchine marcate CE devono essere accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità e dal manuale di istruzioni in italiano. Le macchine immesse in servizio prima del 21 settembre 1996 e prive di marcatura CE devono rispettare i requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08.

L’art. 70 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli obblighi di informazione, formazione e addestramento specifici per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari sono disciplinati dall’art. 73: per macchine come presse, torni e robot collaborativi l’addestramento deve essere svolto sul campo, su attrezzature reali, da personale esperto, e deve essere documentato.

Valutazione dei rischi e DVR nel settore metalmeccanico

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per un’azienda metalmeccanica deve coprire tutti i rischi presenti nelle lavorazioni: meccanici (contatto con organi in movimento, proiezione di trucioli), fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici da saldatura), chimici (agenti presenti nelle schede di sicurezza ex Reg. REACH e nella valutazione del rischio chimico), biologici (contaminazione microbiologica dei fluidi lubrorefrigeranti) e organizzativi (movimentazione manuale dei carichi, lavoro in turno). Il DVR deve indicare le misure preventive e protettive, i DPI scelti e i programmi di miglioramento, ed essere aggiornato ogni volta che mutano significativamente le condizioni di rischio.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a rumore sopra 85 dB(A), a vibrazioni sopra i valori d’azione HAV/WBV, ad agenti chimici pericolosi ai sensi degli artt. 229 e 242 del D.Lgs. 81/08 e ad agenti cancerogeni. Il medico competente effettua visite preventive e periodiche, e collabora alla definizione delle misure di prevenzione. I lavoratori hanno il diritto di conoscere i risultati della sorveglianza sanitaria in forma anonima aggregata.

Formazione obbligatoria per lavoratori e figure aziendali

La formazione dei lavoratori del settore metalmeccanico segue l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e i successivi aggiornamenti: il percorso si articola in un modulo generale (4 ore) e in un modulo specifico il cui monte ore dipende dal livello di rischio aziendale — basso (4 ore), medio (8 ore) o alto (12 ore). Le aziende metalmeccaniche ricadono prevalentemente nel livello di rischio alto, con ciclo formativo da 16 ore complessive e aggiornamento quinquennale da 6 ore.

Oltre alla formazione di base, il datore di lavoro deve assicurare la formazione specifica per le attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. 81/08), la formazione del preposto (D.L. 146/2021, che ha reso la formazione di preposto non più assorbibile in quella di lavoratore) e la formazione del RSPP, strutturata in tre moduli (A, B, C) il cui modulo B varia per macrocomparto. Per le aziende con esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o biologici sono previsti contenuti informativi e formativi aggiuntivi documentati nel DVR. 123Formazione eroga tutti questi percorsi in modalità aula, videoconferenza o e-learning ove consentito dalla normativa.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Qual è la differenza tra addetto antincendio e addetto al primo soccorso?

Sono figure distinte sia per funzione sia per percorso formativo. L’addetto antincendio ed evacuazione è il lavoratore designato per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’evacuazione: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021, con corsi di 4, 8 o 16 ore suddivisi in tre livelli di rischio, più aggiornamento quinquennale. L’addetto al primo soccorso è invece il lavoratore designato per prestare la prima assistenza in caso di infortunio o malore: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 388/2003, con corsi di 12 o 16 ore in funzione del gruppo (A, B o C) di appartenenza dell’azienda, più aggiornamento triennale. La stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli, ma deve avere completato i rispettivi percorsi formativi in modo indipendente. Nessuna delle due formazioni sostituisce l’altra, né sostituisce la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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