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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro in RSA e case di riposo: corsi obbligatori e rischi

Sollevare e spostare pazienti, contatto con agenti biologici, turni notturni e ospiti non autosufficienti da evacuare: la RSA è un ambiente ad alto rischio. Ecco i corsi che servono.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
26 agosto 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1215 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.M. 19 marzo 2015 (strutture sanitarie) · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo X (agenti biologici) · INAIL – Movimentazione manuale dei pazienti

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

RSA e case di riposo: un ambiente ad alto rischio

Le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, le case-famiglia e le strutture per anziani e disabili sono ambienti di lavoro tra i più impegnativi sul piano della salute e sicurezza. Vi operano operatori socio-sanitari (OSS), infermieri, fisioterapisti, addetti alle pulizie e alla cucina, personale amministrativo e manutentori, a contatto continuo con ospiti spesso non autosufficienti, allettati o con deficit cognitivi. Alla complessità clinica si sommano turni continui sulle ventiquattro ore, lavoro notturno e un forte carico fisico ed emotivo.

Dal momento in cui la struttura impiega personale con rapporto di lavoro — pubblico, privato o cooperativo — ricade pienamente nel D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro deve redigere il DVR considerando i rischi specifici del settore socio-sanitario, attivare la sorveglianza sanitaria, organizzare le emergenze tenendo conto della presenza di ospiti non autonomi e formare tutto il personale. Le assistenze socio-sanitarie residenziali si collocano nella classe di rischio alto dell’Accordo Stato-Regioni, con formazione specifica di 12 ore (16 ore complessive con la formazione generale) e aggiornamento quinquennale.

Movimentazione manuale dei pazienti

La movimentazione manuale dei pazienti è il rischio professionale principale della RSA. Sollevare, spostare, riposizionare a letto, trasferire dalla carrozzina al letto o alla poltrona ospiti non collaboranti e di peso significativo espone gli operatori a un sovraccarico biomeccanico del rachide tra i più elevati di qualunque settore: le patologie muscoloscheletriche del personale di assistenza sono una delle principali cause di malattia professionale e di assenza. La movimentazione dei pazienti ha caratteristiche proprie rispetto alla movimentazione dei carichi inanimati, perché il paziente è imprevedibile, può opporsi o aggrapparsi e va movimentato con tecniche e ausili dedicati.

Il datore deve effettuare una valutazione specifica del rischio (con metodi dedicati alla movimentazione dei pazienti), fornire ausili adeguati — sollevatori, teli ad alto scorrimento, cinture ergonomiche, letti regolabili — e garantire una formazione e un addestramento specifici sulle tecniche di movimentazione sicura e sull’uso degli ausili. La formazione sulla movimentazione manuale, calibrata sui pazienti, non è un’opzione ma una misura di prevenzione essenziale, da rinnovare e da accompagnare alla sorveglianza sanitaria del medico competente per gli operatori esposti.

Rischio biologico e rischio chimico

Il rischio biologico è strutturale nelle RSA: il contatto con sangue, secrezioni, escrezioni e materiale potenzialmente infetto, la gestione di medicazioni, cateteri e taglienti, l’assistenza a ospiti portatori di infezioni e la convivenza in comunità espongono il personale ad agenti biologici. Si applica il Titolo X del D.Lgs. 81/08: il datore deve valutare il rischio biologico, adottare misure di contenimento e igiene, fornire DPI (guanti, mascherine, camici, protezioni quando indicato), gestire correttamente i rifiuti sanitari e i taglienti, offrire le vaccinazioni previste e garantire formazione specifica sul rischio biologico, rafforzata dall’esperienza delle emergenze epidemiche.

Il rischio chimico riguarda l’uso di disinfettanti, detergenti, sterilizzanti e, in alcune strutture, di farmaci e sostanze pericolose: il divieto di miscelare prodotti incompatibili è assoluto e va garantita l’informazione sulle schede dati di sicurezza. Vanno inoltre considerati i rischi trasversali — scivolamenti, rischio da videoterminale per il personale amministrativo, rischio elettrico degli impianti e delle apparecchiature elettromedicali — e il rischio di aggressione da parte di ospiti con deficit cognitivi o stati di agitazione, che incide sia sulla sicurezza fisica sia sul carico psicologico del personale.

Stress lavoro-correlato e lavoro notturno

Lo stress lavoro-correlato nelle RSA è particolarmente elevato e va valutato con attenzione: il carico emotivo dell’assistenza a persone fragili e a fine vita, il rapporto numerico operatore-ospiti, i turni e il lavoro notturno costituiscono fattori di rischio psicosociale rilevanti, che possono sfociare in burnout. La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria per legge e nelle strutture socio-sanitarie deve considerare in modo specifico questi elementi, prevedendo misure organizzative, supporto e formazione.

Il lavoro notturno comporta tutele aggiuntive: sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori notturni, limiti e modalità definiti dalla normativa, e attenzione organizzativa alla rotazione dei turni. La presenza ridotta di personale nelle ore notturne ha inoltre un impatto diretto sulla gestione delle emergenze: occorre garantire che in ogni turno, compreso quello notturno, siano presenti addetti antincendio e primo soccorso formati e in numero adeguato a fronteggiare un’emergenza con ospiti non autonomi.

Antincendio, emergenze e 123Formazione

L’antincendio è il nodo critico delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, perché ospitano persone non autosufficienti, allettate o con difficoltà motorie, che non possono evacuare autonomamente. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie con posti letto sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e ricadono nei livelli di rischio incendio più elevati: serve un piano di emergenza ed evacuazione costruito sul concetto di esodo orizzontale progressivo verso compartimenti protetti, addetti antincendio formati con il livello corrispondente secondo il D.M. 02/09/2021, e prove di evacuazione adattate alla presenza di ospiti non deambulanti. La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie definisce i requisiti specifici.

Va organizzato anche il primo soccorso: le strutture socio-sanitarie rientrano nel Gruppo A, con corso per addetti di 16 ore e aggiornamento triennale, e richiedono la presenza di addetti formati su tutti i turni. Con 123Formazione puoi attivare i corsi per RSA e case di riposo — formazione lavoratori rischio alto, movimentazione manuale dei pazienti, rischio biologico, stress lavoro-correlato, antincendio, primo soccorso e formazione per preposti e RLS — scegliendo tra aula, videoconferenza ed e-learning per le parti consentite, con attestati validi in tutta Italia. Per approfondire puoi consultare le guide su movimentazione, rischio biologico, stress e piano di emergenza.

Regola tecnica antincendio sanitario: DM 19/03/2015 e adeguamenti

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie con posti letto sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 (regola tecnica di prevenzione incendi per strutture sanitarie esistenti), che ha modificato il previgente DM 18/09/2002 estendendone l’applicazione e introducendo il principio dell’esodo orizzontale progressivo come pilastro della gestione dell’evacuazione di degenti non autonomi. La logica è semplice: anziché evacuare verso l’esterno (operazione spesso impossibile con pazienti allettati o non collaboranti), si trasferiscono i degenti nel compartimento adiacente protetto dal fuoco, attraverso porte tagliafuoco REI 60 o REI 120, dove resteranno in sicurezza fino al completamento dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Le compartimentazioni e le porte tagliafuoco devono essere oggetto di manutenzione e verifica periodica documentata.

L’organizzazione dell’emergenza richiede addetti antincendio formati con livello 3 (rischio elevato) ai sensi del D.M. 02/09/2021, presenti in numero sufficiente su tutti i turni inclusi quelli notturni e festivi. Il piano di emergenza deve essere costruito sulla logica del rapporto operatori/degenti effettivamente presente nelle ore notturne, che è strutturalmente più sfavorevole rispetto al giorno: ASL e Vigili del Fuoco prestano particolare attenzione, in sede di sopralluogo, alla congruenza tra il piano scritto e la realtà delle dotazioni notturne. Le prove di evacuazione vanno effettuate con frequenza almeno semestrale e devono simulare, anche con manichini, le procedure di esodo orizzontale del degente non collaborante: la sola simulazione “a tavolino” non è considerata sufficiente in caso di ispezione.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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