- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 18 giugno 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1242 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- EUR-Lex – Regolamento (CE) 1223/2009 cosmetici · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo IX rischio chimico · INAIL – Settore acconciatura ed estetica
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Un settore di servizi con rischi tutt’altro che banali
Saloni di acconciatura, centri estetici e studi di nail art vengono spesso percepiti come ambienti “puliti” e a basso rischio. La realtà quotidiana è più articolata: l’uso continuativo di tinture, decoloranti, ammoniaca, perossidi, smalti, solventi e prodotti per la ricostruzione unghie comporta un’esposizione cronica ad agenti chimici; il contatto con cute, capelli, unghie e piccole ferite del cliente introduce un rischio biologico; e la postura prolungata in piedi, con braccia sollevate e movimenti ripetuti, genera un rischio da sovraccarico biomeccanico spesso sottovalutato.
Dal momento in cui il salone impiega anche un solo lavoratore subordinato, un apprendista o un collaboratore equiparato, l’attività rientra a pieno titolo nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08. Il titolare-datore di lavoro deve quindi redigere la valutazione dei rischi, organizzare la gestione delle emergenze e garantire la formazione di tutto il personale, comprese le specifiche esigenze legate al rischio chimico e biologico. Il fatto che non sia richiesto l’HACCP — riservato a chi somministra alimenti — non significa che il rischio chimico sia secondario: al contrario, nel settore bellezza è uno dei pericoli centrali.
Formazione dei lavoratori: classe di rischio basso
Le attività di servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti sono classificate, in base ai codici ATECO e all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, nella classe di rischio basso. A questa corrisponde una formazione dei lavoratori di 8 ore complessive: 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più 4 ore di formazione specifica sui rischi della mansione.
La formazione deve essere completata prima dell’adibizione al lavoro e aggiornata di norma ogni cinque anni. È un punto delicato per il settore, caratterizzato da forte turnover, apprendistato e collaboratori a chiamata: ogni nuovo ingresso va formato tempestivamente, e l’apprendista non fa eccezione. La formazione specifica, anche se di poche ore, è l’occasione per trattare in modo concreto la lettura delle schede dati di sicurezza dei prodotti, la corretta diluizione e conservazione e l’uso dei dispositivi di protezione.
Rischio chimico: tinture, solventi e prodotti estetici
Il rischio chimico è il vero protagonista del settore. Coloranti per capelli, decoloranti a base di persolfati, ammoniaca, acqua ossigenata, smalti, acetone, primer e prodotti per la ricostruzione unghie possono provocare dermatiti da contatto, sensibilizzazioni cutanee e respiratorie, irritazioni delle vie aeree e, in caso di esposizione prolungata, patologie professionali. Le mani dell’operatore sono il distretto più esposto, seguite dall’apparato respiratorio.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio chimico, scegliere prodotti con il miglior profilo di sicurezza possibile, garantire un’aspirazione e una ventilazione adeguate delle postazioni e fornire DPI idonei (guanti in nitrile compatibili con i prodotti, mascherine, occhiali quando necessario). Tutto questo deve essere accompagnato da una specifica informazione e formazione sul rischio chimico: come leggere etichette ed etichettatura CLP, come interpretare le schede dati di sicurezza, come manipolare e smaltire correttamente i prodotti. Un percorso dedicato al rischio chimico, integrato nella formazione del lavoratore, è altamente raccomandato in questo settore.
Rischio biologico e rischio posturale
Il contatto con cute, capelli, unghie e l’uso di forbici, rasoi, frese e strumenti taglienti espone a un rischio biologico legato a microtraumi e possibile contatto con sangue o fluidi del cliente. La prevenzione passa per procedure igieniche rigorose, sterilizzazione e disinfezione degli strumenti riutilizzabili, uso di monouso dove possibile e corretta gestione dei rifiuti. Questi contenuti vanno trattati nella formazione specifica e nelle procedure aziendali, insieme alla vaccinazione antitetanica raccomandata per chi usa strumenti taglienti.
Il rischio da sovraccarico biomeccanico è altrettanto concreto: stare in piedi per molte ore, lavorare con le braccia sollevate, ripetere movimenti fini con polsi e mani (taglio, piega, manicure) può portare a disturbi muscoloscheletrici a carico di schiena, spalle, collo e arti superiori. La formazione sulla movimentazione e sulle posture corrette, l’organizzazione delle pause e l’ergonomia delle postazioni (sgabelli, altezza dei lavabi, poltrone regolabili) sono interventi che riducono in modo misurabile il rischio nel tempo.
Primo soccorso, antincendio e figure di sistema
Anche un salone deve organizzare la gestione delle emergenze. Il primo soccorso nelle attività di servizi alla persona ricade tipicamente nel Gruppo B, con corso per addetti di 12 ore e aggiornamento triennale della parte pratica: occorre designare e formare almeno un addetto e mantenere una cassetta di pronto soccorso conforme. La presenza di phon, piastre, lampade UV, prodotti infiammabili come solventi e lacche, e impianti elettrici sotto sforzo rende necessario anche un addetto antincendio, con livello commisurato alla valutazione del rischio incendio (spesso livello 1, secondo il D.M. 02/09/2021).
Vanno inoltre individuate le figure di sistema: il datore di lavoro può in molti casi svolgere direttamente il ruolo di RSPP nelle attività di piccole dimensioni, frequentando il corso RSPP datore di lavoro per il rischio basso; dove sono presenti più dipendenti va eletto o designato l’RLS. Se in salone opera un responsabile di sede o un capo-squadra che sovrintende il lavoro degli altri, questi riveste il ruolo di preposto e necessita della relativa formazione aggiuntiva.
Organizzare la formazione con 123Formazione
Per un salone di acconciatura o estetica il piano formativo è più semplice di quello di un’officina, ma non per questo va trascurato: formazione lavoratori, rischio chimico, primo soccorso e antincendio vanno tenuti aggiornati, e ogni nuovo assunto o apprendista va formato prima di iniziare a lavorare sui clienti.
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Regolamento UE 1223/2009 cosmetici e formazione del titolare-PRT
I prodotti cosmetici utilizzati nei saloni e applicati sul cliente sono disciplinati dal Regolamento (CE) 1223/2009, che individua la figura della Persona Responsabile (PRT) per ciascun prodotto immesso sul mercato: il salone non è titolare dell’immissione sul mercato (lo è il fabbricante), ma è utilizzatore professionale ed è tenuto a rispettare le istruzioni d’uso fornite, le concentrazioni massime degli ingredienti ammessi e il divieto d’uso di sostanze elencate nell’Allegato II. Le tinture e i decoloranti contengono spesso parafenilendiammina (PPD), persolfati e ammoniaca: la formazione del personale deve includere la conoscenza dei limiti di concentrazione, della scheda informativa di prodotto (PIF) e delle istruzioni del fabbricante sul test allergenico preventivo da effettuare 48 ore prima della prima applicazione di tintura permanente.
L’attività di estetista è regolata anche dalla Legge 1/1990 e dai successivi regolamenti regionali, che disciplinano i requisiti professionali e igienico-sanitari delle strutture. Per le apparecchiature elettromeccaniche (laser estetici, lampade IPL, radiofrequenza, ultrasuoni, criolipolisi) la normativa post-D.M. 110/2011 e i successivi orientamenti distinguono tra apparecchi di libero impiego dell’estetista e apparecchi che richiedono presenza di personale medico. La formazione del personale deve includere il riconoscimento delle classi di apparecchi e le procedure di consenso informato del cliente, oltre alle misure di sicurezza per la protezione di operatore e cliente da radiazioni ottiche (Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08).
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- EUR-Lex – Regolamento (CE) 1223/2009 cosmetici (eur-lex.europa.eu)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo IX rischio chimico (normattiva.it)
- INAIL – Settore acconciatura ed estetica (inail.it)
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