- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 10 novembre 2025
- Ultimo aggiornamento
- 10 novembre 2025
- Tempo di lettura
- 3 min (634 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2025
I rischi tipici della logistica
Il magazzino e la logistica concentrano alcuni dei rischi più seri per la salute dei lavoratori: investimenti e ribaltamenti legati ai mezzi di movimentazione, caduta di materiali dalle scaffalature, sforzi e patologie muscolo-scheletriche da sollevamento manuale, urti nelle aree di transito promiscuo tra uomini e mezzi.
Per questo la formazione in questo settore non è una formalità ma uno degli strumenti principali di prevenzione. Il datore di lavoro deve combinare la formazione "generale" dei lavoratori con una serie di abilitazioni specifiche legate alle attrezzature effettivamente utilizzate.
Formazione lavoratori: rischio medio o alto
La classe di rischio della formazione dei lavoratori dipende dall’attività svolta. Molti magazzini commerciali rientrano nel rischio medio, con 12 ore complessive di formazione (4 di formazione generale più 8 di specifica). I poli logistici industriali, i magazzini di materiali pericolosi o annessi a stabilimenti produttivi possono invece ricadere nel rischio alto, con 16 ore complessive (4 generali più 12 di formazione specifica).
In entrambi i casi la formazione va completata prima dell’adibizione alla mansione e aggiornata periodicamente (di norma con cadenza quinquennale). Individuare correttamente la classe di rischio è il primo passo: una formazione di durata inferiore a quella dovuta equivale, di fatto, a una formazione mancante.
Carrelli elevatori e attrezzature di movimentazione
L’uso del carrello elevatore (muletto) richiede una specifica abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012: il corso comprende un modulo giuridico-normativo, un modulo tecnico e un modulo pratico sulla tipologia di carrello utilizzata, con prova di verifica finale e aggiornamento quinquennale. Non è sufficiente la formazione generica del lavoratore: senza l’abilitazione specifica il conducente non può operare.
A seconda delle attrezzature presenti in azienda possono servire abilitazioni analoghe per piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre o carroponte. Ogni attrezzatura ha il proprio percorso: è utile fare un inventario dei mezzi in uso e abbinare a ciascuno gli operatori autorizzati e formati.
Movimentazione manuale dei carichi
Anche dove si usano i mezzi meccanici, resta una quota di sollevamento e spostamento manuale di colli. La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è una causa primaria di disturbi muscolo-scheletrici e va affrontata con una valutazione del rischio dedicata (ad esempio con i metodi NIOSH) e con una formazione specifica per gli addetti.
Il corso sulla movimentazione manuale dei carichi insegna le tecniche corrette di sollevamento, l’organizzazione delle postazioni e l’uso degli ausili, riducendo concretamente infortuni e malattie professionali. È un investimento che incide direttamente sull’assenteismo e sulla continuità operativa del magazzino.
Preposti e coordinamento delle squadre
Nei magazzini il ruolo del preposto — capo turno, responsabile di reparto, team leader — è centrale: è la figura che vigila concretamente sul rispetto delle procedure, sull’uso dei DPI e sulla corretta circolazione dei mezzi. Il preposto deve ricevere una formazione aggiuntiva specifica rispetto a quella di lavoratore.
Non vanno dimenticati gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso, da dimensionare sui turni, e le figure di sistema RSPP e RLS. In un ambiente che spesso lavora su più turni, la copertura delle emergenze va garantita in ogni fascia oraria, comprese le attività notturne.
Mettere in regola il magazzino con 123Formazione
La gestione formativa di un magazzino richiede di tenere insieme abilitazioni alle attrezzature, formazione dei lavoratori per classe di rischio e ruoli aggiuntivi: uno scadenzario ordinato evita fermi operativi e contestazioni in caso di ispezione.
Con 123Formazione puoi attivare i corsi per carrelli elevatori, movimentazione manuale dei carichi, formazione lavoratori e preposti, scegliendo tra aula, videoconferenza per le parti teoriche e prove pratiche dedicate, con attestati validi in tutta Italia.
Domande frequenti
È obbligatorio il corso per guidare il muletto?
Sì, dal 2012 è obbligatoria l’abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori (muletti) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012. Chi guida un muletto senza abilitazione espone l’azienda a sanzioni.
Quanto dura il corso per il muletto?
Il corso base dura 12 ore (4 ore teoriche + 8 ore pratiche). L’aggiornamento quinquennale dura 4 ore. Il corso copre sia i carrelli controbilanciati che i carrelli a montante retrattile.
La patente del muletto scade?
L’abilitazione non scade, ma è obbligatorio l’aggiornamento ogni 5 anni (4 ore). In caso di inattività prolungata o cambio di tipologia di carrello, è consigliabile ripetere la formazione pratica.
Esistono tipi diversi di abilitazione per i carrelli elevatori?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 distingue tre moduli pratici: carrelli industriali semoventi (i muletti classici), carrelli semoventi a braccio telescopico (telehandler) e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi. Il modulo pratico frequentato determina l’ambito di abilitazione: chi è abilitato solo ai carrelli industriali non può condurre i telescopici, e viceversa. Esiste anche un modulo completo che abilita a tutte le tipologie.
Il datore di lavoro può guidare il muletto senza abilitazione?
No. L’obbligo di abilitazione previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 riguarda chiunque conduca l’attrezzatura, compreso il datore di lavoro, i soci e i collaboratori. Per condurre legittimamente un carrello elevatore è sempre necessario aver frequentato il corso e superato la prova pratica finale.
Cosa rischia chi guida il muletto senza patentino?
L’utilizzo di un carrello elevatore da parte di un operatore non abilitato espone il datore di lavoro a sanzioni penali ai sensi del D.Lgs 81/08 (artt. 71 e 73), con arresto o ammenda per la mancata formazione e abilitazione all’uso delle attrezzature. In caso di infortunio, la mancanza di abilitazione aggrava la responsabilità penale del datore di lavoro e può incidere sulle coperture assicurative.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Carrelli Elevatori — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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