- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (776 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
I traslochi: un mestiere di carichi pesanti e luoghi sempre diversi
Le imprese di traslochi smontano, imballano, trasportano e rimontano mobili e oggetti, lavorando ogni giorno in abitazioni, uffici e archivi diversi, su piani alti e in condizioni mai standardizzate. Il lavoro combina sforzo fisico intenso (sollevamento e trasporto manuale di carichi pesanti e ingombranti), uso di montascale, montamobili e sollevatori esterni, lavoro in prossimità di balconi e finestre, guida di furgoni e camion, e movimento continuo su scale, soglie e pavimenti spesso scivolosi o ingombri.
Appena l’impresa impiega lavoratori dipendenti, soci o equiparati ricade pienamente nel D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve redigere il DVR affrontando in modo specifico la movimentazione manuale dei carichi, l’uso degli ausili di sollevamento, il lavoro in quota su balconi e affacci, il rischio stradale legato alla guida, i rischi di scivolamento, inciampo e urto, e formare ciascun lavoratore in funzione della mansione realmente svolta.
Formazione lavoratori: classe di rischio del settore
L’attività di trasloco e facchinaggio è generalmente inquadrabile nella classe di rischio medio: ogni lavoratore deve completare 4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica (totale 12 ore), prima di essere adibito alle mansioni, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. La formazione specifica deve trattare i rischi reali del lavoro: corretta movimentazione dei carichi, uso degli ausili, lavoro in quota, guida e gestione di scale e pavimenti.
La formazione teorica va affiancata da addestramento pratico sull’uso degli ausili e dei DPI. Trattandosi di un lavoro di squadra, è importante nominare e formare il preposto che organizza il cantiere del trasloco, vigila sulle tecniche di sollevamento corrette e sul rispetto delle procedure quando si lavora vicino ad aperture.
Movimentazione manuale dei carichi: il rischio principale
La movimentazione manuale dei carichi è il rischio centrale del trasloco e la prima causa di patologie del rachide e di infortuni alla schiena, alle spalle e agli arti. La valutazione deve seguire i criteri di legge (Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di riferimento) considerando peso, frequenza, posture, percorsi e dislivelli. La prevenzione passa da formazione e addestramento alle tecniche corrette di sollevamento e trasporto, dal lavoro in coppia e dall’uso sistematico di ausili: carrelli, cinghie, transpallet, montascale.
Gli ausili meccanici riducono lo sforzo ma introducono nuovi rischi se usati male: il montascale e il montamobili vanno usati solo da personale addestrato, verificando portate e stabilità su gradini e ascensori. Per il quadro completo rimandiamo alla nostra guida sulla movimentazione manuale dei carichi.
Lavoro in quota, sollevatori esterni e guida
Il calo dei mobili dai piani alti con sollevatori e scale aeree e il lavoro a ridosso di balconi, finestre e affacci espongono a caduta dall’alto e a caduta di oggetti sulla via sottostante: serve formazione specifica per i lavori in quota e, dove si usano DPI anticaduta, addestramento all’uso dei dispositivi di terza categoria, oltre alla delimitazione dell’area di tiro per proteggere i passanti. Gli ascensori esterni e i sollevatori vanno installati e usati seguendo i manuali, su appoggi stabili e con verifica delle portate.
La guida di furgoni e camion comporta rischio stradale, da gestire con organizzazione dei turni e dei tempi di guida, manutenzione dei mezzi e corretta sistemazione e ancoraggio del carico per evitare spostamenti e ribaltamenti. Dove si impiegano carrelli elevatori o transpallet semoventi per carico e scarico, gli operatori devono essere abilitati secondo l’Accordo Stato-Regioni. Approfondisci con la nostra guida sul corso lavori in quota.
Scivolamenti, emergenze e pacchetto formativo
Scale, soglie, pavimenti bagnati o cerati, ambienti ingombri di scatole e mobili in movimento espongono a scivolamenti, inciampi, urti e schiacciamenti degli arti: la prevenzione passa da calzature antinfortunistiche, guanti, ordine nei percorsi e attenzione nelle manovre in spazi stretti. Vanno nominati e formati gli addetti al primo soccorso e antincendio per le sedi dell’impresa e gestite le emergenze tipiche del lavoro fuori sede.
Con 123Formazione un’impresa di traslochi può organizzare il pacchetto completo — formazione lavoratori, movimentazione manuale dei carichi, lavori in quota, abilitazione carrelli elevatori, primo soccorso, antincendio e formazione dei preposti — in aula, videoconferenza per le parti teoriche ed e-learning dove la normativa lo consente, con attestati validi in tutta Italia. Vedi anche le nostre guide sulla movimentazione dei carichi e sui lavori in quota.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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