- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 29 maggio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 29 maggio 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (698 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2026
La formazione deve essere compresa, non solo erogata
L’obiettivo della formazione non è far firmare un registro, ma far acquisire conoscenze e comportamenti sicuri. Per questo l’art. 37, comma 13, del D.Lgs 81/08 stabilisce che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza. La stessa norma aggiunge che, ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Si tratta di un obbligo sostanziale: una formazione erogata in una lingua che il lavoratore non padroneggia è, di fatto, formazione non avvenuta. In caso di infortunio o di ispezione, l’azienda che non sia in grado di dimostrare la reale comprensione dei contenuti rischia di vedersi contestata la formazione come carente, con le relative responsabilità e sanzioni.
Cosa significa “verifica della comprensione della lingua”
La norma chiede una verifica preventiva: prima di avviare il percorso, il datore di lavoro deve accertarsi che il lavoratore comprenda la lingua in cui la formazione verrà erogata. Questa verifica può avvenire con un test linguistico, un colloquio strutturato o altre modalità documentabili. L’importante è che resti traccia dell’accertamento, perché è proprio la prova della verifica a sostenere la validità dell’intero percorso formativo.
Se dalla verifica emerge che il lavoratore non possiede una conoscenza sufficiente della lingua veicolare, il datore di lavoro deve adottare misure alternative: erogare la formazione in una lingua compresa dal lavoratore, ricorrere a un mediatore o interprete, utilizzare materiali tradotti e supporti visivi. La scelta dipende dal contesto, ma non è ammessa la rinuncia: la formazione va resa comprensibile in concreto.
Strumenti pratici per garantire la comprensione
Sul piano operativo le aziende hanno a disposizione diversi strumenti. I più diffusi sono la traduzione dei materiali didattici e degli attestati nelle lingue dei lavoratori, l’uso di pittogrammi e segnaletica internazionale, la presenza di un mediatore linguistico durante le lezioni e la verifica dell’apprendimento con prove adattate. Anche l’affiancamento iniziale a un collega esperto che parli la stessa lingua può rafforzare l’efficacia della formazione.
Particolare attenzione va posta alla segnaletica e alle procedure di emergenza: in caso di incendio o evacuazione, la comprensione immediata delle indicazioni può fare la differenza. Per questo è buona prassi integrare la formazione d’aula con istruzioni visive in postazione e con prove pratiche, così che la conoscenza sia verificata sul campo e non solo in teoria.
Responsabilità del datore e rischi sanzionatori
La responsabilità della comprensibilità della formazione ricade sul datore di lavoro, che ne risponde insieme a dirigenti e preposti nell’ambito dei rispettivi compiti. Affidarsi a un ente formativo non trasferisce automaticamente la responsabilità: spetta comunque all’azienda assicurarsi che i propri lavoratori, compresi gli stranieri, abbiano effettivamente compreso i contenuti.
Le conseguenze di una formazione non compresa sono duplici. Sul piano sanzionatorio, una formazione inadeguata equivale a formazione mancante e può comportare le sanzioni previste dall’art. 37 e, in caso di infortunio, aggravare la posizione del datore di lavoro. Sul piano sostanziale, un lavoratore che non comprende le istruzioni è un lavoratore più esposto: la verifica della lingua non è burocrazia, ma prevenzione concreta degli infortuni.
Formare i lavoratori stranieri con 123Formazione
Mettere in regola la formazione dei lavoratori stranieri significa: verificare e documentare la comprensione della lingua veicolare, adottare materiali e modalità adeguate, conservare la prova della verifica accanto agli attestati. È un processo che si integra naturalmente nel piano formativo aziendale, accanto ai corsi sicurezza lavoratori base, medio e alto e alla formazione di preposti e addetti alle emergenze.
123Formazione aiuta le aziende con personale straniero a erogare una formazione realmente comprensibile, curando la verifica linguistica e l’adattamento dei contenuti, con corsi in aula, videoconferenza ed e-learning e attestati validi in tutta Italia. Contattaci per formare i tuoi lavoratori nel pieno rispetto dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs 81/08.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra formazione generale e specifica?
La formazione generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori e riguarda i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, in funzione del livello di rischio dell’azienda.
Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?
La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda secondo il codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Sommata alle 4 ore di formazione generale, la formazione complessiva è di 8, 12 o 16 ore.
Quale formazione scade e va aggiornata?
La formazione generale (4 ore) è considerata un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica è invece soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Quando deve essere svolta la formazione del lavoratore?
La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.
La formazione generale può essere fatta in e-learning?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette espressamente l’erogazione in modalità e-learning della formazione generale dei lavoratori e della formazione specifica per le aziende a rischio basso, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti. La formazione specifica per rischio medio e alto deve invece prevedere parti in aula o esercitazioni pratiche.
La formazione antincendio e primo soccorso sostituiscono quella di base?
No. I corsi per addetti antincendio e primo soccorso sono formazioni aggiuntive e specifiche per chi è designato a tali ruoli. Non sostituiscono la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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