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titolo: "Sicurezza per lavoratori stagionali, interinali e somministrati"
slug: "sicurezza-lavoratori-stagionali-interinali"
categoria: "Per il datore di lavoro"
dataPubblicazione: "2026-04-22"
dataAggiornamento: "2026-04-22"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
descrizione: "Stagionali, interinali, somministrati e a chiamata: chi forma chi e quali corsi sicurezza servono secondo il D.Lgs 81/08 e l’art. 37."
sommario: "Anche chi lavora pochi mesi o tramite agenzia ha diritto alla formazione: ecco gli obblighi per stagionali, interinali, somministrati e lavoratori a chiamata."
keywords:
  - "formazione lavoratori stagionali"
  - "sicurezza lavoratori interinali"
  - "formazione somministrati sicurezza"
  - "lavoro a chiamata sicurezza"
  - "obblighi sicurezza contratti a termine"
canonical: "https://123formazione.com/guide/sicurezza-lavoratori-stagionali-interinali"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Sicurezza per lavoratori stagionali, interinali e somministrati

> Anche chi lavora pochi mesi o tramite agenzia ha diritto alla formazione: ecco gli obblighi per stagionali, interinali, somministrati e lavoratori a chiamata.

*Pubblicato: 2026-04-22 · Aggiornato: 2026-04-22*

## Stesse tutele a prescindere dal contratto

Uno dei principi cardine del D.Lgs 81/08 è che le tutele in materia di salute e sicurezza non dipendono dalla forma del contratto. L’art. 3 estende l’applicazione del Testo Unico a tutti i settori e a tutte le tipologie di rapporto, mentre la definizione di lavoratore dell’art. 2 ricomprende chiunque svolga un’attività nell’organizzazione di un datore di lavoro. Ne deriva che un lavoratore stagionale, interinale, somministrato o a chiamata ha gli stessi diritti formativi e di protezione di un dipendente a tempo indeterminato.

Questo è un punto spesso sottovalutato proprio nelle attività che fanno largo uso di contratti brevi, come turismo, agricoltura, ristorazione e grande distribuzione. La breve durata del rapporto non riduce gli obblighi: la formazione va comunque erogata prima che la persona inizi a operare, perché è nelle prime ore di lavoro che il rischio di infortunio è più alto.

## Lavoratori stagionali e a tempo determinato

Il lavoratore stagionale assunto direttamente dall’azienda è un lavoratore a termine a tutti gli effetti: il datore di lavoro che lo assume deve garantirgli la formazione generale e specifica prevista dall’art. 37, calibrata sul livello di rischio dell’attività, oltre alla consegna dei DPI e all’eventuale sorveglianza sanitaria. La formazione va completata prima dell’inizio della mansione.

Per ridurre i tempi nelle aperture di stagione conviene programmare i corsi in anticipo, eventualmente sfruttando l’e-learning per la parte generale. È bene ricordare che un attestato di formazione generale già valido, conseguito in un precedente rapporto, può essere riconosciuto perché la parte generale non scade ai fini del cambio datore; va invece verificata e, se necessario, integrata la formazione specifica legata ai nuovi rischi.

## Interinali e somministrati: chi forma chi

Nel lavoro in somministrazione (ex interinale) intervengono due soggetti: l’agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale, e l’impresa utilizzatrice, presso cui il lavoratore opera concretamente. La normativa ripartisce gli obblighi: l’agenzia provvede di norma alla formazione generale e all’informazione di base, mentre l’impresa utilizzatrice è responsabile della formazione specifica sui rischi della mansione, dell’informazione sui pericoli concreti del luogo di lavoro e della fornitura dei DPI.

Il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore può precisare diversamente alcuni aspetti, ma la responsabilità sostanziale sui rischi reali della postazione resta in capo a chi quei rischi li conosce e li governa, cioè l’impresa utilizzatrice. È quindi prudente, prima dell’ingresso del somministrato, verificare per iscritto quale formazione è già stata svolta dall’agenzia e completare la parte specifica.

## Lavoro a chiamata, intermittente e occasionale

Anche il lavoratore a chiamata (intermittente) è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti durante i periodi di attività: deve quindi ricevere formazione, informazione e DPI prima di iniziare la prestazione. Il fatto che le chiamate siano discontinue non consente di saltare gli adempimenti; semmai impone di pianificare la formazione al primo utilizzo, così che la persona sia formata in tutte le successive chiamate.

Per le collaborazioni e le prestazioni occasionali la valutazione va fatta caso per caso in base all’inserimento nell’organizzazione aziendale, ma il principio guida resta lo stesso: dove c’è un rischio e una persona che opera nell’organizzazione, c’è un obbligo di tutela. Nei dubbi conviene formare, perché il costo di un corso è incomparabilmente inferiore a quello di un infortunio o di una sanzione.

## Gestire i contratti brevi con 123Formazione

Il vero nodo, per le aziende con forte stagionalità, è la velocità: serve formare molte persone in poco tempo e senza errori sul chi-forma-chi. La soluzione è anticipare la parte generale in e-learning e organizzare sessioni di formazione specifica concentrate nei giorni che precedono l’apertura, con un registro chiaro degli attestati per ogni lavoratore.

123Formazione affianca le imprese stagionali e quelle che lavorano con la somministrazione nel pianificare la formazione di lavoratori a termine e somministrati, con percorsi base, medio e alto in aula, videoconferenza ed e-learning e attestati validi in tutta Italia. Contattaci per organizzare la formazione del tuo personale stagionale prima dell’avvio della stagione.

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