- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1192 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 · INAIL – Sicurezza nelle scuole
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il dirigente scolastico come datore di lavoro
Le istituzioni scolastiche e le università sono soggetti a pieno titolo del D.Lgs 81/08 in quanto datori di lavoro pubblici. L'art. 2 comma 1 lett. b) del Testo Unico definisce il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni come "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale". Per le istituzioni scolastiche, questa figura è il Dirigente Scolastico (DS).
La Nota del Ministero dell'Istruzione del 25 novembre 2015 ha chiarito in modo netto che il dirigente scolastico è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e risponde degli obblighi prevenzionistici che la normativa impone a tale figura. Questa qualificazione ha conseguenze rilevanti: il DS deve nominare l'RSPP (o assumerne personalmente il ruolo se in possesso dei requisiti), redigere o far redigere il DVR, nominare il medico competente quando richiesto, assicurare la formazione del personale e organizzare le emergenze.
Per gli atenei universitari la situazione è analoga, ma la governance è più articolata: il Rettore assume il ruolo di datore di lavoro dell'ateneo, con possibilità di delega ai Direttori di Dipartimento per le strutture di competenza. La delega deve essere esplicita, scritta e specifica per poter trasferire le responsabilità prevenzionistiche in modo valido. Il Servizio di Prevenzione e Protezione degli atenei è solitamente una struttura centralizzata con competenze tecniche elevate, a supporto delle singole unità organizzative.
Il DVR scolastico e la valutazione dei rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola deve coprire tutti i rischi presenti nell'edificio scolastico e nelle attività che vi si svolgono. La struttura edilizia spesso risalente, con impianti datati e caratteristiche costruttive lontane dagli standard attuali, è essa stessa una fonte di rischio: il DVR deve includere la valutazione del rischio incendio, del rischio sismico, dell'agibilità strutturale e dello stato degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.
Nelle scuole superiori e nelle università la presenza di laboratori chimici, fisici, biologici, di informatica e di officine meccaniche aggiunge rischi specifici che richiedono valutazioni dedicate. Il laboratorio di chimica espone a rischi da agenti chimici (Titolo IX D.Lgs 81/08), il laboratorio di fisica a rischi da radiazioni ottiche e laser, il laboratorio di biologia a rischi da agenti biologici (Titolo X D.Lgs 81/08), le officine e i laboratori di tecnologia a rischi meccanici. Ciascuno di questi ambienti richiede una sezione specifica del DVR con misure di prevenzione e protezione adeguate.
I rischi da videoterminali (VDT) riguardano il personale docente e ATA che utilizza computer per più di venti ore settimanali: la valutazione del rischio VDT secondo il Titolo VII del D.Lgs 81/08 deve portare all'adozione di misure ergonomiche, alla sorveglianza sanitaria degli esposti e alla formazione sul corretto utilizzo delle postazioni.
La formazione obbligatoria del personale scolastico
Tutto il personale scolastico — docenti, personale ATA (Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici), personale di laboratorio — è soggetto agli obblighi formativi del D.Lgs 81/08. La classificazione del rischio dipende dalle mansioni e dagli ambienti di lavoro: per i docenti e il personale amministrativo il rischio è generalmente basso (formazione di 8 ore), mentre per gli assistenti tecnici di laboratorio e i collaboratori scolastici il rischio può essere classificato come medio (formazione di 12 ore).
Gli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso devono essere nominati e formati in numero adeguato alle dimensioni dell'istituto. Per la scuola il rischio incendio è generalmente medio, il che comporta la formazione antincendio con il profilo intermedio (ex art. 37 D.Lgs 81/08 e dm 2 settembre 2021). La formazione degli addetti al primo soccorso segue la classificazione dell'istituto: scuole con impianti sportivi o laboratori sono spesso classificate nel Gruppo A.
Il dirigente scolastico stesso è soggetto alla formazione obbligatoria come datore di lavoro: il corso per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP, se intende assumere questa funzione, oppure la formazione manageriale prevista per i dirigenti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni. Il mancato rispetto degli obblighi formativi espone il DS a sanzioni amministrative e penali e, in caso di infortuni, a responsabilità personale.
I rischi specifici dell'ambiente scolastico
Le cadute sono una delle cause di infortunio più frequenti nelle scuole: cadute su scale, pavimenti scivolosi bagnati, pavimentazioni degradate, cadute da attrezzature sportive. La manutenzione degli edifici è spesso di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile (Comune per le scuole primarie e secondarie di primo grado, Provincia o Città Metropolitana per le superiori), il che crea una divisione di responsabilità tra DS come datore di lavoro e ente locale come proprietario. Il DVR deve documentare questa distinzione e le relative segnalazioni effettuate all'ente competente.
Il rischio incendio è particolarmente rilevante nelle scuole per la presenza di numerose persone, la mobilità ridotta dei bambini più piccoli, l'ampia superficie e la complessità delle vie di esodo. Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è richiesto per gli edifici scolastici che superano le soglie dimensionali previste dal DPR 151/2011 e dal dm 26/08/1992. Il piano di emergenza e le prove di evacuazione semestrali sono obbligatori per tutte le scuole.
I laboratori chimici e fisici delle scuole superiori e delle università presentano rischi da agenti chimici e fisici che richiedono gestione attenta: stoccaggio dei reagenti chimici in armadi ventilati e ignifughi, smaltimento dei rifiuti chimici secondo la normativa vigente, formazione specifica degli assistenti tecnici sull'uso sicuro delle attrezzature, dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi presenti. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando gli assistenti tecnici sono esposti in modo significativo ad agenti chimici o biologici pericolosi.
Le postazioni VDT di segreteria e degli uffici amministrativi richiedono una valutazione ergonomica delle postazioni di lavoro e, per i lavoratori esposti per più di venti ore settimanali, la sorveglianza sanitaria periodica con visita oculistica. La progressiva diffusione dei dispositivi digitali nelle aule non trasforma automaticamente gli studenti in lavoratori esposti, ma aumenta i carichi visivi degli insegnanti che utilizzano LIM e proiettori per l'intero orario scolastico.
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Le istituzioni scolastiche e gli atenei trovano spesso nel vincolo di bilancio un ostacolo alla corretta programmazione della formazione obbligatoria. L'e-learning e la videoconferenza sono strumenti particolarmente utili in questi contesti, perché consentono di formare il personale senza spostamenti e in orari compatibili con le esigenze scolastiche.
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Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 (normattiva.it)
- INAIL – Sicurezza nelle scuole (inail.it)
Fonti
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